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Legge
Regionale 29 Luglio 1974, N. 21
Interventi
per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani,
agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento di
centri di incontro per gli anziani
Regione
Piemonte
(B.U. 6 agosto 1974, n.31)
Art.
1. - Principi generali
La Regione, in attesa della
riforma dei servizi sociali, al fine di promuovere servizi
alternativi rispetto all'accoglimento in istituto, favorendo
la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli
anziani, degli inabili e dei minori in contingente
situazione di carente assistenza familiare, eroga contributi
a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane.
I contributi sono assegnati in
proporzione agli oneri assunti per l'attività di aiuto
domestico e per l'assistenza infermieristica domiciliare,
svolte da collaboratrici familiari e da personale
infermieristico, nonché per le spese di gestione di centri
di incontro per gli anziani.
Art.
2. - Enti beneficiari
I contributi possono essere
concessi a Comuni e Consorzi di Comuni con popolazione
complessiva superiore a 15 mila abitanti, Comunità montane
e Consorzi di almeno otto Comuni che dimostrino di aver
istituito il servizio sociale professionale.
Art.
3. - Servizio di assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza
domiciliare all'anziano, all'inabile ed al minore
costituisce un'alternativa all'accoglimento degli stessi in
ambienti comunitari.
Il contributo della Regione per
il servizio di cui al precedente comma è determinato entro
la misura massima del 60% del costo del personale di cui
all'art. 1.
Art.
4. - Centri di incontro
I centri di incontro per gli
anziani devono essere organizzati a livello residenziale e
fornire servizi integrati di ristoro e di animazione. Tali
centri devono essere, di norma, attigui od annessi ad altri
centri sociali, ricreativi o culturali.
Il contributo della Regione
è determinato entro la misura massima del 50% del costo di
gestione costituito dalle spese relative al personale,
all'affitto, al riscaldamento ed alla manutenzione ordinaria
dei locali.
Art.
5. - Modalità di gestione
Gli Enti, di cui all'art. 1,
possono effettuare, i servizi di cui agli art. 3 e 4 sia con
gestione diretta, sia mediante convenzione con Enti ed
Istituzioni pubbliche e private. Gli stessi Enti per la
gestione dei servizi previsti dalla presente legge, si
avvalgono della partecipazione di rappresentanti degli
utenti e delle formazioni sociali organizzate nel
territorio.
Art.
6. - Procedure
Gli Enti interessati, per essere
ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, devono
presentare, entro il 30 settembre dall'anno precedente a
quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda
al Presidente della Giunta Regionale, corredata da analitica
documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio,
del numero e della qualifica del personale addetto, nonché
dell'onere di spesa relativa.
Sulla scorta degli elementi, di
cui , la Giunta Regionale, con proprio provvedimento,
determina l'entità' dei contributi a favore degli Enti che
possono essere ammessi al beneficio, in base ai seguenti
criteri di priorità:
l) Percentuale del numero degli
assistiti sul totale della popolazione residente;
2) Indice di invecchiamento della
popolazione;
3) Popolazione residente.
Le richieste di contributo
relative all'anno 1974 devono essere inviate entro quaranta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ogni anno, entro il 31 marzo, gli
Enti ammessi ai contributi, devono inviare
all'Amministrazione Regionale il conto consuntivo,
accompagnato da una relazione sull'attività' svolta
nell'esercizio precedente.
Art.
7. - Norme
in deroga
Per i Comuni ed i Consorzi di
Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gestiscono direttamente con appositi stanziamenti nel
proprio bilancio servizi disciplinati dagli articoli
precedenti, si prescinde dai limiti stabiliti all'art. 2.
Le collaboratrici familiari, il
personale infermieristico e dei centri di incontro che, alla
suddetta data, siano alle dipendenze dei Comuni, dei
Consorzi di Comuni e delle Comunità montane, in base a
formali provvedimenti, possono essere inquadrati nei ruoli
organici, con le modalità previste dai singoli regolamenti,
in deroga ai limiti d'età.
Art.
8. - Disposizioni finanziarie
Ai fini dell'attuazione della
presente legge è autorizzata la spesa di 400 milioni per
l'anno 1974 e di 800 milioni per ciascuno degli anni 1975 e
successivi.
All'onere di 400 milioni per
l'anno 1974 si fa fronte con una riduzione, di pari
ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del
corrispondente stato di previsione della spesa ed
istituendo, nello stato di previsione medesimo, il capitolo
n. 530, con la denominazione "Contributi ad enti locali
nelle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani, agli
inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento di centri
di incontro per gli anziani" e con lo stanziamento di
400 milioni.
Al maggior onere di 400 milioni,
ricadente nell'anno 1975 ed in quelli successivi, si farà
fronte con una quota, di pari ammontare, della residua
disponibilità, di 1560 milioni, derivante dalla cessazione
dell'onere di cui al capitolo n. 1220 del bilancio per
l'anno 1974; nello stato di previsione della spesa del
bilancio dei corrispondenti anni sarà iscritto il capitolo
n. 530, con la denominazione indicata nel secondo comma e
con lo stanziamento di 800 milioni.
Il Presidente della Giunta
Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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