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Legge
regionale 18 ottobre 1989, n. 21
Art.
13
1.
Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale
della Campania è istituito l'Albo Regionale delle strutture
residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti
sul territorio di competenza regionale.
2.
L'Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata
alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.
3.
Nell'ambito di ciascuna sezione le strutture saranno
classificate per tipologia e cioè: case protette, case
albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali
polivalenti.
4.
I soggetti, pubblici o privati, titolari di strutture
residenziali per anziani, funzionanti o in corso di
realizzazione, sono tenuti a far pervenire, per il tramite
del Comune in cui ha sede la struttura, all'Assessore
Regionale ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad
ottenere l'iscrizione all'Albo.
5.
Per documentare il possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti in materia, i soggetti interessati devono
allegare all'istanza gli atti appresso specificati, in
originale o copia autentica:
1)
la legale rappresentanza - statuto e/o atto costitutivo -
e/o documentazione equipollente;
2)
certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi;
3)
progetto esecutivo;
4)
concessione edilizia e/o concessione in sanatoria;
5)
certificato di abitabilità per la specifica destinazione
della struttura - e/o certificazione equipollente;
6)
certificato di idoneità igienico-sanitaria e relativa
autorizzazione sanitaria;
7)
certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio;
8)
adeguamento barriere architettoniche;
9)
la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità:
a)
assistenza alberghiera completa;
b)
assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di
un addetto all'assistenza di base ogni quattro anziani non
autosufficienti;
c)
assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni
mediche generiche e infermieristiche, assicurata
ventiquattro ore su ventiquattro;
d)
attività di mobilitazione;
10)
regolamento interno della struttura;
11)
tabella dietetica vistata dalla U.S.L. competente per
territorio;
12)
situazione del personale che a qualsiasi titolo presta la
propria opera nella struttura; relativa dichiarazione
attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia,
fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni
volontarie, nonché relativa dichiarazione attestante
l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
6.
Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione
dell'istanza, completa di tutta la documentazione di cui al
comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale della
Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessorato
ai Servizi Sociali, dispone l'iscrizione della struttura
nella competente sezione dell'Albo delle strutture
residenziali per anziani.
7.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con
proprio decreto, su proposta dell'Assessore ai Servizi
Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei
requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'Albo e nei
casi di violazione delle norme previste dalla presente
legge, dispone la cancellazione dall'Albo della struttura
inadempiente con conseguente stato di illegittimità, previa
contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e
l'assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per
ripristinare lo status quo ante in base al quale era stata
concessa l'iscrizione.
8.
La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare norme relative
agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge.
9.
Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo,
è data facoltà di ricorso.
10.
Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette
o i posti residenziali protetti considerando
prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti
Pubblici.
11.
Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere
soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le
UU.SS.LL. possono individuare strutture gestite da soggetti
privati operanti nel proprio ambito territoriale e
funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente
legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in
conformità a schemi tipo approvati, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio
Regionale su proposta della Giunta Regionale.
12.
In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti
di strutture residenziali si possono individuare, in via
transitoria, case protette al di fuori del territorio degli
stessi ambiti.
13.
L'onere economico derivante dagli interventi di cui al
precedente capoverso, rimane comunque a carico della U.S.L.
nel cui ambito territoriale è residente l'assistito.
14.
La Regione Campania fissa un indice per posti residenziali
in case protette pari al 3,5% della popolazione
ultrasessantenne residente negli ambiti territoriali di
ciascuna U.S.L. (4/A).
Art.
14
Gli anziani ammessi ai programmi predisposti dagli
Enti locali per la erogazione dei servizi disciplinati con
la presente legge sono tenuti a partecipare alle spese di
gestione dei servizi nella misura che ogni Comune stabilirà
in relazione al reddito posseduto dal singolo beneficiario.
Per
gli anziani il cui reddito personale non supera valori
minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese
quelle con base 781 contributi ed oltre di cui all'art. 14
quater della Legge nazionale 29-2-1980, n. 33, e art. 4
della legge 29-12-1988, n. 544, comprensivi per tutti della
maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge
15-4-1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex
combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché
dell'art. 6 della legge 29-12-1988, n. 544 e dell'eventuale
aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non
godano di altri redditi, i servizi vanno prestati
gratuitamente.
La
casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle
condizioni previste dal precedente comma non va computata ai
fini della formazione del reddito.
Art.
15 - (5)
Art.
16
La Regione, direttamente o tramite gli Enti locali,
con le modalità previste dalla Legge regionale 30 luglio
1977, n. 40 (6) organizza corsi
di formazione professionale per operatori sociali,
avvalendosi per le attività corsuali di docenti reperibili
tra il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla Legge regionale 9 1uglio 1984, n. 32 (7).
Nell'ipotesi che non tutti i docenti siano individuabili
nell'ambito del citato ruolo speciale, la Giunta regionale
potrà autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le
Università statali o con altre strutture pubbliche
specializzate.
Gli
Enti locali possono promuovere e realizzare iniziative
indirizzate all'aggiornamento professionale del personale già
impegnato nei servizi di cui alla presente legge. A tal
fine, gli Enti locali, anche avvalendosi della
collaborazione dei Centri dei servizi sociali della Regione
Campania, potranno convenzionarsi con enti od istituti
pubblici specializzati nel settore.
Art.
17
La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di
interventi che risultino prioritari dall'indagine
aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art.
3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle
loro associazioni contributi:
1)
nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:
a)
l'istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei
servizi di assistenza domiciliare;
b)
il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio,
acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa,
sussidi e materiali necessari per l'istituzione ed il
funzionamento dei Centri sociali polivalenti;
c)
il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti
in strutture residenziali per anziani), nonché delle
strutture residenziali di cui all'art. 4;
d)
l'affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio
per gli anziani;
2)
ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per
la costruzione di comunità alloggio, case albergo per
anziani e centri sociali polivalenti;
3)
decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per
i lavori di riconversione, ristrutturazione, completamento,
adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena
disponibilità e che intendano destinare a centri sociali
polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo;
4)
"una tantum" in conto capitale sulla spesa
preventiva per l'acquisto arredamenti ed attrezzature
occorrenti per il funzionamento delle strutture residenziali
per gli anziani.
In
sede di elaborazione del piano per gli interventi di cui ai
precedenti punti 2) e 3) il piano di riparto privilegerà i
Comprensori carenti di strutture ed il completamento di
strutture non ultimate.
Nell'assegnazione
dei contributi previsti dal precedente punto 3) sarà data
precedenza ai programmi di completamento di strutture che
risultano già parzialmente finanziate con precedenti
interventi regionali, statali o comunque pubblici.
L'assegnazione
dei contributi di cui alla lettera a) del punto 1) è
concessa ai Comuni superiori a 20.000 abitanti, alle
associazioni di Comuni che complessivamente superano i
20.000 abitanti, ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti che
dimostrino di aver istituito il servizio di assistenza
domiciliare la cui realizzazione sia comprovata da adeguata
documentazione.
Art.
18
I Comuni faranno fronte con propri fondi di
bilancio alle spese occorrenti per:
a)
interventi di assistenza economica;
b)
la programmazione di soggiorni climatici a fini terapeutici;
c)
l'attività part-time degli anziani che collaborino
all'effettuazione dei servizi richiamati nel precedente art.
8;
d)
il convenzionamento con Università popolari per la terza età,
enti ed associazioni in ordine al documentato rimborso di
quote, di partecipazione a corsi, seminari culturali e
convegni;
e)
il convenzionamento con sale cinematografiche e teatri;
f)
l'istituzione di laboratori, anche sotto forma di
cooperative di anziani e giovani, per la rivalutazione di
arti e mestieri.
Art.
19
I Comuni, loro associazioni, per accedere ai
contributi di cui al punto 1) del precedente art. 17, devono
entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al
Presidente della Giunta regionale della Campania apposita
istanza corredata:
-
di deliberazione consiliare, e previo parere della locale
Consulta, con la quale l'Amministrazione comunale,
assumendone l'onere finanziario, disponga uno specifico
piano di interventi e secondo quanto previsto dai precedenti
artt. 4 - 17 e 18;
-
della relazione conclusiva in ordine ai risultati
dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente
legge.
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
sulla base del parere consultivo obbligatorio della Consulta
regionale anziani, entro il 31 maggio di ogni anno, approva
il piano di riparto del fondo disponibile per gli interventi
di cui al punto 1) del precedente art. 17 in base ai
seguenti criteri:
-
numero anziani assistiti;
-
effettivo periodo di funzionamento del servizio.
Gli
Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente
articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva
erogazione da parte della Regione.
I
Comuni, loro associazioni, sono tenuti alla restituzione dei
contributi loro assegnati qualora non dimostrino di avere
effettuato nell'esercizio competente i servizi programmati.
Per
l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno
pervenire al Presidente della Giunta regionale della
Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il
relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal
Consiglio regionale entro il 31 marzo 1990.
Art.
20
I Comuni, loro associazioni, per accedere ai
contributi di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art.
17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire
al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita
istanza corredata:
a)
di deliberazione consiliare sulla base del parere consultivo
obbligatorio della locale Consulta, dalla quale si rilevi
esaurientemente il tipo di intervento che l'amministrazione
intende promuovere a nel contempo si evinca:
-
la proprietà, o la piena disponibilità per effetto di
operazioni di esproprio, di atti preliminari d'acquisto, di
convenzioni od altri titoli validi, del suolo sul quale si
vuole costruire l'immobile o dell'immobile che si vuole
destinare alla struttura prescelta;
-
l'impegno dell'amministrazione a mantenere il vincolo di
destinazione;
-
l'impegno dell'amministrazione ad assumere a proprio carico
gli importi differenziati tra l'ammontare del contributo
concesso ed il costo globale dell'intervento programmato,
nonché l'impegno ad assumere gli oneri per la gestione;
b)
del progetto di massima e del preventivo sommario con
dettagli in ordine ai costi di costruzione, oneri tecnici,
spese per collaudi, carico IVA;
c)
di preventivi analitici riflettenti l'acquisto di
arredamenti o di attrezzature per le operazioni collegate ai
contributi pluriennali; i Comuni ai fini procedurali devono
attenersi alla normativa di cui alla L.R. 31-10-1978, n. 51.
Gli
Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente
articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi ed a
tal fine devono attenersi a quanto previsto dall'art. 14
della citata Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (8),
anche avvalendosi della collaborazione amministrativa di
funzionari del Servizio Assistenza Sociale, che abbiano
particolari comprovate esperienze nel settore.
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
entro il 31 maggio di ogni anno approva il piano di riparto
dei contributi di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente
art. 17.
Per
l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno
pervenire al Presidente della Giunta Regionale della
Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il
relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal
Consiglio entro il 31 marzo 1990.
Art.
21
Ai sensi di quanto disciplinato con la Legge
regionale 25 agosto 1987, n. 36 (9)
art. 3 - 2° comma -lettera b) ed art. 28 punto 9) lettera
e), gli interventi di natura sanitaria, che si rendono
necessari per l'attuazione della presente legge, sono
forniti dalle UU.SS.LL. con onere a carico del fondo
sanitario regionale.
Art.
22
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
Legge per il 1989 si fa fronte con gli stanziamenti di cui
ai Capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1989:
-
Cap. 1950, la cui denominazione è così modificata:
"Contributi ai Comuni, loro associazioni quale concorso
nelle spese per gli interventi di cui al punto 1) dell'art.
17" con la dotazione di lire 5 miliardi, mediante
prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al
Capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si
riduce di pari importo;
-
Cap. 1951, la cui denominazione è così modificata:
"Contributi ai Comuni, loro associazioni, in annualità
costanti per interventi di cui ai punti 2) e 3) dell'art.
17" "per memoria";
-
Cap. 1952, di nuova istituzione, con la denominazione:
"Contributi "una tantum" in conto capitale ai
Comuni, loro associazioni, quale concorso nelle spese per
gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 17"
"per memoria";
-
Cap. 1954, la cui denominazione è così modificata:
"Spese per l'attività della Consulta regionale degli
anziani prevista dall'art. 2" "per memoria";
-
Cap. 1955, la cui denominazione è così modificata:
"Spese per l'attività di qualificazione professionale
ed aggiornamento di cui all'art. 16" "per
memoria".
Agli
oneri per gli anni successivi si farà fronte con i
corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà
determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte
delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quota parte del
"Fondo per le funzioni amministrative concernenti le
attività che attengono alla materia beneficenza pubblica
nel quadro della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 del
D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977" istituito con la
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (10).
Art.
23
Le programmazioni e gli interventi di cui alla
presente Legge saranno contenuti nei limiti delle previsioni
annuali del bilancio della Regione Campania.
Art.
24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Note:
(4/A)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4-11-1991,
n.17.
(5)
L'articolo è riportato nel testo della L.R. 26-1-1987, n.9
, alla voce Trasporti, avendone modificato il 2° comma
dell'art.18.
(6)
Riportata alla voce Formazione professionale.
(7)
Riportata alla voce Formazione professionale.
(8)
Riportata alla voce Lavori pubblici.
(9)
Riportata alla voce Sanità - Parte II (SAN/2).
(10)
Riportata alla voce Assistenza sociale.
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