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Legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21

 

 

Art. 1

 

La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 (1) nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei cittadini cioè che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia.

Soggetti attuatori di tali servizi sono gli Enti Locali e le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

I servizi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio derivanti da insufficienti risorse economiche, dalla condizione di demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, specie in presenza di carenza di vincoli familiari. Tali servizi non devono configurarsi infatti puramente assistenziali, e devono favorire, laddove possibile, il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

A tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende, che erogano servizi pubblici devono adeguare, laddove è possibile, modalità di erogazione, politica tariffaria e forme di agevolazioni.

 

 

Art. 2

 

È istituita la Consulta regionale per gli anziani, col ruolo di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.

Compiti della Consulta sono:

a) promuovere indagini conoscitive, studi ed approfondimenti su singole tematiche;

b) elaborare linee programmatiche e fornire indicazioni per lo sviluppo dei servizi sociali in favore degli anziani;

c) curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le esperienze più significative acquisite in Campania, nelle altre Regioni italiane o all'estero in materia di assistenza agli anziani;

d) promuovere un servizio ispettivo sullo stato e sul funzionamento delle strutture residenziali pubbliche e private operanti sul territorio regionale: per far ciò si avvale dell'attività di un organismo permanente all'uopo nominato, in cui trovino posto rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, nonché rappresentanti del Tribunale per i diritti dell'ammalato; sulla scorta dei dati forniti da tale organismo, la Consulta invia annualmente una relazione alla competente Commissione consiliare;

e) istituire, presso la propria sede, un servizio telefonico attraverso il quale i destinatari dei servizi istituiti con la presente legge, nonché i loro familiari o qualunque altro soggetto abbia rapporti con essi, possano comunicare, in ordine a problematiche emergenti dalle situazioni contingenti;

f) promuovere, allo scopo di acquisire utili conoscenze ed esperienze nel settore, scambi interregionali ed internazionali, questi ultimi in rispetto all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2) e del D.P.C.M. dell'11 marzo 1980 (3).

 

La Consulta rimane in carica per tutto il periodo della corrispondente legislatura regionale. In ogni momento può essere revocato il mandato dei singoli membri e sostituiti da altri.

La Consulta regionale per gli anziani è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o da suo delegato, ed è composta:

- dall'Assessore regionale ai Servizi sociali o da un funzionario all'uopo delegato;

- dall'Assessore regionale alla Sanità o da un funzionario all'uopo delegato;

- dall'Assessore regionale alla Cultura o da un funzionario all'uopo delegato;

- dall'Assessore regionale al Turismo o da un funzionario all'uopo delegato;

- dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un funzionario all'uopo delegato;

- dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale o da un funzionario all'uopo delegato;

- da un rappresentante dell'ANCI;

- da un sociologo e da un geriatra, docenti universitari, designati dal Rettore dell'Università di Napoli su richiesta dell'Assessore ai servizi sociali;

- da due esperti in materia designati dall'Assessore ai Servizi Sociali;

- da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, più rappresentative in campo nazionale;

- dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale o suo delegato.

 

Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di approvazione della presente legge

Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Servizio regionale di Assistenza Sociale.

La Consulta dovrà essere convocata almeno ogni due mesi.

La Consulta regionale, inoltre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuta ad elaborare la Carta dei diritti degli anziani che sarà la base delle iniziative che la Regione e gli Enti territoriali assumeranno nella materia.

Presso ogni Comune è istituita la Consulta comunale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore comunale ai Servizi sociali ed è composta dal Presidente della U.S.L. competente territorialmente o da un suo delegato, da quattro rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati più rappresentative in campo nazionale, da tre consiglieri comunali, di cui almeno uno della minoranza, da un assistente sociale e da un geriatra nominati dal Sindaco.

 

La Consulta comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta regionale ha il compito:

a) di istruire le linee programmatiche del Piano comunale;

b) di dare pareri consultivi obbligatori entro 15 giorni dalla convocazione del Sindaco sui piani di intervento predisposti dal Comune e ciò sia nella fase di elaborazione dei programmi sia in quella di esame dei risultati ottenuti. Trascorsi 15 giorni, in mancanza di parere della Consulta comunale lo stesso si ritiene·per dato;

c) di vigilare sull'attuazione del piano stesso;

d) di visitare le strutture residenziali pubbliche e private operanti sul proprio territorio e fornire al Comune competente relazioni e proposte sullo stato e sul funzionamento delle stesse.

 

 

Art. 3

 

I programmi di interventi e la priorità dei servizi sociali che verranno erogati dai Comuni, dovranno essere motivati dalle risultanze di una indagine conoscitiva sullo stato degli anziani assistibili residenti, sulle condizioni ambientali ed economiche, sulle strutture pubbliche e private esistenti o in corso di realizzazione e sulle esigenze dell'utenza.

Tali indagini dovranno essere svolte da operatori professionalmente idonei, da reperirsi preferibilmente tra il personale comunale destinato agli uffici per i servizi sociali e per quanto riguarda l'aspetto sanitario, utilizzando le strutture delle competenti UU.SS.LL.

I risultati delle ricerche, periodicamente aggiornati, dovranno essere comunicati al Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale e alla Consulta regionale per gli Anziani.

I risultati della predetta indagine, per quanto attiene lo stato di salute degli anziani in stato di non autosufficienza temporaneo o non, debbono essere comunicati al servizio socio-sanitario geriatrico della U.S.L. per quanto di propria competenza.

Qualora i Comuni, per carenza di idoneo personale proprio, si trovino nella impossibilità di effettuare l'indagine conoscitiva suddetta, potranno convenzionarsi con associazioni di volontariato od altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi o associazioni di tipo diverso che tra gli scopi sociali contemplino anche attività di studi e ricerche.

 

 

Art. 4

 

I servizi a favore degli anziani possono essere di tipo "aperto" e di tipo "residenziale".

I servizi "aperti" sono:

a) assistenza domiciliare;

b) centro sociale polivalente;

c) assistenza economica;

d) soggiorno climatico a fini terapeutici;

e) integrazione sociale.

 

I servizi "residenziali" sono:

a) casa protetta;

b) casa albergo;

c) comunità alloggio.

 

 

Art. 5

 

L'assistenza domiciliare è un servizio sociale erogato dai Comuni, singolarmente od in forma associata, integrata dalle necessarie prestazioni sanitarie che dovranno essere assicurate dalle Unità Sanitarie Locali competenti con l'impiego e la disponibilità del personale dipendente.

Essa viene prestata al domicilio degli anziani in condizione di non autosufficienza fisica tale da non richiedere il ricovero.

L'ammissione al servizio e la sua durata vengono determinate in base ai risultati emersi dall'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

Il servizio va prestato principalmente a favore di coloro che vivono soli, ma può essere prestato anche a chi vive in famiglia non in grado di assicurare pienamente e con continuità il compito assistenziale.

Il servizio, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la compartecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti.

 

L'assistenza domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni

a) segretariato sociale;

b) svolgimento di pratiche amministrative;

c) organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore degli anziani disabili;

d) accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti ed amici, ove possibile;

e) pulizia della casa;

f) rifacimento letto e riordino di indumenti e biancheria;

g) aiuto nella pulizia della persona;

h) cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;

i) aiuto nella preparazione dei pasti;

l) assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria;

m) assistenza medica ed infermieristica a domicilio, ove non necessiti il ricovero ospedaliero.

 

Il servizio di assistenza domiciliare viene espletato dalle seguenti figure professionali nella misura e modalità programmate dal Comune in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti:

a) geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per gli interventi sanitari;

b) sociologi e assistenti sociali per le attività socio-assistenziali;

c) impiegati amministrativi per il disbrigo di pratiche;

d) assistenti domestici per il disbrigo di tutto quanto necessario presso la casa dell'assistito.

 

Le figure professionali di cui al punto a) sono messe a disposizione dalle UU.SS.LL. che le reperirà:

1) nei presidi ospedalieri, laddove esistono reparti di geriatria e di medicina generale, attraverso l'attivazione del regime di incentivazione previsto dal vigente contratto di lavoro;

2) mediante convenzionamento;

3) presso i servizi di assistenza agli anziani se già attivati.

 

Le figure professionali di cui al punto b) possono essere reperite:

1) presso le Unità Sanitarie Locali;

2) presso i Comuni, se presenti nelle piante organiche;

3) mediante convenzionamento.

 

Le figure professionali di cui al punto c) possono essere reperite tra il personale amministrativo dei Comuni.

Per quanto attiene alle figure professionali di cui al punto d), i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, se offerta, od, in mancanza, convenzionarsi con enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

Il Consiglio regionale della Campania, con apposita legge, da approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente, al fine di integrare il servizio di assistenza domiciliare istituirà il servizio di Telesoccorso -Telecontrollo (3/A).

 

 

Art. 6

 

Il centro sociale polivalente è una struttura a ricezione diurna, ubicata in zona urbana o residenziale, dotata di adeguate infrastrutture, collegata con i mezzi di trasporto pubblico, articolata in più locali aventi caratteristiche di flessibilità e pluriuso, finalizzata all'erogazione di specifici servizi in favore degli anziani.

 

Tali servizi si configurano essenzialmente in:

- attività culturali e del tempo libero: sale di lettura, sale TV, sale giochi, cineforum, teatro;

- attività integrativa: pasti completi, servizio di lavanderia e di igiene della persona;

- attività di coordinamento, propulsione e sostegno per gli interventi domiciliari su tutto il territorio;

- attività di assistenza ambulatoriale geriatrica quale, ad esempio, la terapia per il recupero fisico dell'anziano.

 

Di norma le modalità di funzionamento e di gestione dei centri sono determinate ed autogestite dagli stessi utenti, con forme e modi deliberati dal Consiglio comunale, sentita la Consulta Comunale. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a fornire i necessari contributi per il funzionamento.

Qualora vengano a mancare, per espressa volontà degli utenti, le condizioni di autogestione, i Comuni provvederanno ad una gestione diretta. Quando tutto ciò non sarà possibile, i Comuni, singolarmente od in forma associata, mediante convenzione possono affidare la gestione dei centri sociali polivalenti alle associazioni di volontariato, ad altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

 

 

Art. 7

 

L'assistenza economica consiste in particolari interventi finanziari aventi carattere di tempestività e temporaneità che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento, continuando a vivere nel proprio ambiente familiare e comunitario.

Tali interventi potranno riflettere la concessione:

- di contributi sulla spesa documentata e necessaria per l'esecuzione di piccoli lavori all'alloggio occupato dall'anziano, quali manutenzione straordinaria dei servizi igienici, installazione impianto di riscaldamento, gas, elettrificazione, telefono e relative manutenzioni o revisioni;

- di contributi sul maggiore onere derivante dall'adeguamento del canone di locazione dell'alloggio condotto in fitto dall'anziano;

- di contributi a fronte di maggiori oneri condominiali derivanti da lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato in cui è compreso l'alloggio di proprietà dell'anziano o da questi condotto in fitto.

 

Per quanto riguarda la misura del contributo, i Comuni dovranno attenersi alla normativa fissata con il successivo articolo 14.

 

 

Art. 8

 

I servizi per l'integrazione sociale dell'anziano comprendono:

- la sorveglianza presso le scuole;

- la sorveglianza e la piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;

- l'utilizzazione del verde pubblico per attività autogestite dagli anziani;

- l'utilizzazione di aree agricole per attività autogestite dagli anziani;

- la vigilanza e l'ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi;

- attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle Università della terza età nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali;

- l'impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

 

Gli enti locali, per l'attuazione dei servizi di cui innanzi, potranno, anche avvalersi, se offerta, della collaborazione part-time di anziani che si trovino in stato psico-fisico tale da essere ancora utili a se stessi ed alla società. In tale ipotesi, gli Enti locali hanno l'obbligo di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza nazionale.

 

 

Art. 9

 

I soggiorni climatici a fini terapeutici, programmati in media e bassa stagione, devono effettuarsi in strutture idonee, quali stabilimenti termali, esercizi alberghieri, pensioni marine e montane, villaggi turistici.

I soggiorni per le cure termali dovranno avere una durata minima di quindici giorni.

I soggiorni climatici a fini terapeutici, oltre ad assolvere la funzione di mantenimento e miglioramento dello stato di salute di taluni anziani, devono essere occasione di svago e vacanza anche per favorire nuove conoscenze e rapporti sociali tra gli anziani.

La partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici deve essere autorizzata dal medico di base.

 

 

Art. 10

 

Le case protette sono strutture riservate agli anziani non autosufficienti. Esse rientrano nella competenza delle UU.SS.LL.

Relativamente agli standards tecnici, si rinvia al contenuto della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 punto f) (4), nonché al regolamento che dovrà essere emanato a norma dell'art. 5 della legge 23-12-1978, n. 833.

 

Art. 11

 

Le case albergo sono strutture riservate agli anziani autosufficienti articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani con una ricettività massima di 80 posti letto. Esse devono essere dotate di servizi adeguati al numero di posti letto disponibili e dovranno disporre di idonei ambienti comunitari.

 

 

Art. 12

 

Le comunità alloggio sono strutture protette a carattere familiare, capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti.

La comunità alloggio strutturalmente si caratterizza come un appartamento ricompreso in un normale condominio o come un alloggio costituito da un unico ed autonomo corpo di fabbrica.

Esse gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base, avvalendosi, ove necessario, degli operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.

 


Note:

(1) Riportata alla voce Sanità - Parte II (SAN/2).

(2) L'art. 4, c. 2°, del D.P.R. 24-7-1977, n.616 dispone che le attività promozionali della Regione all'estero non possono essere svolte se non previa intesa con il governo o nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento.

(3) Il D.P.C.M. 11-3-1980 contiene disposizioni di indirizzo e di coordinamento per le attività promozionali all'estero della Regione nelle materie di propria competenza.

(3/A) Il servizio di Telesoccorso -Telecontrollo è stato istituito con L.R.21/1/1997, n.5, riportata al n. A/IV.

(4) L'art. 20, punto f) della L. 11-3-1988, n. 67,dispone che tali strutture dovranno avere dimensioni adeguate nell'ambiente, secondo standard da determinarsi a norma dell'art.5 della L. 833/78; dovranno, altresì, essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con le istituzioni di ricovero e cura.

 

 

 

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