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Legge
regionale 19 marzo 1991, n. 10
Norme
in materia di riconoscimento in via amministrativa della
personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) Regione
Piemonte
(B.U.
27 marzo 1991, n. 13)
Art.
1. - Finalità della legge
1.
La Regione, in conformità all'art. 38, comma 5.,
della Costituzione ed in attuazione dei principi di libertà
e pluralismo delle istituzioni, confermati dall'intervenuta
declaratoria di parziale illegittimità costituzionale
dell'art. I della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
disciplina con la presente legge le modalità per il
riconoscimento in via amministrativa della personalità
giuridica di diritto privato delle Istituzioni Pubbliche di
assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) regionali ed
infraregionali aventi sede legale sul territorio regionale
che sin dalla loro origine, nel rispetto formale e
sostanziale della volontà espressa dal fondatore, quando
sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalla tavola di
fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di persone
giuridiche private e che siano state obbligatoriamente
assoggettate al regime pubblico dalla legge n. 6972/1890,
anche se fondate in data posteriore alla sua entrata in
vigore.
Art.
2. - Individuazione
delle II.PP.A.B. che possono richiedere il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato
1.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge
possono richiedere il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato le II.PP.A.B. che esercitino le
attività previste dallo Statuto o altre attività
assistenziali e che siano ricomprese in una delle seguenti
categorie:
a) istituzioni aventi struttura
associativa. Questa struttura sussiste quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a1. che la
costituzione dell'Ente sia avvenuta per iniziativa
volontaria dei soci o di promotori privati;
a2. che
l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per
disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa
condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la metà
dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero
quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze
deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti
per la vita dell'istituzione;a3. che l'attività
dell'istituzione venga esplicata anche sulla base delle
prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi
anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni
patrimoniali;
b)
istituzioni promosse e amministrative da privati e operanti
prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa
circostanza sussiste quando ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
b1. che l'atto
costitutivo o la tavola di fondazione siano stati posti in
essere da privati;
b2. che almeno la metà
dei componenti l'organo collegiale deliberante sia, per
disposizione di statuto;
b3. che il patrimonio
risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da
atti di liberalità privata, o dalla trasformazione dei beni
stessi; che comunque l'Istituzione, nel quinquennio
immediatamente precedente la data di entrata in vigore della
presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in
conto capitale in misura superiore ad una quota del 10%
della consistenza patrimoniale fatta esclusione per i
finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei
beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica
del soggetto non sia stata condizionante ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonché
all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione
di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purché
queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli
di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa
vigente normativa (1);
b4. (Omissis)
(2);
c)
istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza
sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti
elementi:
c1. che l'attività istituzionale attualmente svolta
persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di
beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale
finalità religiosa;
c2. che l'istituzione risulti collegata a una
confessione religiosa mediante la designazione negli organi
collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie,
di ministri del culto, di appartenenti a istituti religiosi,
di rappresentanti di attività o di associazioni religiose,
ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso,
come modo qualificante di gestione del servizio;
d)
istituzioni la cui attività consiste nella gestione di
seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed
istituzioni di culto o che, comunque, per statuto assistono
esclusivamente o prevalentemente religiosi.
2. Ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato sono comunque considerate istituzioni di ispirazione
religiosa le II.PP.A.B.. per le quali sia stato
riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività
inerenti alla sfera educativo-religiosa.
3. Ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato non possono essere considerate le Istituzioni di
Assistenza e Beneficenza già amministrate dagli Enti
comunali di assistenza od in questi concentrate.
Art.
3. -
Modalità per la presentazione delle richieste di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato
1.
Le II.PP.A.B. che intendono richiedere il riconoscimento in
via amministrativa della personalità giuridica di diritto
privato, quali Enti morali privati retti e disciplinati
dalle norme di coi all'art. 12 ed al libro primo - titolo
secondo, capo secondo - del codice civile, debbono farne
richiesta all'Amministrazione Regionale.
2. La
richiesta è deliberata dal competente organo amministrativo
dell'II.PP.A.B.. e deve essere motivata in ordine alla
sussistenza dei requisiti ed all'appartenenza ad una delle
categorie previste dal precedente articolo. La stessa va
indi- presentata con domanda secondo le forme ed i modi di
cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, a firma del legale rappresentante dell'II.PP.A.B..
medesima ed inoltrata alla Giunta Regionale per il tramite
dell'Assessorato competente in materia.
Art.
4. -
Istruttoria della domanda
1.
Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione
prodotta, l'Assessore regionale competente per materia
Invita l'Istituzione interessata a fornire i chiarimenti e
gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari.
2. Le Istituzioni sono
tenute a trasmettere alla Giunta Regionale, per il tramite
dell'Assessorato competente, i chiarimenti e gli elementi
integrativi richiesti entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni
dalla ricezione della domanda o dall'invio da parte
dell'Istituzione, ove richiesta, degli ulteriori elementi
integrativi o comunque, alla scadenza del termine previsto
al precedente comma, per le II.PP.A.B. di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 2, l'Assessore regionale competente per
materia provvede a sentire il Comune sede legale
dell'Istituzione e l'U.S.S.L. competente in ordine alla
sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2 della presente
legge.
Art.
5. - Provvedimento di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato
1.
Entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda o
dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi
integrativi richiesti, la Giunta Regionale, informata la
competente Commissione consiliare, provvede a decidere con
apposita deliberazione sulla richiesta di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato ad essa
inoltrata.
2.
In caso di
accoglimento della richiesta, il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ha effetto dalla
data di esecutività della deliberazione di cui al
precedente comma 1.
3. Entro 30 giorni
dall'avvenuta notificazione della suddetta deliberazione,
gli amministratori dell'Istituzione interessata dovranno
provvedere a richiedere la registrazione dell'Istituzione
nel registro delle persone giuridiche private previsto
dall'art. 33 del codice civile.
Art.
6. -
Norme relative alle funzioni di controllo pubblico
ai patrimoni e al personale delle II.PP.A.B. che abbiano
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato
1.
Le persone giuridiche private sono sottoposte ai vincoli ed
alle disposizioni previste dal codice civile e le funzioni
di controllo pubblico previste dagli artt. 23 e 25 del c.c.
sono esercitate secondo le modalità indicate dagli artt. 27
e 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed
integrata.
2. Il patrimonio
mobiliare ed immobiliare delle II.PP.A.B. che abbiano
conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla
sua gestione ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o
trasformazione sono destinati esclusivamente alle attività
socio-assistenziali previste dallo Statuto.
3. Ai sensi dell'art.
4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, i
dipendenti delle II.PP.A.B., i quali continuino a prestare
servizio presso l'Ente, anche dopo che esso abbia perduto il
carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di
conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio
e il trattamento di fine servizio previsto per il personale
dipendente degli Enti locali.
4. La domanda di cui al
comma precedente deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di
avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta
Regionale di cui all'art. 5.
Art.
7. -
Albo regionale
1. è istituito l'Albo regionale delle II.PP.A.B.
che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato.
(1)
Lettera così sostituita
dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 1991, n. 11.
(2)
Lettera soppressa dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 1991, n. 11.
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