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Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 85

  

Integrazione alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15. concernente «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale» - Regione Friuli Venezia Giulia

  

 

 

Art. 1.

 

1. Agli organi collegiali che, per disposizione di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell' Amministrazione regionale per l' espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all'attivitą istituzionale della Regione, sono applicabili, nelle stesse forme e modi, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 2.

 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 faranno carico ai capitoli 1716 e 1721 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 i quali presentano sufficiente disponibilitą.

 


 

La presente legge č stata abrogata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 63/1982.

  

 

 

 

 

 

 

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