|
Legge
regionale 30 marzo 1987, n. 9
Norme per l'amministrazione delle
II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate
dai soppressi EE.CC.AA. - Regione
Friuli Venezia Giulia
(B.U.
31 marzo 1987, n. 41)
Art.
1.
1.
In attesa della legge nazionale di riforma dell' assistenza
pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza già concentrate nei soppressi Enti comunali di
assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in
gestione commissariale a norma dell' articolo 5 della legge
regionale 26 novembre 1980, n. 66, saranno amministrate, a
far tempo dal 1° luglio 1987:
a)
da un Consiglio di amministrazione composto come indicato
dal successivo articolo 2, quando l'istituzione o alcuna fra
le istituzioni componenti un gruppo curi la gestione di
strutture assistenziali;
b)
dalla Giunta municipale del comune in cui l'istituzione o il
gruppo di istituzioni ha sede legale, nelle ipotesi in cui
non sussista gestione di strutture assistenziali.
Art.
2.
1.
Il Consiglio di amministrazione di cui
al precedente articolo 1 è composto da cinque o sette
membri, a seconda che si abbia riferimento a comuni con
popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti.
2.
I componenti, ad eccezione del Presidente, sono eletti dal
Consiglio del Comune in cui l' istituzione o il gruppo di
istituzioni ha sede legale, con voto limitato
rispettivamente a tre o a quattro membri, in modo da
assicurare la rappresentanza delle minoranze, e durano in
carica quanto il Consiglio comunale che li ha eletti.
3.
Tali membri devono essere scelti fra cittadini aventi
esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un
curriculum depositato cinque giorni prima dell' elezione.
4.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato
dalla Giunta regionale e dura in carica quanto gli altri
componenti.
Art.
3.
1.
Nei termini indicati con apposita
deliberazione della Giunta regionale, i Consigli comunali
individuati nella medesima deliberazione provvedono alle
elezioni di cui al precedente articolo 2.
2.
Successivamente i Consigli di amministrazione, integrati con
la nomina dei rispettivi Presidenti, vengono costituiti con
decreto del Presidente della Giunta regionale e curano gli
adempimenti preliminari all' attività di amministrazione.
Art.
4.
1. Entro e non oltre il 30 giugno 1987, i Commissari delle
istituzioni interessate effettuano le consegne
amministrative ai Presidenti dei Consigli di amministrazione
subentranti, redigendo apposito verbale.
2. Nel medesimo termine i Commissari delle istituzioni che
non gestiscono strutture assistenziali effettuano le
analoghe consegne ai sindaci dei comuni cui è attribuita la
gestione delle attività.
Art.
5.
1. è
abrogato, a far tempo del 1°
luglio 1987, l'articolo 5 della legge regionale 26 novembre
1980, n. 66, fermo restando che qualora non vi sia personale
dipendente dalle istituzioni considerate dalla presente
legge, ovvero esso sia insufficiente per l'assolvimento
delle funzioni di istituto, ci si avvarrà o si continuerà
ad avvalersi del personale messo a disposizione dal comune
utilizzando i dipendenti allo stesso trasferiti in
attuazione dell' articolo 3 della medesima legge regionale
26 novembre 1980, n. 66.
Art.
6.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è stata abrogata da art. 4, comma
1, L.R. 40/1993 fermo restando il regime transitorio
previsto dall' articolo 2 della medesima legge.
|