2.
L'istanza è corredata della copia autentica dei
seguenti documenti:
a)
atto costitutivo;
b) statuto;
c)
provvedimento del Consiglio di amministrazione con il quale
si manifesta la volontà di richiedere il riconoscimento;
d) ogni altro documento idoneo a provare l'esistenza della natura di istituzione privata.
3.
L'Ipab trasmette
contestualmente copia dell'istanza, corredata della
documentazione di cui al comma 2, al Comune ove ha la sede
legale il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione
della istanza, esprime il proprio parere al Dirigente del
dipartimento competente (1), unitamente ad ulteriori
eventuali elementi ritenuti rilevanti ai fini del
riconoscimento e lo trasmette anche all'Ipab. Decorso tale
termine di decisione e assunta anche in mancanza del
suddetto parere.
4.
Il competente Dipartimento
regionale, qualora non ritenga sufficiente la documentazione
allegata alla istanza, entro sessanta giorni dalla ricezione
della medesima invita l'Ipab a fornire, entro sessanta
giorni dalla richiesta, i chiarimenti e gli elementi
integrativi di giudizio ritenuti necessari ai fini del
riconoscimento richiesto.
5.
Il Dirigente
del dipartimento competente (1) si pronuncia sulla
istanza entro 180 giorni dalla ricezione della stessa o dei
chiarimenti richiesti.
Art.
3. -
Relazioni
1.
La Giunta regionale invia
annualmente alla competente Commissione consiliare l'elenco
delle Ipab che hanno presentato istanza di riconoscimento
nonché l'elenco delle Ipab che lo hanno ottenuto ai sensi
dell'art. 1 comma 2.
Art.
4. -
Criteri per il riconoscimento regionale
1.
Al fine del riconoscimento di
cui alla presente legge l'Ipab deve essere ricompresa in una
delle seguenti categorie:
a)
con struttura associativa;
b)
istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante
prevalentemente con mezzi di provenienza privata;
c)
istituzione di ispirazione religiosa;
d)
istituzione che assiste esclusivamente o prevalentemente
religiosi o ministri del culto;
e)
istituzione che svolge in modo precipuo attività inerenti
alla sfera educativo-religiosa come a suo tempo
espressamente riconosciuto con provvedimento statale ai
sensi dell'art. 25 del Dpr 24 luglio 1977, n.
616.
2.
Si ha istituzione con
struttura associativa quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a)
l'ente è sorto per iniziativa volontaria di una maggioranza
di soci o di promotori privati;
b)
i soci determinano, per disposizione statutaria,
l'amministrazione ed il governo della istituzione eleggendo
la maggioranza dei componenti dell'organo collegiale
deliberante;
c)
l'attività dell'ente è esplicata, per disposizione
statutaria, anche sulla base delle prestazioni volontarie
dei soci che possono estrinsecarsi sotto forma di
contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.
3.
Si ha istituzione promossa e amministrata da privati quando
ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a)
l'atto costitutivo o l'atto di fondazione è stato posto in
essere da una maggioranza di soggetti privati;
b)
la designazione di una quota significativa dei componenti
l'organo collegiale deliberante spetta, per disposizione
statutaria, a privati;
c)
il patrimonio risulta costituito per oltre il 50 per cento
da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli
incrementi e dalla trasformazione degli stessi ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento delle attività
d'istituto e che comunque nel quinquennio immediatamente
precedente l'istanza di riconoscimento ai sensi della
presente legge non abbia beneficiato di finanziamenti
pubblici in misura superiore al 10 per cento delle entrate.
Nelle entrate complessive non è computato il concorso di
enti pubblici per rette o equivalenti.
4.
Si ha istituzione di ispirazione religiosa quando ricorrono
congiuntamente i seguenti elementi:
a)
l'attività istituzionale svolta persegue indirizzi
religiosi o comunque inquadra l'opera di beneficenza ed
assistenza nell'ambito di una più generale finalità
religiosa;
b)
l'istituzione risulta collegata ad una confessione religiosa
per il tramite della designazione prevista da disposizioni
statutarie di ministri del culto, di appartenenti ad
istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di
associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione
di persone religioso come modo qualificante di gestione del
servizio.
Art.
5. -
Esclusione del riconoscimento
1. Le
Ipab già amministrate dal disciolto Ente comunale di
assistenza (Eca), o in questo concentrate, non possono
ottenere il riconoscimento di cui alla presente legge.
2.
Non possono, inoltre, ottenere il riconoscimento le Ipab che
hanno cessato di perseguire finalità socio-assistenziali
ovvero di erogare servizi in materia di assistenza e
beneficenza pubblica.
Art. 6. -
Iscrizione al registro e norme sul personale
1.
Contestualmente al riconoscimento della persona giuridica di
diritto privato, sarà disposta, a cura del Dipartimento
regionale competente, l'iscrizione delle Ipab al Registro
delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private di cui
all'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
e come tali saranno soggette alle disposizioni di cui agli
articoli 20 e 24 della stessa legge.
2.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle Ipab, i quali
continuino a prestare servizio presso l'Ente, anche dopo che
esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica,
hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime
pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine
servizio previsto per il personale dipendente degli Enti
locali.
3. La domanda
di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data del
provvedimento (1) di cui all'art. 2 e comunque
previa notifica data al personale dipendente almeno 60
giorni prima.
(1)
Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio
1997, n. 6.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio
1997, n. 6.