|
Legge
Regionale 20 settembre 1993 n. 53
Università
della terza età
- Regione Lazio
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1.
1. Le università
della terza età, comunque denominate, sono libere
associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità
culturali che, qualora sia la loro natura giuridica, si
danno ordinamento autonomi mediante propri statuti e
regolamenti.
Art. 2.
1. La Regione, con
riferimento ai principi istituzionali e agli articoli - 42,
e, 49 del decreto, del Presidente della Repubblica 24
luglio.1977, n. 616 promuove l'istituzione e le attività,
della università della terza età, comunque denominate, con
le seguenti finalità:
a) la più ampia
diffusione della cultura, per il pieno, sviluppo della
personalità dei cittadini;
b) l'inserimento
delle persone anziane nella vita socio-culturale delle
comunità in cui risiedono.
2. Tali finalità si
conseguono mediante:
a) attuazione di
corsi c/o laboratori là realizzazione e di altre attività
culturali collegate o collaterali;
b) promozione e
sostegno- di studi, ricerche ed altre iniziative culturali
per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente,
per il confronto tra culture generazionali diverse;
stimolazione allo
studio della condizione. «anziano» ed alla
sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una
sempre maggiore integrazione sociale degli anziani,
ed il dialogo intergenerazionale;
d) promozione
diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione
anziana;
e) partecipazione
del volontariato.
Art. 3.
1. Ogni università
della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con
il quale sono regolati gli organi, le competenze e le
procedure relative al proprie funzionamento.
2. Le università
delta terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e
didattica sia nella scelta di corsi di insegnamento che dei
relativi docenti.
3. Le università
della terza età hanno autonomia finanziaria e contabile.
4. I mezzi
finanziari sono assicurati alle università della ,terza età
dalie quote associative, nonché dai contributi, privati e
pubblici.
Art. 4.
1. La Regione
riconosce, su domanda, come libere università della terza
età che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano
regolarmente costituite come associazione od enti culturali,
con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinano le
finalità previste all’articolo 2, ovvero siano strutture
operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che
operano nel settore;.
b) svolgano già da
almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno
sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;
c) abbiano un corpo
docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati,
professori universitari o di istituti medi, professionisti
anche quiescenti;
d) abbiano autonomia
finanziaria;
e) abbiano regolare
struttura amministrativa;
f) siano aderenti ad
una federazione o associazione di università della terza età
a carattere nazionale.
2. La Regione
istituisce un apposito albo delle università della terza età
e verifica periodicamente il permanere dei requisiti
anzidetti validi per l’iscrizione all’albo.
Art. 5.
1. Per il
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 4, la
Regione interviene mediante contributi alle università
della terza età istituite c/o gestite da associazioni o da
enti senza fini di lucro ed iscritte all’albo regionale.
Art. 6.
1. L'accesso ai
corsi delle università della terza età è libero, fatto
salvo il pagamento della quota individuale relativa
all'iscrizione c/o alla frequenza.
2. A fronte di
particolari situazioni di bisogni i regolamenti delle
università della terza età possono disporre esenzioni
parziali o totali della quota individuale.
Art.
7.
1. Al termine
dell'anno accademico, l'università può rilasciare un
attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un
diploma di merito, previo esame colloquio.
Art. 8.
1. Le domande di
ammissione ai contributi regionali debbono contenere:
a) una iscrizione
del programma da realizzare nel corso dell’anno accademico
contenente l’elencazione delle risorse finanziarie
previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentati,
nonché l’indicazione delle strutture organizzative
disponibili;
b) la documentazione
attestante la presenza dei requisiti richiesti
all’articolo 4;
c) una relazione
descritta delle entrate e delle spese dell’anno precedente
corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei
sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la
documentazione relativa ai corsi svolti.
Art. 9.
1. I contributi
vengono erogati con delibera della Giunta regionale previo
parere della commissione consiliare permanente competente,
nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le
attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all’80 per
cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione
dei programmi, delle dispense e di altro materiale
didattico;
c) fino al 50 per
cento per spese di affitto e manutenzione delle sedi.
Art. 10.
1. I contributi di
cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione
dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono
essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale
copertura dei costi preventivi.
Art. 11.
1. Per le finalità
della presente legge la Regione istituisce sul proprio
bilancio dell’anno 1993 il capitolo n. 44146
"Contributi regionali alle università della terza età"
con lo stanziamento di £. 100 milioni, alla cui copertura
si provvede mediante utilizzo della somma all’uopo
accantonata nel fondo globale capitolo n. 49001, elenco n.
4, lettera l), del bilancio 1993.
2. Negli anni
successivi al finanziamento degli interventi previsti dalla
presente legge si provvede con legge di bilancio.
La presente legge
regionale sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della
Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data Roma, addì 20
settembre 1993
PASETTO
Il visto del
Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre
1993
|