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Legge
regionale 18 ottobre 1989, n. 21
Art.
1
La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4
dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della
Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 (1)
nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato
sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo
sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi
socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei
cittadini cioè che abbiano raggiunto i limiti di età
previsti per il pensionamento di vecchiaia.
Soggetti
attuatori di tali servizi sono gli Enti Locali e le Unità
Sanitarie Locali competenti per territorio.
I
servizi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla
tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di
bisogno, di emarginazione e di disagio derivanti da
insufficienti risorse economiche, dalla condizione di
demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, specie
in presenza di carenza di vincoli familiari. Tali servizi
non devono configurarsi infatti puramente assistenziali, e
devono favorire, laddove possibile, il mantenimento ed il
reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e
nel normale ambiente di vita.
A
tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende,
che erogano servizi pubblici devono adeguare, laddove è
possibile, modalità di erogazione, politica tariffaria e
forme di agevolazioni.
Art.
2
È istituita la Consulta regionale per gli anziani, col
ruolo di consulenza per gli organi della Regione nella
materia relativa alla presente legge.
Compiti
della Consulta sono:
a)
promuovere indagini conoscitive, studi ed approfondimenti su
singole tematiche;
b)
elaborare linee programmatiche e fornire indicazioni per lo
sviluppo dei servizi sociali in favore degli anziani;
c)
curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le
esperienze più significative acquisite in Campania, nelle
altre Regioni italiane o all'estero in materia di assistenza
agli anziani;
d)
promuovere un servizio ispettivo sullo stato e sul
funzionamento delle strutture residenziali pubbliche e
private operanti sul territorio regionale: per far ciò si
avvale dell'attività di un organismo permanente all'uopo
nominato, in cui trovino posto rappresentanti delle
associazioni di volontariato operanti nel settore, nonché
rappresentanti del Tribunale per i diritti dell'ammalato;
sulla scorta dei dati forniti da tale organismo, la Consulta
invia annualmente una relazione alla competente Commissione
consiliare;
e)
istituire, presso la propria sede, un servizio telefonico
attraverso il quale i destinatari dei servizi istituiti con
la presente legge, nonché i loro familiari o qualunque
altro soggetto abbia rapporti con essi, possano comunicare,
in ordine a problematiche emergenti dalle situazioni
contingenti;
f)
promuovere, allo scopo di acquisire utili conoscenze ed
esperienze nel settore, scambi interregionali ed
internazionali, questi ultimi in rispetto all'art. 4 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2)
e del D.P.C.M. dell'11 marzo 1980 (3).
La
Consulta rimane in carica per tutto il periodo della
corrispondente legislatura regionale. In ogni momento può
essere revocato il mandato dei singoli membri e sostituiti
da altri.
La
Consulta regionale per gli anziani è presieduta dal
Presidente della Giunta Regionale, o da suo delegato, ed è
composta:
-
dall'Assessore regionale ai Servizi sociali o da un
funzionario all'uopo delegato;
-
dall'Assessore regionale alla Sanità o da un funzionario
all'uopo delegato;
-
dall'Assessore regionale alla Cultura o da un funzionario
all'uopo delegato;
-
dall'Assessore regionale al Turismo o da un funzionario
all'uopo delegato;
-
dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un funzionario
all'uopo delegato;
-
dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale o da
un funzionario all'uopo delegato;
-
da un rappresentante dell'ANCI;
-
da un sociologo e da un geriatra, docenti universitari,
designati dal Rettore dell'Università di Napoli su
richiesta dell'Assessore ai servizi sociali;
-
da due esperti in materia designati dall'Assessore ai
Servizi Sociali;
-
da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei
pensionati, più rappresentative in campo nazionale;
-
dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della
Giunta regionale o suo delegato.
Le
designazioni dovranno pervenire entro e non oltre il
sessantesimo giorno dalla data di approvazione della
presente legge
Assolve
le funzioni di segretario un funzionario del Servizio
regionale di Assistenza Sociale.
La
Consulta dovrà essere convocata almeno ogni due mesi.
La
Consulta regionale, inoltre, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, è tenuta ad elaborare la Carta
dei diritti degli anziani che sarà la base delle iniziative
che la Regione e gli Enti territoriali assumeranno nella
materia.
Presso
ogni Comune è istituita la Consulta comunale per gli
anziani. Essa è presieduta dall'Assessore comunale ai
Servizi sociali ed è composta dal Presidente della U.S.L.
competente territorialmente o da un suo delegato, da quattro
rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati più
rappresentative in campo nazionale, da tre consiglieri
comunali, di cui almeno uno della minoranza, da un
assistente sociale e da un geriatra nominati dal Sindaco.
La
Consulta comunale, sulla base delle indicazioni fornite
dalla Consulta regionale ha il compito:
a)
di istruire le linee programmatiche del Piano comunale;
b)
di dare pareri consultivi obbligatori entro 15 giorni dalla
convocazione del Sindaco sui piani di intervento predisposti
dal Comune e ciò sia nella fase di elaborazione dei
programmi sia in quella di esame dei risultati ottenuti.
Trascorsi 15 giorni, in mancanza di parere della Consulta
comunale lo stesso si ritiene·per dato;
c)
di vigilare sull'attuazione del piano stesso;
d)
di visitare le strutture residenziali pubbliche e private
operanti sul proprio territorio e fornire al Comune
competente relazioni e proposte sullo stato e sul
funzionamento delle stesse.
Art.
3
I programmi di interventi e la priorità dei servizi
sociali che verranno erogati dai Comuni, dovranno essere
motivati dalle risultanze di una indagine conoscitiva sullo
stato degli anziani assistibili residenti, sulle condizioni
ambientali ed economiche, sulle strutture pubbliche e
private esistenti o in corso di realizzazione e sulle
esigenze dell'utenza.
Tali
indagini dovranno essere svolte da operatori
professionalmente idonei, da reperirsi preferibilmente tra
il personale comunale destinato agli uffici per i servizi
sociali e per quanto riguarda l'aspetto sanitario,
utilizzando le strutture delle competenti UU.SS.LL.
I
risultati delle ricerche, periodicamente aggiornati,
dovranno essere comunicati al Servizio Assistenza Sociale
della Giunta regionale e alla Consulta regionale per gli
Anziani.
I
risultati della predetta indagine, per quanto attiene lo
stato di salute degli anziani in stato di non
autosufficienza temporaneo o non, debbono essere comunicati
al servizio socio-sanitario geriatrico della U.S.L. per
quanto di propria competenza.
Qualora
i Comuni, per carenza di idoneo personale proprio, si
trovino nella impossibilità di effettuare l'indagine
conoscitiva suddetta, potranno convenzionarsi con
associazioni di volontariato od altri enti senza finalità
di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi o
associazioni di tipo diverso che tra gli scopi sociali
contemplino anche attività di studi e ricerche.
Art.
4
I servizi a favore degli anziani possono essere di tipo
"aperto" e di tipo "residenziale".
I
servizi "aperti" sono:
a)
assistenza domiciliare;
b)
centro sociale polivalente;
c)
assistenza economica;
d)
soggiorno climatico a fini terapeutici;
e)
integrazione sociale.
I
servizi "residenziali" sono:
a)
casa protetta;
b)
casa albergo;
c)
comunità alloggio.
Art.
5
L'assistenza domiciliare è un servizio sociale erogato
dai Comuni, singolarmente od in forma associata, integrata
dalle necessarie prestazioni sanitarie che dovranno essere
assicurate dalle Unità Sanitarie Locali competenti con
l'impiego e la disponibilità del personale dipendente.
Essa
viene prestata al domicilio degli anziani in condizione di
non autosufficienza fisica tale da non richiedere il
ricovero.
L'ammissione
al servizio e la sua durata vengono determinate in base ai
risultati emersi dall'indagine conoscitiva di cui all'art. 3
della presente legge.
Il
servizio va prestato principalmente a favore di coloro che
vivono soli, ma può essere prestato anche a chi vive in
famiglia non in grado di assicurare pienamente e con
continuità il compito assistenziale.
Il
servizio, in relazione alle condizioni socio-economiche
dell'anziano, può essere gratuito o con la
compartecipazione dello stesso o dei familiari obbligati
dalle leggi vigenti.
L'assistenza
domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni
a)
segretariato sociale;
b)
svolgimento di pratiche amministrative;
c)
organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti
presso le dimore degli anziani disabili;
d)
accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti
ed amici, ove possibile;
e)
pulizia della casa;
f)
rifacimento letto e riordino di indumenti e biancheria;
g)
aiuto nella pulizia della persona;
h)
cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;
i)
aiuto nella preparazione dei pasti;
l)
assistenza in natura mediante fornitura di generi
alimentari, indumenti e biancheria;
m)
assistenza medica ed infermieristica a domicilio, ove non
necessiti il ricovero ospedaliero.
Il
servizio di assistenza domiciliare viene espletato dalle
seguenti figure professionali nella misura e modalità
programmate dal Comune in rapporto alle esigenze ed al
numero degli utenti:
a)
geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per
gli interventi sanitari;
b)
sociologi e assistenti sociali per le attività
socio-assistenziali;
c)
impiegati amministrativi per il disbrigo di pratiche;
d)
assistenti domestici per il disbrigo di tutto quanto
necessario presso la casa dell'assistito.
Le
figure professionali di cui al punto a) sono messe a
disposizione dalle UU.SS.LL. che le reperirà:
1)
nei presidi ospedalieri, laddove esistono reparti di
geriatria e di medicina generale, attraverso l'attivazione
del regime di incentivazione previsto dal vigente contratto
di lavoro;
2)
mediante convenzionamento;
3)
presso i servizi di assistenza agli anziani se già
attivati.
Le
figure professionali di cui al punto b) possono essere
reperite:
1)
presso le Unità Sanitarie Locali;
2)
presso i Comuni, se presenti nelle piante organiche;
3)
mediante convenzionamento.
Le
figure professionali di cui al punto c) possono essere
reperite tra il personale amministrativo dei Comuni.
Per
quanto attiene alle figure professionali di cui al punto d),
i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle
associazioni di volontariato, se offerta, od, in mancanza,
convenzionarsi con enti senza finalità di lucro, quali
fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo
diverso.
Il
Consiglio regionale della Campania, con apposita legge, da
approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente, al fine di integrare il servizio di assistenza
domiciliare istituirà il servizio di Telesoccorso
-Telecontrollo (3/A).
Art.
6
Il centro sociale polivalente è una struttura a ricezione
diurna, ubicata in zona urbana o residenziale, dotata di
adeguate infrastrutture, collegata con i mezzi di trasporto
pubblico, articolata in più locali aventi caratteristiche
di flessibilità e pluriuso, finalizzata all'erogazione di
specifici servizi in favore degli anziani.
Tali
servizi si configurano essenzialmente in:
-
attività culturali e del tempo libero: sale di lettura,
sale TV, sale giochi, cineforum, teatro;
-
attività integrativa: pasti completi, servizio di
lavanderia e di igiene della persona;
-
attività di coordinamento, propulsione e sostegno per gli
interventi domiciliari su tutto il territorio;
-
attività di assistenza ambulatoriale geriatrica quale, ad
esempio, la terapia per il recupero fisico dell'anziano.
Di
norma le modalità di funzionamento e di gestione dei centri
sono determinate ed autogestite dagli stessi utenti, con
forme e modi deliberati dal Consiglio comunale, sentita la
Consulta Comunale. I Comuni, singoli o associati, sono
tenuti a fornire i necessari contributi per il
funzionamento.
Qualora
vengano a mancare, per espressa volontà degli utenti, le
condizioni di autogestione, i Comuni provvederanno ad una
gestione diretta. Quando tutto ciò non sarà possibile, i
Comuni, singolarmente od in forma associata, mediante
convenzione possono affidare la gestione dei centri sociali
polivalenti alle associazioni di volontariato, ad altri enti
senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di
servizi, associazioni di tipo diverso.
Art.
7
L'assistenza economica consiste in particolari
interventi finanziari aventi carattere di tempestività e
temporaneità che permettono all'anziano di evitare il
rischio dell'isolamento, continuando a vivere nel proprio
ambiente familiare e comunitario.
Tali
interventi potranno riflettere la concessione:
-
di contributi sulla spesa documentata e necessaria per
l'esecuzione di piccoli lavori all'alloggio occupato
dall'anziano, quali manutenzione straordinaria dei servizi
igienici, installazione impianto di riscaldamento, gas,
elettrificazione, telefono e relative manutenzioni o
revisioni;
-
di contributi sul maggiore onere derivante dall'adeguamento
del canone di locazione dell'alloggio condotto in fitto
dall'anziano;
-
di contributi a fronte di maggiori oneri condominiali
derivanti da lavori di straordinaria manutenzione del
fabbricato in cui è compreso l'alloggio di proprietà
dell'anziano o da questi condotto in fitto.
Per
quanto riguarda la misura del contributo, i Comuni dovranno
attenersi alla normativa fissata con il successivo articolo
14.
Art.
8
I servizi per l'integrazione sociale dell'anziano
comprendono:
-
la sorveglianza presso le scuole;
-
la sorveglianza e la piccola manutenzione dei giardini e
degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici
pubblici;
-
l'utilizzazione del verde pubblico per attività autogestite
dagli anziani;
-
l'utilizzazione di aree agricole per attività autogestite
dagli anziani;
-
la vigilanza e l'ausilio nelle biblioteche comunali, nei
musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale,
nelle mostre e negli stadi;
-
attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la
partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio
organizzati dalle Università della terza età nonché
attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e
musicali;
-
l'impiego di anziani esperti artigiani mediante la
realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti
e dei mestieri in via di estinzione.
Gli
enti locali, per l'attuazione dei servizi di cui innanzi,
potranno, anche avvalersi, se offerta, della collaborazione
part-time di anziani che si trovino in stato psico-fisico
tale da essere ancora utili a se stessi ed alla società. In
tale ipotesi, gli Enti locali hanno l'obbligo di provvedere
alla stipula di apposita polizza assicurativa con una
compagnia di primaria importanza nazionale.
Art.
9
I soggiorni climatici a fini terapeutici,
programmati in media e bassa stagione, devono effettuarsi in
strutture idonee, quali stabilimenti termali, esercizi
alberghieri, pensioni marine e montane, villaggi turistici.
I
soggiorni per le cure termali dovranno avere una durata
minima di quindici giorni.
I
soggiorni climatici a fini terapeutici, oltre ad assolvere
la funzione di mantenimento e miglioramento dello stato di
salute di taluni anziani, devono essere occasione di svago e
vacanza anche per favorire nuove conoscenze e rapporti
sociali tra gli anziani.
La
partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici deve
essere autorizzata dal medico di base.
Art.
10
Le case protette sono strutture riservate agli
anziani non autosufficienti. Esse rientrano nella competenza
delle UU.SS.LL.
Relativamente
agli standards tecnici, si rinvia al contenuto della legge
11 marzo 1988, n. 67, art. 20 punto f) (4),
nonché al regolamento che dovrà essere emanato a norma
dell'art. 5 della legge 23-12-1978, n. 833.
Art.
11
Le case albergo sono strutture riservate agli
anziani autosufficienti articolate in un complesso di stanze
per singoli o coppie di anziani con una ricettività massima
di 80 posti letto. Esse devono essere dotate di servizi
adeguati al numero di posti letto disponibili e dovranno
disporre di idonei ambienti comunitari.
Art.
12
Le comunità alloggio sono strutture protette a
carattere familiare, capaci di accogliere da 6 a 8 persone
anziane autosufficienti.
La
comunità alloggio strutturalmente si caratterizza come un
appartamento ricompreso in un normale condominio o come un
alloggio costituito da un unico ed autonomo corpo di
fabbrica.
Esse
gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e
devono essere costantemente collegate con i servizi
territoriali di base, avvalendosi, ove necessario, degli
operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.
Note:
(1)
Riportata alla voce Sanità - Parte II (SAN/2).
(2)
L'art. 4, c. 2°, del D.P.R. 24-7-1977, n.616 dispone che
le attività promozionali della Regione all'estero non
possono essere svolte se non previa intesa con il governo o
nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento.
(3)
Il D.P.C.M. 11-3-1980 contiene disposizioni di indirizzo e
di coordinamento per le attività promozionali all'estero
della Regione nelle materie di propria competenza.
(3/A)
Il servizio di Telesoccorso -Telecontrollo è stato istituito
con L.R.21/1/1997, n.5, riportata al n. A/IV.
(4)
L'art. 20, punto f) della L. 11-3-1988, n. 67,dispone che
tali strutture dovranno avere dimensioni adeguate
nell'ambiente, secondo standard da determinarsi a norma
dell'art.5 della L. 833/78; dovranno, altresì, essere
integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e
con le istituzioni di ricovero e cura.
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