Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 20 settembre 1993 n. 53

  

Legge Regionale 20 settembre 1993 n. 53

 

Università della terza età - Regione Lazio

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali che, qualora sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomi mediante propri statuti e regolamenti.

   

 

Art. 2.

 

1. La Regione, con riferimento ai principi istituzionali e agli articoli - 42, e, 49 del decreto, del Presidente della Repubblica 24 luglio.1977, n. 616 promuove l'istituzione e le attività, della università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno, sviluppo della personalità dei cittadini;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

 

2. Tali finalità si conseguono mediante:

a) attuazione di corsi c/o laboratori là realizzazione e di altre attività culturali collegate o collaterali;

b) promozione e sostegno- di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;

stimolazione allo studio della condizione. «anziano» ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;

d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;

e) partecipazione del volontariato.  

 

 

Art. 3.

 

1. Ogni università della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprie funzionamento.

 

2. Le università delta terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica sia nella scelta di corsi di insegnamento che dei relativi docenti.

 

3. Le università della terza età hanno autonomia finanziaria e contabile.  

 

4. I mezzi finanziari sono assicurati alle università della ,terza età dalie quote associative, nonché dai contributi, privati e pubblici.

 

 

Art. 4.

 

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere università della terza età che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano regolarmente costituite come associazione od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinano le finalità previste all’articolo 2, ovvero siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore;.

b) svolgano già da almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;

c) abbiano un corpo docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti;

d) abbiano autonomia finanziaria;

e) abbiano regolare struttura amministrativa;

f) siano aderenti ad una federazione o associazione di università della terza età a carattere nazionale.

 

2. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l’iscrizione all’albo.

 

 

Art. 5.

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 4, la Regione interviene mediante contributi alle università della terza età istituite c/o gestite da associazioni o da enti senza fini di lucro ed iscritte all’albo regionale.  

 

 

Art. 6.

 

1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è libero, fatto salvo il pagamento della quota individuale relativa all'iscrizione c/o alla frequenza.

 

2. A fronte di particolari situazioni di bisogni i regolamenti delle università della terza età possono disporre esenzioni parziali o totali della quota individuale.  

 

 

Art. 7.

 

1. Al termine dell'anno accademico, l'università può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un diploma di merito, previo esame colloquio.  

 

 

Art. 8.

 

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono contenere:

a) una iscrizione del programma da realizzare nel corso dell’anno accademico contenente l’elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentati, nonché l’indicazione delle strutture organizzative disponibili;

b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all’articolo 4;

c) una relazione descritta delle entrate e delle spese dell’anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.

 

 

Art. 9.

 

1. I contributi vengono erogati con delibera della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente, nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;

b) fino all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;

c) fino al 50 per cento per spese di affitto e manutenzione delle sedi.

   

 

Art. 10.

 

1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivi.

 

 

Art. 11.

 

1. Per le finalità della presente legge la Regione istituisce sul proprio bilancio dell’anno 1993 il capitolo n. 44146 "Contributi regionali alle università della terza età" con lo stanziamento di £. 100 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo della somma all’uopo accantonata nel fondo globale capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera l), del bilancio 1993.

 

2. Negli anni successivi al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

   

 

Data Roma, addì 20 settembre 1993

 

PASETTO Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1993

  

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati