1.
Gli interventi finalizzati agli investimenti strutturali di
cui al precedente art. 1 - I comma, punto 1), lettera a) e
punto 2), a favore dei beneficiari previsti dal precedente
art. 2 - I comma - sono diretti a: a) consentire il completamento e l'attivazione di
strutture socio- assistenziali già finanziate in precedenti
programmi di investimento;
b) intervenire in zone caratterizzate da grave ed
accertata carenza di servizi rispetto al fabbisogno;
c) consentire interventi di urgenza per motivi di
igiene e sicurezza, anche in conseguenza delle calamità
verificatesi in Lombardia nel corso del 1987;
d) sostenere gli interventi volti all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Art.
4. - Procedure
1.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente Legge, il Consiglio regionale approva i criteri
generali per la formazione del piano di riparto dei
contributi, i termini e le modalità con cui gli Enti
interessati devono presentare domanda di contributo, i modi
in cui gli Enti responsabili dei servizi di zona sono
chiamati ad esprimersi sulla priorità degli interventi.
2. Il piano di
riparto dei contributi è assunto dalla Giunta Regionale,
nel rispetto della delibera di cui al precedente I comma e
nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei
singoli bilanci regionali annuali.
Art. 5. - Contributi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche
1.
La Giunta Regionale, nel rispetto delle procedure di
cui al precedente art. 4 è altresì autorizzata a disporre
contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
ai sensi della lettera c) del II comma dell'art. 74 della
L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.
Art. 6. - Norma finanziaria
1. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti artt. 1 - I comma, punto 1), lettera a) - e art.
5 è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi in
capitale di L. 15.000 milioni.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente
art. 1 - I comma, punto 1), lett. b) - si provvede mediante
impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.2.7.2.2076 «Contributi
in capitale per l'adempimento di funzioni normali agli Enti
responsabili di zona, agli Enti pubblici, agli Enti e
organismi privati per la realizzazione di interventi nel
campo socio-assistenziale. Finanziamento con mezzi regionali»
iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio
per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente
art. 1 - I comma, punto 2, lett. a) - si provvede mediante
impiego delle somme stanziate al capitolo 1.5.1.4.2.545 «Oneri
derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie
concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni
legislative» iscritto nello stato di previsione delle spese
del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.
4. Agli oneri complessivi, pari a L. 15.000 milioni,
derivanti per il 1988 dall'attuazione di quanto disposto dal
precedente I comma si provvede mediante la riduzione per
pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di
cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la
riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per
l'attuazione dei programmi di sviluppo».
5. In relazione a quanto disposto dal precedente I comma del
presente articolo allo stato di previsione delle spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le
seguenti variazioni: 1 - la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.7.2.2078 «Contributi
in capitale per programmi di sviluppo agli Enti responsabili
di zona, agli Enti pubblici, agli Enti ed organismi privati
per la realizzazione di interventi nel campo
socio-assistenziale, finanziamento con mezzi regionali» è
incrementata di L. 15.000 milioni.
Art. 7. - Dichiarazioni d'urgenza
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
regione.