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Legge regionale 24 giugno 1988, n. 35

  

Norme per il finanziamento di interventi urgenti sulle strutture socio-assistenziali  Regione Lombardia

  

(B.U. 29 giugno 1988, n. 26 - 1° S.O.)

  

 

Art. 1. - Contributi e fidejussioni

 

1. In attesa dell'adozione dei piani triennali di zona di cui all'art. 34 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia», la Giunta Regionale è autorizzata a:

1) concedere contributi:

a) per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dei presidi socio-assistenziali;

b) per l'adeguamento ed il potenziamento delle attrezzature e degli arredi dei presidi socio-assistenziali;

2) concedere fidejussioni:

a) per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dei presidi socio-assistenziali.

 

  

  

Art. 2. - Beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 - I comma, punto 1; e art. 5, gli enti responsabili di zona, i Comuni, gli enti pubblici, nonché gli enti privati che dichiarino la propria disponibilità al convenzionamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali» e dell'art. 52 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1, nonché alla trascrizione sui registri immobiliari di un vincolo di destinazione dell'immobile interessato per un periodo non inferiore a 15 anni.

 

2. Gli enti responsabili di zona, i Comuni e gli enti pubblici di cui al precedente I comma, possono usufruire anche delle provvidenze di cui al precedente art. 1 - I comma, punto 2).

 

 

Art. 3. - Interventi per investimenti strutturali

  

1. Gli interventi finalizzati agli investimenti strutturali di cui al precedente art. 1 - I comma, punto 1), lettera a) e punto 2), a favore dei beneficiari previsti dal precedente art. 2 - I comma - sono diretti a: a) consentire il completamento e l'attivazione di strutture socio- assistenziali già finanziate in precedenti programmi di investimento; 

b) intervenire in zone caratterizzate da grave ed accertata carenza di servizi rispetto al fabbisogno; 

c) consentire interventi di urgenza per motivi di igiene e sicurezza, anche in conseguenza delle calamità verificatesi in Lombardia nel corso del 1987; 

d) sostenere gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

Art. 4. - Procedure

 

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio regionale approva i criteri generali per la formazione del piano di riparto dei contributi, i termini e le modalità con cui gli Enti interessati devono presentare domanda di contributo, i modi in cui gli Enti responsabili dei servizi di zona sono chiamati ad esprimersi sulla priorità degli interventi.

2. Il piano di riparto dei contributi è assunto dalla Giunta Regionale, nel rispetto della delibera di cui al precedente I comma e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci regionali annuali.

  

 

Art. 5. - Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

 

1. La Giunta Regionale, nel rispetto delle procedure di cui al precedente art. 4 è altresì autorizzata a disporre contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della lettera c) del II comma dell'art. 74 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

 

 

Art. 6. - Norma finanziaria

 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 - I comma, punto 1), lettera a) - e art. 5 è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi in capitale di L. 15.000 milioni.

 

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 - I comma, punto 1), lett. b) - si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.2.7.2.2076 «Contributi in capitale per l'adempimento di funzioni normali agli Enti responsabili di zona, agli Enti pubblici, agli Enti e organismi privati per la realizzazione di interventi nel campo socio-assistenziale. Finanziamento con mezzi regionali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

 

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 - I comma, punto 2, lett. a) - si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.5.1.4.2.545 «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

 

4. Agli oneri complessivi, pari a L. 15.000 milioni, derivanti per il 1988 dall'attuazione di quanto disposto dal precedente I comma si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione dei programmi di sviluppo».

 

5. In relazione a quanto disposto dal precedente I comma del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni: 1 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.7.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli Enti responsabili di zona, agli Enti pubblici, agli Enti ed organismi privati per la realizzazione di interventi nel campo socio-assistenziale, finanziamento con mezzi regionali» è incrementata di L. 15.000 milioni.

 

 

Art. 7. - Dichiarazioni d'urgenza

 

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

  

 

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