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Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15

 

 

 

Art. 1. - Finalità e ambito d'applicazione

 

1. La presente legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

 

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle IPAB e a tutti gli enti in ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) aventi sede legale nella Regione Puglia.

 

 

TITOLO I - TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI

 

  

 Art. 2. - Obbligo di trasformazione

 

1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l'esclusione di fini di lucro, in:

a) aziende pubbliche di servizi alla persona;

b) persone giuridiche di diritto privato.

 

2. Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1 sono estinte o sono fuse con altre IPAB per essere trasformate in azienda.

 

3. Ai fini della trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e propongono per l'approvazione regionale il nuovo statuto.

 

4. Il legale rappresentante dell'istituzione, entro trenta giorni dalla data dell'adozione, trasmette al Settore servizi sociali della Regione, per i successivi adempimenti, l'atto deliberativo di cui al comma 3.

 

Art. 3. - Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona

  

1. I competenti organi statutari delle istituzioni che intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla data dell'atto d'individuazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, la formale e motivata deliberazione di trasformazione e la proposta di approvazione dello Statuto adeguato al nuovo assetto istituzionale.

 

2. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del parere del Comune sede legale dell'istituzione, in conformità dei criteri e delle modalità definite con regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, accoglie o respinge la proposta di trasformazione in azienda.

 

3. Il parere del Comune deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorso il quale s'intende acquisito favorevolmente.

 

4. Con lo stesso provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo statuto dell'azienda.

 

5. Le istituzioni non trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di non accoglimento della proposta di trasformazione, sono tenute a deliberare e a presentare alla Regione altra proposta in conformità delle disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 4. - Requisiti per la trasformazione in azienda

 

1. Le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono essere trasformate in azienda:

a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni;

b) capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale;

c) volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.

 

 

Art. 5. - Esclusione dalla trasformazione in azienda

 

1. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso, esclusa per le istituzioni:

a) per le quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico;

b) individuate dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890;

c) le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non siano più conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni.

 

 

Art. 6. - Piano di risanamento per la trasformazione in azienda

 

1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda.

 

2. Le stesse istituzioni con il piano di risanamento possono proporre la fusione con altre IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda.

 

3. Il piano di risanamento deve essere attuato nel termine di due anni dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati conservano la condizione giuridica in atto.

 

4. La Regione, al termine della fase di risanamento, ove accerti che il piano non abbia avuto attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, l'estinzione dell'istituzione.

 

 

Art. 7. - Trasformazione del fine

 

1. Le IPAB, nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, possono deliberare, nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, proposta di trasformazione dei fini statutari allontanandosi il meno possibile dalle tavole di fondazione ed eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB.

 

2. Le proposte di trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione delle istituzioni in azienda o in persone giuridiche di diritto privato.

 

3. Alle proposte di trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

 

4. Alle proposte di trasformazione di persona giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 8. - Attività socio-assistenziale indiretta

  

1. Le IPAB che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, richiesta di trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 4.

 

2. Gli enti di cui al comma 1 esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 9. - Fusioni

 

1. Le proposte di fusione sono consentite esclusivamente ai fini della trasformazione delle istituzioni in aziende di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.

 

2. Ai fini dell'attivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato.

 

3. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni interessati.

 

4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.

 

5. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, in conformità dei criteri approvati con regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il possesso dei requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento, accoglie o respinge la proposta.

 

6. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico.

 

7. Lo statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali, stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.

 

 

Art. 10. - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

 

1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, previo accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private e dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 207/2001.

 

2. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti di cui all'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 deliberano, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato.

 

3. La deliberazione di trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini della cancellazione dall'elenco delle IPAB e alla competente Prefettura per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

4. Il dirigente del Settore servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, accerta il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al comma 2 e dispone la cancellazione dall'elenco delle IPAB con decorrenza contestuale all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. L'atto dirigenziale è notificato all'istituzione e alla Prefettura.

 

5. Nel caso di non accoglimento della proposta di trasformazione si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 3.

 

6. La Regione esercita l'attività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice civile e della normativa di riferimento.

 

7. È istituito presso il Settore servizi sociali della Regione l'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.

 

 

Art. 11. - Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato

 

1. Le persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge sono tenute a redigere l'inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

 

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva procedimento amministrativo per l'esame da parte della Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

 

 

Art. 12. - Rapporti giuridici

 

1. Le istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni dalle quali derivano.

 

2. La trasformazione attuata ai sensi della presente legge non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data della trasformazione abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

 

3. Agli enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

 

Art. 13. - Estinzioni

 

1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato sono estinte.

 

2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone per l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di una o più istituzioni aventi finalità identiche o analoghe del rispettivo ambito territoriale come definito dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) ovvero, in subordine, in favore di altro ente pubblico o del Comune territorialmente competente.

 

3. Gli enti come individuati al comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta.

 

4. La Giunta regionale determina, altresì, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta.

 

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, amministrate dai Comuni per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 17 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni), sono estinte di diritto.

 

6. Il dirigente del Settore servizi sociali della Regione con proprio atto provvede alla ricognizione delle istituzioni estinte ai sensi del comma 5.

 

 

Art. 14. - Modalità per la trasformazione e per l'approvazione degli statuti

 

1. Le modalità e le procedure per la trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per l'approvazione e le modifiche degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

2. Lo stesso regolamento definisce i tempi per l'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi.

 

3. Nel corso della procedura di trasformazione e d'approvazione e modifiche statutarie delle aziende deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale le istituzioni.

 

4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.

 

 

 

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