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Legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15
Art.
1. - Finalità e ambito d'applicazione
1.
La presente
legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
norma dell'articolo 10 della
legge 8 novembre 2000, n. 328).
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano alle IPAB e a tutti gli enti in ogni modo denominati
assoggettati alle disposizioni di cui alla
legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) aventi sede
legale nella Regione Puglia.
TITOLO
I - TRASFORMAZIONE
DELLE ISTITUZIONI
Art.
2. - Obbligo di trasformazione
1.
Le
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge per le rispettive
tipologie sono trasformate, fermo restando l'esclusione di
fini di lucro, in:
a) aziende
pubbliche di servizi alla persona;
b) persone giuridiche
di diritto privato.
2. Le
istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di
cui al comma 1 sono estinte o sono fuse con altre IPAB per essere
trasformate in azienda.
3.
Ai fini della
trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della
presente legge, individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova
forma giuridica e propongono per l'approvazione regionale il nuovo
statuto.
4.
Il legale rappresentante dell'istituzione, entro trenta
giorni dalla data dell'adozione, trasmette al Settore
servizi sociali della Regione, per i successivi adempimenti,
l'atto deliberativo di cui al comma 3.
Art.
3. - Trasformazione in aziende pubbliche di servizi
alla persona
1. I competenti organi
statutari delle istituzioni che intendono ottenere la
trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona
presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla data
dell'atto d'individuazione di cui al comma 3 dell'articolo
2, la formale e motivata deliberazione di trasformazione e
la proposta di approvazione dello Statuto adeguato al nuovo
assetto istituzionale.
2. Il dirigente del
Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del
parere del Comune sede legale dell'istituzione, in
conformità dei criteri e delle modalità definite con
regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4 e, entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, accoglie o respinge la proposta
di trasformazione in azienda.
3. Il parere del
Comune deve essere espresso entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorso il
quale s'intende acquisito favorevolmente.
4. Con lo stesso
provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo
statuto dell'azienda.
5. Le istituzioni
non trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale
di non accoglimento della proposta di trasformazione, sono
tenute a deliberare e a presentare alla Regione altra
proposta in conformità delle disposizioni della presente
legge.
Art.
4. - Requisiti per la trasformazione in azienda
1.
Le istituzioni per le
quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono
essere trasformate in azienda:
a) perseguimento dei fini
statutari in ambito socio-assistenziale in via continuativa
per l'intero periodo degli ultimi cinque anni;
b) capacità patrimoniale non inferiore
a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini
statutari di natura socio-assistenziale;
c) volume di bilancio non inferiore a
euro 250 mila.
Art.
5. - Esclusione dalla trasformazione in azienda
1.
La trasformazione in
azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso,
esclusa per le istituzioni:
a) per le quali siano
accertate le caratteristiche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale
e infraregionale) ivi comprese le istituzioni che operano
prevalentemente nel settore scolastico;
b) individuate dall'articolo 91 della
legge n. 6972 del 1890;
c) le cui finalità previste nelle
tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non siano più
conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per l'intero
periodo degli ultimi cinque anni.
Art.
6. - Piano di risanamento per la trasformazione in
azienda
1.
Le IPAB non trasformabili
in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di
bilancio possono deliberare, nel termine di cui al comma 3
dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di
cui al comma 4 dell'articolo 2, un piano di risanamento per
la ripresa dell'attività nel campo socio-assistenziale tale
da consentire il mantenimento della personalità giuridica di
diritto pubblico e la trasformazione in azienda.
2.
Le stesse istituzioni con
il piano di risanamento possono proporre la fusione con
altre IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in
azienda.
3. Il piano di
risanamento deve essere attuato nel termine di due anni
dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati
conservano la condizione giuridica in atto.
4. La Regione, al termine della
fase di risanamento, ove accerti che il piano non abbia avuto
attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, l'estinzione
dell'istituzione.
Art.
7. - Trasformazione del fine
1.
Le IPAB, nel caso
risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, ove
dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e
servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico, possono
deliberare, nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, e
presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4
dell'articolo 2, proposta di trasformazione dei fini
statutari allontanandosi il meno possibile dalle tavole di
fondazione ed eventualmente prevedendo anche la fusione con
altre IPAB.
2. Le proposte di
trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione
delle istituzioni in azienda o in persone giuridiche di
diritto privato.
3. Alle proposte di
trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6.
4. Alle proposte di
trasformazione di persona giuridica di diritto privato si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10.
Art.
8. - Attività socio-assistenziale indiretta
1. Le IPAB che
svolgono indirettamente attività socio-assistenziale
mediante l'erogazione delle rendite derivanti dall'attività
di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità
ricevute a tal fine possono deliberare, nel termine di cui
al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel
termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, richiesta di
trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di
cui all'articolo 4.
2. Gli enti di cui al comma 1
esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati in fondazioni
di diritto privato secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.
Art.
9. - Fusioni
1.
Le proposte di fusione
sono consentite esclusivamente ai fini della trasformazione
delle istituzioni in aziende di servizi alla persona ovvero
in persona giuridica di diritto privato.
2. Ai fini
dell'attivazione della procedura di fusione, almeno una
delle IPAB deve obbligatoriamente già possedere
autonomamente i requisiti necessari alla trasformazione in
azienda o in persona giuridica di diritto privato.
3. La Regione, acquisita la
proposta di fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni interessati.
4. Il parere deve essere
espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
5. Il dirigente del Settore
servizi sociali accerta, in conformità dei criteri approvati con
regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il possesso dei
requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento, accoglie o respinge la proposta.
6. Con lo stesso provvedimento
dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico.
7. Lo statuto deve prevedere la
continuità delle finalità istituzionali, stabilite dagli originari
statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle
categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
Art.
10. - Trasformazione in persone giuridiche di diritto
privato
1.
Ai procedimenti per
l'acquisizione della personalità giuridica di diritto
privato da parte delle istituzioni, previo accertamento
delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di persone
giuridiche private e dell'articolo 17 del
D.Lgs. n. 207/2001.
2. I conservatori che non
abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i
ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le
confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili
istituti di cui
all'articolo 91 della
legge n. 6972 del 1890
deliberano, nel termine di cui al
comma 3 dell'articolo 2, la propria trasformazione in enti con
personalità giuridica di diritto privato.
3. La deliberazione di
trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la procedura
di cui al comma 4 dell'articolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini
della cancellazione dall'elenco delle IPAB e alla competente Prefettura
per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
4. Il dirigente del Settore
servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, accerta
il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al comma 2 e
dispone la cancellazione dall'elenco delle IPAB con decorrenza
contestuale all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di
diritto privato. L'atto dirigenziale è notificato all'istituzione e alla
Prefettura.
5. Nel caso di non accoglimento
della proposta di trasformazione si applica il disposto di cui al comma
5 dell'articolo 3.
6. La Regione esercita
l'attività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del
codice civile e della normativa di riferimento.
7. È istituito presso il
Settore servizi sociali della Regione l'elenco delle persone giuridiche
di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.
Art.
11. - Patrimonio delle persone giuridiche di diritto
privato
1.
Le persone giuridiche di
diritto privato derivanti dalla trasformazione delle
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente
legge sono tenute a redigere l'inventario dei beni
patrimoniali con specifica annotazione dei beni destinati
dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla
realizzazione degli scopi istituzionali.
2. Gli atti di
dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali
su beni delle persone giuridiche di diritto privato
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle
finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi
sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in
contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva
procedimento amministrativo per l'esame da parte della
Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico
Ministero competente per l'esercizio dell'azione di cui
all'articolo 23 del codice civile.
Art.
12. - Rapporti giuridici
1.
Le istituzioni
trasformate in aziende o in persone giuridiche private
conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi delle istituzioni dalle quali derivano.
2.
La trasformazione attuata
ai sensi della presente legge non costituisce causa di
risoluzione del rapporto di lavoro con il personale
dipendente che alla data della trasformazione abbia in corso
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale
dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità
complessiva maturata all'atto della trasformazione.
Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino
alla scadenza.
3.
Agli enti trasformati in
persone giuridiche di diritto privato si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
Art.
13. - Estinzioni
1. Le istituzioni
di cui al comma 2 dell'articolo 1 non trasformate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di
diritto privato sono estinte.
2. La dichiarazione
d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi
sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta
regionale con la quale si dispone per l'attribuzione, con vincolo di
destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel
rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni
specifiche, in favore di una o più istituzioni aventi finalità identiche
o analoghe del rispettivo ambito territoriale come definito dalla
legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d'interventi e servizi sociali in Puglia) ovvero, in subordine, in
favore di altro ente pubblico o del Comune territorialmente competente.
3. Gli enti come individuati al
comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni
rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta.
4. La Giunta regionale
determina, altresì, l'attribuzione del personale dipendente
dell'istituzione estinta.
5. Le istituzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, amministrate dai Comuni per effetto delle
disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 17
(Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del personale,
dei beni e delle funzioni), sono estinte di diritto.
6. Il dirigente del Settore
servizi sociali della Regione con proprio atto provvede alla
ricognizione delle istituzioni estinte ai sensi del comma 5.
Art.
14. - Modalità per la trasformazione e per l'approvazione degli
statuti
1. Le modalità e le procedure
per la trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo
1 e per l'approvazione e le modifiche degli statuti delle aziende
pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto
privato sono definite dal regolamento di attuazione della presente
legge.
2. Lo stesso regolamento
definisce i tempi per l'espletamento dei relativi procedimenti
amministrativi.
3. Nel corso della procedura di
trasformazione e d'approvazione e modifiche statutarie delle aziende
deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale le
istituzioni.
4. Il parere deve essere
espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
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