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Legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21

 

 

 Art. 13

 

1. Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale della Campania è istituito l'Albo Regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti sul territorio di competenza regionale.

 

2. L'Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.

 

3. Nell'ambito di ciascuna sezione le strutture saranno classificate per tipologia e cioè: case protette, case albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali polivalenti.

 

4. I soggetti, pubblici o privati, titolari di strutture residenziali per anziani, funzionanti o in corso di realizzazione, sono tenuti a far pervenire, per il tramite del Comune in cui ha sede la struttura, all'Assessore Regionale ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo.

 

5. Per documentare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, i soggetti interessati devono allegare all'istanza gli atti appresso specificati, in originale o copia autentica:

1) la legale rappresentanza - statuto e/o atto costitutivo - e/o documentazione equipollente;

2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi;

3) progetto esecutivo;

4) concessione edilizia e/o concessione in sanatoria;

5) certificato di abitabilità per la specifica destinazione della struttura - e/o certificazione equipollente;

6) certificato di idoneità igienico-sanitaria e relativa autorizzazione sanitaria;

7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio;

8) adeguamento barriere architettoniche;

9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità:

a) assistenza alberghiera completa;

b) assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di un addetto all'assistenza di base ogni quattro anziani non autosufficienti;

c) assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni mediche generiche e infermieristiche, assicurata ventiquattro ore su ventiquattro;

d) attività di mobilitazione;

10) regolamento interno della struttura;

11) tabella dietetica vistata dalla U.S.L. competente per territorio;

12) situazione del personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera nella struttura; relativa dichiarazione attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni volontarie, nonché relativa dichiarazione attestante l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

 

6. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza, completa di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, dispone l'iscrizione della struttura nella competente sezione dell'Albo delle strutture residenziali per anziani.

 

7. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'Albo e nei casi di violazione delle norme previste dalla presente legge, dispone la cancellazione dall'Albo della struttura inadempiente con conseguente stato di illegittimità, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e l'assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per ripristinare lo status quo ante in base al quale era stata concessa l'iscrizione.

 

8. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare norme relative agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge.

 

9. Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo, è data facoltà di ricorso.

 

10. Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette o i posti residenziali protetti considerando prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti Pubblici.

 

11. Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le UU.SS.LL. possono individuare strutture gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in conformità a schemi tipo approvati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

 

12. In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti di strutture residenziali si possono individuare, in via transitoria, case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti.

 

13. L'onere economico derivante dagli interventi di cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico della U.S.L. nel cui ambito territoriale è residente l'assistito.

 

14. La Regione Campania fissa un indice per posti residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione ultrasessantenne residente negli ambiti territoriali di ciascuna U.S.L. (4/A).

 

 

Art. 14

 

Gli anziani ammessi ai programmi predisposti dagli Enti locali per la erogazione dei servizi disciplinati con la presente legge sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni Comune stabilirà in relazione al reddito posseduto dal singolo beneficiario.

Per gli anziani il cui reddito personale non supera valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre di cui all'art. 14 quater della Legge nazionale 29-2-1980, n. 33, e art. 4 della legge 29-12-1988, n. 544, comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 15-4-1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29-12-1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godano di altri redditi, i servizi vanno prestati gratuitamente.

La casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini della formazione del reddito.

 

 

Art. 15 - (5)

 

 

Art. 16

 

La Regione, direttamente o tramite gli Enti locali, con le modalità previste dalla Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 (6) organizza corsi di formazione professionale per operatori sociali, avvalendosi per le attività corsuali di docenti reperibili tra il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla Legge regionale 9 1uglio 1984, n. 32 (7). Nell'ipotesi che non tutti i docenti siano individuabili nell'ambito del citato ruolo speciale, la Giunta regionale potrà autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le Università statali o con altre strutture pubbliche specializzate.

Gli Enti locali possono promuovere e realizzare iniziative indirizzate all'aggiornamento professionale del personale già impegnato nei servizi di cui alla presente legge. A tal fine, gli Enti locali, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri dei servizi sociali della Regione Campania, potranno convenzionarsi con enti od istituti pubblici specializzati nel settore.

 

 

Art. 17

 

La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di interventi che risultino prioritari dall'indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art. 3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:

1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:

a) l'istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti;

c) il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture residenziali di cui all'art. 4;

d) l'affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;

2) ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per la costruzione di comunità alloggio, case albergo per anziani e centri sociali polivalenti;

3) decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione, ristrutturazione, completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo;

4) "una tantum" in conto capitale sulla spesa preventiva per l'acquisto arredamenti ed attrezzature occorrenti per il funzionamento delle strutture residenziali per gli anziani.

In sede di elaborazione del piano per gli interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il piano di riparto privilegerà i Comprensori carenti di strutture ed il completamento di strutture non ultimate.

Nell'assegnazione dei contributi previsti dal precedente punto 3) sarà data precedenza ai programmi di completamento di strutture che risultano già parzialmente finanziate con precedenti interventi regionali, statali o comunque pubblici.

L'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) del punto 1) è concessa ai Comuni superiori a 20.000 abitanti, alle associazioni di Comuni che complessivamente superano i 20.000 abitanti, ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti che dimostrino di aver istituito il servizio di assistenza domiciliare la cui realizzazione sia comprovata da adeguata documentazione.

 

 

Art. 18

 

I Comuni faranno fronte con propri fondi di bilancio alle spese occorrenti per:

a) interventi di assistenza economica;

b) la programmazione di soggiorni climatici a fini terapeutici;

c) l'attività part-time degli anziani che collaborino all'effettuazione dei servizi richiamati nel precedente art. 8;

d) il convenzionamento con Università popolari per la terza età, enti ed associazioni in ordine al documentato rimborso di quote, di partecipazione a corsi, seminari culturali e convegni;

e) il convenzionamento con sale cinematografiche e teatri;

f) l'istituzione di laboratori, anche sotto forma di cooperative di anziani e giovani, per la rivalutazione di arti e mestieri.

 

 

Art. 19

 

I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui al punto 1) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

- di deliberazione consiliare, e previo parere della locale Consulta, con la quale l'Amministrazione comunale, assumendone l'onere finanziario, disponga uno specifico piano di interventi e secondo quanto previsto dai precedenti artt. 4 - 17 e 18;

- della relazione conclusiva in ordine ai risultati dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base del parere consultivo obbligatorio della Consulta regionale anziani, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto del fondo disponibile per gli interventi di cui al punto 1) del precedente art. 17 in base ai seguenti criteri:

- numero anziani assistiti;

- effettivo periodo di funzionamento del servizio.

 

Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva erogazione da parte della Regione.

I Comuni, loro associazioni, sono tenuti alla restituzione dei contributi loro assegnati qualora non dimostrino di avere effettuato nell'esercizio competente i servizi programmati.

Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1990.

 

 

Art. 20

 

I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

a) di deliberazione consiliare sulla base del parere consultivo obbligatorio della locale Consulta, dalla quale si rilevi esaurientemente il tipo di intervento che l'amministrazione intende promuovere a nel contempo si evinca:

- la proprietà, o la piena disponibilità per effetto di operazioni di esproprio, di atti preliminari d'acquisto, di convenzioni od altri titoli validi, del suolo sul quale si vuole costruire l'immobile o dell'immobile che si vuole destinare alla struttura prescelta;

- l'impegno dell'amministrazione a mantenere il vincolo di destinazione;

- l'impegno dell'amministrazione ad assumere a proprio carico gli importi differenziati tra l'ammontare del contributo concesso ed il costo globale dell'intervento programmato, nonché l'impegno ad assumere gli oneri per la gestione;

b) del progetto di massima e del preventivo sommario con dettagli in ordine ai costi di costruzione, oneri tecnici, spese per collaudi, carico IVA;

c) di preventivi analitici riflettenti l'acquisto di arredamenti o di attrezzature per le operazioni collegate ai contributi pluriennali; i Comuni ai fini procedurali devono attenersi alla normativa di cui alla L.R. 31-10-1978, n. 51.

Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi ed a tal fine devono attenersi a quanto previsto dall'art. 14 della citata Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (8), anche avvalendosi della collaborazione amministrativa di funzionari del Servizio Assistenza Sociale, che abbiano particolari comprovate esperienze nel settore.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno approva il piano di riparto dei contributi di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente art. 17.

Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta Regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo 1990.

 

 

Art. 21

 

Ai sensi di quanto disciplinato con la Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 (9) art. 3 - 2° comma -lettera b) ed art. 28 punto 9) lettera e), gli interventi di natura sanitaria, che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge, sono forniti dalle UU.SS.LL. con onere a carico del fondo sanitario regionale.

 

 

Art. 22

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1989 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989:

- Cap. 1950, la cui denominazione è così modificata: "Contributi ai Comuni, loro associazioni quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 17" con la dotazione di lire 5 miliardi, mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al Capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo;

- Cap. 1951, la cui denominazione è così modificata: "Contributi ai Comuni, loro associazioni, in annualità costanti per interventi di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 17" "per memoria";

- Cap. 1952, di nuova istituzione, con la denominazione: "Contributi "una tantum" in conto capitale ai Comuni, loro associazioni, quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 17" "per memoria";

- Cap. 1954, la cui denominazione è così modificata: "Spese per l'attività della Consulta regionale degli anziani prevista dall'art. 2" "per memoria";

- Cap. 1955, la cui denominazione è così modificata: "Spese per l'attività di qualificazione professionale ed aggiornamento di cui all'art. 16" "per memoria".

 

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quota parte del "Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977" istituito con la Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (10).

 

 

Art. 23

 

Le programmazioni e gli interventi di cui alla presente Legge saranno contenuti nei limiti delle previsioni annuali del bilancio della Regione Campania.

 

 

Art. 24

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


Note:

(4/A) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4-11-1991, n.17.

(5) L'articolo è riportato nel testo della L.R. 26-1-1987, n.9 , alla voce Trasporti, avendone modificato il 2° comma dell'art.18.

(6) Riportata alla voce Formazione professionale.

(7) Riportata alla voce Formazione professionale.

(8) Riportata alla voce Lavori pubblici.

(9) Riportata alla voce Sanità - Parte II (SAN/2).

(10) Riportata alla voce Assistenza sociale.

 

 

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