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Legge
regionale 27 marzo 1990, n. 21
Norme
per la depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) - Regione
Lombardia
(B.U.
29 marzo 1990, n. 13 - 2° S.O.)
Art.
1. - Depubblicizzazione di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1.
Al fine di consentire la
riconduzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) che ne abbiano le caratteristiche tra gli
enti morali di diritto privato, in attuazione dei principi
affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile
1988, n. 396, e di acquisire i necessari elementi
informativi per la elaborazione dei piani regionali
socio-assistenziali e dei programmi attuativi zonali, la
Giunta Regionale è autorizzata ad accertare su domanda
dell'ente interessato, se in possesso dei requisiti previsti
dalla presente Legge, la mancanza della natura pubblica
degli enti stessi.
Art.
2. - Richieste degli enti
1.
Ai fini di cui al
precedente art. 1, l'istanza da parte delle singole
istituzioni deve pervenire al competente settore della
Giunta Regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente Legge, ovvero, anche successivamente, entro
il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in cui verrà
a scadere il piano regionale socio-assistenziale.
2.
L'istanza deve essere
corredata da una deliberazione in tale senso del competente
organo amministrativo e da ogni altra opportuna
documentazione. L'istanza va motivata in ordine alla
sussistenza dei requisiti che la giustificano e che
conducono ad escludere la natura pubblica dell'istituzione
secondo i criteri indicati nel successivo art. 4.
3.
Copia dell'istanza, corredata
dalla documentazione di cui al precedente comma, va altresì
contemporaneamente trasmessa a cura della singola
istituzione al Comune ove l'istituzione stessa ha sede
legale. Il Comune può all'occorrenza fornire alla Giunta
Regionale, entro e comunque non oltre trenta giorni dalla
avvenuta ricezione dell'istanza, gli eventuali ulteriori
elementi di conoscenza in suo possesso ritenuti rilevanti ai
fini della sussistenza o meno dei criteri contemplati dal
successivo art. 4.
Art.
3. - Procedimento
1.
Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione
esibita, il competente settore della Giunta Regionale invita
con richiesta motivata l'istituzione interessata a fornire i
chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti
necessari.
2.
Le istituzioni sono tenute a trasmettere alla Giunta
Regionale, per il tramite del settore competente, i
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti entro 60
giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3.
La Giunta Regionale si pronuncia sulla domanda entro 180
giorni dalla data di presentazione della stessa o,
nell'ipotesi prevista dai commi precedenti, dalla data di
ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi
richiesti.
4. Il decreto del direttore generale è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione (1).
Art.
4. - Criteri di depubblicizzazione
1.
Nell'assumere i provvedimenti di cui all'art. 1 della
presente Legge, la Giunta Regionale considera indici
sufficienti per negare la natura pubblica di una istituzione
i seguenti:
a) che si tratti di istituzione avente
struttura associativa; questa struttura sussiste quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a1) che la costituzione dell'ente sia
avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori
privati;
a2) che
l'amministrazione e il governo dell'istituzione siano, per
disposizione statutaria, determinati dai soci; questa
condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la metà
dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero
quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze
deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti
per la vita dell'istituzione;
a3)
che l'attività dell'istituzione venga esplicata anche sulla
base delle prestazioni volontarie dei soci che possono
estrinsecarsi anche sotto forma di contribuzioni economiche
e donazioni patrimoniali (1a);
b)
che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da
privati e operante con mezzi di provenienza privata; questa
circostanza sussiste quando ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
b1)
che l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati
posti in essere da privati;
b2)
che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale
deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da
privati;
b3)
che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
provenienti da atti di liberalità privata o dalla
trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione
nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata
in vigore della presente Legge non abbia beneficiato di
finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una
quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta
esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla
conservazione dei beni artistici e culturali e sia
all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione
di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purché
queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli
di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa
vigente normativa (1a);
c) che si tratti di istituzioni di ispirazione
religiosa; tale circostanza sussiste quando ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
c1) che l'attività istituzionale persegua indirizzi
religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficienza ed
assistenza nell'ambito di una più generale finalità
religiosa (1a);
c2) che risulti collegata ad una confessione religiosa
realizzata per il tramite della designazione, prevista da
disposizioni statutarie, di ministri del culto, di
appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di
attività e di associazioni religiose ovvero attraverso la
collaborazione di personale religioso come modo qualificante
di gestione del servizio (1a);
d) che si tratti di istituzioni la cui attività consista
nella gestione di seminari o di case di riposo per religiosi
o di cappelle ed istituzioni di culto, o che, comunque, per
statuto, assistano esclusivamente o prevalentemente
religiosi;
e) che si tratti di istituzioni per le quali sia stato
riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività
inerenti alla sfera educativo-religiosa;
f) (Omissis) (2).
2. Non possono in ogni caso essere considerate ai fini
dei provvedimenti di cui all'art. 1 della presente Legge le
istituzioni di assistenza e beneficienza già amministrate
dai disciolti enti comunali di assistenza od in questi
concentrati, nonché quelle istituzioni che non continuino a
perseguire finalità nell'ambito assistenziale (3).
Art. 5. - Effetti del provvedimento
1.
Entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della delibera di cui al precedente art. 3, terzo
comma, gli amministratori dell'istituzione interessata
devono provvedere a richiedere la registrazione
dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche
private previsto dall'art. 33 del codice civile.
2.
Dalla data di pubblicazione si applica ad ogni effetto il
regime degli enti assistenziali privati.
(1) Comma così modificato
dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
(1a) Punto così modificato
dalla L.R. 27 marzo 1990, n. 22.
(2) Punto abrogato dalla L.R. 27 marzo 1990, n.
22.
(3) Comma
aggiunto dalla L.R. 27 marzo 1990, n. 22.
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