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Legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15
TITOLO
II - AZIENDE
PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art.
15. - Azienda pubblica di servizi alla persona
1.
L'azienda
pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di
diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini
di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali
nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del
relativo regolamento di attuazione.
2.
L'azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate
derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per
i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a
qualunque titolo.
3. L'azienda
informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed
economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e
dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
4. All'azienda
si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e
programmazione dai poteri di gestione.
5. Gli statuti,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i
modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro
poteri.
6. Nell'ambito
della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i
negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri
scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla
programmazione regionale e zonale.
7. L'azienda può
partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione
associata d'interventi e servizi sociali e costituire società o
istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività
strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e
alla manutenzione del proprio patrimonio.
8. L'eventuale affidamento
della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri
comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
Art.
16. - Statuti
1. L'azienda adotta il
proprio statuto che, tenendo conto della mutata condizione
giuridica e in coerenza alle disposizioni originarie,
definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla
presente legge:
a) gli scopi
istituzionali, le norme fondamentali per l'attività e
l'organizzazione;
b) l'ambito territoriale di
operatività;
c) la composizione e le attribuzioni
degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire
le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la
presenza di almeno un componente di nomina regionale;
d) le modalità di nomina del
Presidente e del Consiglio di amministrazione, le competenze degli
organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;
e) quando prevista, le funzioni
dell'Assemblea dei soci;
f) i criteri per la nomina del
direttore;
g) la composizione, le procedure di
nomina e la durata dell'organo di revisione ovvero l'affidamento dei
compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dal
regolamento regionale;
h) gli ambiti territoriali di
riferimento dell'attività e i limiti nei quali può essere estesa in
ambiti diversi da quello regionale o infraregionale;
i) l'obbligo dell'applicazione al
personale dei contratti collettivi di lavoro.
2. Gli statuti sono
trasmessi per l'approvazione al Settore servizi sociali
della Regione, nelle forme e con le modalità previste dal
regolamento regionale. Con le stesse procedure sono
approvate le modifiche statutarie.
Art.
17. - Organi di Governo
1.
Sono organi di governo
delle aziende:
a) il Consiglio di
amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di
amministrazione;
c) l'Assemblea dei soci, qualora
statutariamente prevista, per le sole aziende aventi origine
associativa.
2. Gli organi di governo delle
aziende esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e
i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
prefissati.
3. Gli organi di governo
restano di norma in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo
che lo statuto disponga diversamente e, dopo l'insediamento, la nomina
dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti.
Art.
18. - Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di
amministrazione dell'azienda è composto da cinque membri,
compreso il Presidente, ed è costituito secondo le
disposizioni statutarie con provvedimento del dirigente del
Settore servizi sociali della Regione.
2. La costituzione
del Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di
acquisizione di tutte le designazioni previste dallo
statuto.
3. Le nomine dei rappresentanti
regionali sono di competenza della Giunta regionale.
4. Il Consiglio di
amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni
caso, provvede:
a) alla nomina del Direttore generale,
determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri
definiti dalla Giunta regionale;
b) alla definizione e all'approvazione
di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la
programmazione regionale e zonale in materia;
c) a impartire direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
d) all'individuazione e assegnazione
al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle
finalità da perseguire;
e) a deliberare in materia di diritti
reali su beni immobili;
f) a deliberare la partecipazione a
società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme
associative;
g) alla designazione di rappresentanti
dell'azienda presso altri enti o istituzioni;
h) all'approvazione dei bilanci di
previsione annuali e pluriennali;
i) all'approvazione dei conti
consuntivi;
j) alla verifica dell'azione
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché
all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
k) all'approvazione dello statuto e,
su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle
relative modifiche.
5. Il regolamento regionale
disciplina i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le
procedure e le modalità relative alla costituzione e allo scioglimento
dei Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli
amministratori.
6. Le deliberazioni del
Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla
data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni
consecutivi e sono immediatamente esecutive.
7. Per la validità delle
deliberazioni occorre l'intervento dei 3/5 dei componenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il
voto del Presidente.
8. I componenti del Consiglio
di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso di dimissioni,
restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 (Disciplina
transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le
designazioni di competenza della Regione Puglia).
Art.
19. - Presidente dell'Azienda
1.
Il Presidente
individuato a norma dello statuto ha la rappresentanza
legale dell'azienda.
2. Il Presidente
convoca e presiede le sedute del Consiglio di
amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori
ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
3. In caso d'assenza o
d'impedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la
figura del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere
delegato alle funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più
anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano
d'età.
Art.
20. - Incompatibilità e ineleggibilità degli
amministratori
1.
La carica di Presidente o
di componente del Consiglio di amministrazione è
incompatibile con la carica di:
a) membro del Parlamento e
consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e
amministratore di Comunità montana competente per
territorio;
b) direttore generale, amministrativo
e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento, dirigenti
e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione
e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in
servizio presso strutture competenti in materia di servizi
socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle
aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato con l'azienda;
c) amministratore e dirigente di enti
o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di
strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
d) componenti di organi di governo di
altra azienda pubblica di servizi alla persona;
e) magistrato di ogni ordine e grado,
avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle
Forze armate in servizio permanente effettivo.
2. Non possono
essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato
condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno
per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi
per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o
con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del
codice penale;
b) i soggetti che si trovano nelle
condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e dall'articolo 2382 del codice
civile;
c) coloro che sono sottoposti a
procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
d) coloro che sono stati sottoposti,
anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di
prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale);
e) coloro che sono sottoposti a misura
di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
f) coloro che sono stati dichiarati
inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili
delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti
resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro
gestione;
g) chi abbia lite pendente con
l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento;
nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di
coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque
connesse ai servizi dell'azienda.
3. Non possono
contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e
gli affini entro il secondo grado.
4. I consiglieri non possono
prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si
deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale
essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
Art.
21. - Decadenza e dimissioni dalla carica
1. Il Presidente e
i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a
trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 20 o che non
partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
2. La decadenza è dichiarata
dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e, qualora, entro
il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata
rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio
ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi
sociali della Regione.
3. Le dimissioni dei
consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano
di presa d'atto.
4. I consiglieri deceduti,
dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto.
5. I consiglieri nominati in
surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato
del Consiglio di amministrazione.
Art.
22. - Indennità di carica ed emolumenti
1.
I componenti del Consiglio
di amministrazione e del Collegio dei revisori hanno diritto
a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.
2. Al Direttore
generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in
apposito contratto di lavoro di diritto privato con onere a
carico del bilancio dell'azienda.
3. La Giunta regionale
definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli
amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e
degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla
dimensione e alla tipologia di attività delle aziende.
Art.
23. - Scioglimento
e decadenza del Consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di
amministrazione dell'azienda è sciolto nei casi di
cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di
grave violazione di legge e di norme statutarie, di
accertato mancato funzionamento.
2. Il Consiglio di
amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso
degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme
statutarie.
3. Lo scioglimento, la
sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di
cui alla legge regionale n. 3/1993 sono disposti, su proposta
dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della
Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per
la temporanea gestione dell'azienda.
4.
Nel termine di sei mesi dalla data di
adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola
volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dell'organo
ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la
ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.
Art.
24. - Bilanci e contabilità
1.
La gestione
economica patrimoniale delle aziende s'informa al principio
del pareggio di bilancio.
2. Al fine di
ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le
aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre
aziende e altri enti gestori di strutture erogatrici di
servizi alla persona.
3. Le aziende sono tenute a
utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività
istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle
prestazioni, la conservazione e il potenziamento del patrimonio.
4. Le aziende approvano il
bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, il bilancio
preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale corredati della
relazione del Direttore generale sulla situazione dell'azienda,
sull'andamento della gestione con particolare riguardo agli
investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli oneri
dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio preventivo
annuale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
cui si riferisce, è redatto in conformità delle norme in materia di
contabilità degli enti pubblici e del regolamento regionale di
attuazione della presente legge.
7. Il bilancio consuntivo,
predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio, deve essere approvato dal
Consiglio di amministrazione entro il seguente 30 aprile.
8. Il bilancio di previsione e
il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei
conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della Regione nei
trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi
pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio
albo.
9. In caso d'inadempimento
nell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo
nel termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro il
termine perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore
servizi sociali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore al ramo, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e/o del
bilancio consuntivo.
10. La mancata approvazione nei
termini prescritti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo
è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'azienda e
alla gestione si provvede nei limiti delle spese obbligatorie.
11. Il Direttore generale è
responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
12. Nel caso in cui la
relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio
preventivo e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi
sociali della Regione invita il Consiglio di amministrazione ad
adeguarsi o a controdedurre entro un congruo termine non superiore a
trenta giorni. In mancanza, i componenti il Consiglio di
amministrazione, con esclusione di coloro che hanno esplicitamente
espresso voto contrario all'approvazione, assumono la diretta e
personale responsabilità.
13. Nell'ipotesi di cui al
comma 12, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo,
assume le conseguenti determinazioni.
2. Gli atti di
dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali
su beni delle persone giuridiche di diritto privato
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle
finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi
sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in
contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva
procedimento amministrativo per l'esame da parte della
Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico
Ministero competente per l'esercizio dell'azione di cui
all'articolo 23 del codice civile.
Art.
25. - Patrimonio delle aziende
1.
Il patrimonio
dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili
a essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque
acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito
di atti di liberalità.
2.
All'atto dell'istituzione
le aziende sono tenute a redigere l'inventario dei beni
mobili e immobili.
3. L'inventario e
le successive modifiche sono trasmesse al Settore servizi
sociali della Regione.
4. I beni mobili e immobili che
l'azienda destina alle attività statutarie costituiscono patrimonio
indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell'articolo 828,
comma 2, del codice civile, con destinazione specifica a servizi di
assistenza sociale.
5. Il vincolo
dell'indisponibilità dei beni va a gravare:
a) in caso di sostituzione di beni
mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in
sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei
servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o
ristrutturati, sui nuovi immobili.
6. I beni immobili e mobili
sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio
disponibile dell'azienda.
7. Le operazioni di cui ai
commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione nel registro
dell'inventario.
8. La gestione del patrimonio
disponibile dell'azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si
ispira ai seguenti principi:
a) conservazione per quanto possibile
della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore
storico e monumentale;
b) rispetto del vincolo di
destinazione indicato dal fondatore;
c) incremento della redditività annua
ai fini di un miglioramento economico e gestionale;
d) conservazione, manutenzione,
ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.
9. Le aziende predispongono
programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare.
Art.
26. - Controllo sugli atti di natura patrimoniale
1. Le deliberazioni
concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su
immobili, la partecipazione a società di capitali e la
costituzione di fondazioni sono trasmesse, entro trenta
giorni dalla data di adozione, al Settore servizi sociali
della Regione, il quale può richiedere chiarimenti qualora
le stesse non risultino compatibili con gli scopi statutari
e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non
sia contestualmente documentato il reinvestimento dei
relativi proventi.
2. I chiarimenti sono richiesti
entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione degli
atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia.
3. Ove il Settore servizi
sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia
degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data
in cui le aziende li hanno forniti.
4. Gli atti non acquistano
efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato atto
dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli
per le attività istituzionali dell'azienda.
5. Avverso tale provvedimento è
ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni
dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di opposizione.
Art.
27. - Contratti
1. I contratti per la fornitura
di beni e di servizi sono regolati dalle norme generali comunitarie e
nazionali, salvo la disciplina per i contratti di valore inferiore a
quello fissato dalle norme comunitarie determinata dal regolamento
regionale di attuazione della presente legge.
Art.
28. - Strumenti di controllo
1. Le aziende, nell'ambito
della loro autonomia, definiscono con apposito regolamento gli strumenti
di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di
gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo
strategico in conformità delle disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente.
Art.
29. - Strumenti di controllo
1. Lo Statuto delle aziende
prevede un Collegio di revisori di tre membri per il controllo
amministrativo e contabile e i casi in cui il Consiglio di
amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a società
specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento
regionale.
2. Il Collegio è nominato dal
Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi dei revisori
contabili previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Lo Statuto determina la
durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il
Collegio, uno dei quali deve essere obbligatoriamente nominato dalla
Giunta regionale.
Art. 30. - Incompatibilità dei
revisori
1. Valgono per i revisori le
ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del
Consiglio di amministrazione dell'azienda.
2. L'incarico di revisore non
può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da
coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dell'azienda, dai
dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della
Provincia.
3. I membri dell'organo di
revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso
l'azienda o presso organismi dipendenti.
Art. 31. - Albo dei Direttori
generali
1. È istituito, presso il
Settore servizi sociali della Regione, l'Albo regionale dei Direttori
generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Il regolamento di attuazione
della presente legge stabilisce le modalità per la costituzione
dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.
3. L'Albo ha validità triennale
ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 32. - Direttore generale
1. Il Direttore generale è il
responsabile della gestione dell'azienda.
2. Il Consiglio di
amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo statuto,
il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori
delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e
all'esperienza professionale richiesta.
3. Il rapporto di lavoro del
Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente
durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore alla
durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il trattamento economico è
determinato in conformità dei criteri definiti dal regolamento regionale
di attuazione della presente legge.
5. Il contratto di lavoro deve
espressamente prevedere che il Consiglio di amministrazione, servendosi
degli strumenti di valutazione come definiti ai sensi dell'articolo 28,
possa assumere nei confronti del Direttore generale i provvedimenti
conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività
amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa
la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata
inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si
verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.
6. Al Direttore, nel rispetto
del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione
e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente
attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in particolare,
è responsabile:
a) del raggiungimento degli obiettivi
programmati dal Consiglio di amministrazione;
b) della realizzazione dei programmi e
progetti attuativi e del loro risultato;
c) della gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa dell'azienda;
d) delle decisioni organizzative e
della gestione del personale.
Art.
33. - Incompatibilità del Direttore generale
1. L'incarico di Direttore
generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa,
dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla
conservazione del posto.
2. Nel caso in cui il Direttore
generale sia dipendente del medesimo ente, lo stesso è collocato in
aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto.
3. Gli adempimenti e gli oneri
riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'azienda.
4. Non possono in ogni caso
essere nominati Direttori delle aziende coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Le condizioni
d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro
quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione
dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente
alla nomina del nuovo Direttore generale.
6. I contratti di lavoro posti
in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.
Art. 34. - Personale dipendente
1. Il rapporto di lavoro del
personale delle aziende ha natura privatistica.
2. La dotazione organica è di
norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione
che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del
personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei
principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione
collettiva.
3. Al personale si applica il
Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito in base alle
vigenti disposizioni in materia.
4. I requisiti e le modalità di
assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui
all'articolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di
pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di
assunzione nel pubblico impiego.
5. Il personale dipendente
dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli organici delle
rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e
sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione
dell'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione.
6. I rapporti di lavoro a tempo
determinato proseguono sino alla naturale scadenza.
7. Gli adeguamenti connessi
all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti
dalla trasformazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata
regionale.
Art.
35. - Regolamento di organizzazione e contabilità
1. Il Consiglio di
amministrazione dell'azienda adotta, su proposta del Direttore generale,
entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento
di organizzazione e contabilità che, fra l'altro, stabilisce:
a) l'articolazione della struttura
organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con
l'utenza;
b) la pianta organica;
c) la definizione dei requisiti e
delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto
previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in
materia di assunzione nel pubblico impiego;
d) le procedure di contabilità;
e) la disciplina dei contratti, del
servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle
riscossioni e dei pagamenti;
f) le modalità per l'affidamento del
servizio di tesoreria a un istituto di credito;
g) gli strumenti di controllo;
h) la carta dei servizi;
i) ogni altra funzione organizzativa.
2. Il regolamento di
organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono sottoposte
alle procedure di controllo previste dall'articolo 26 della presente
legge.
Art.
36. - Fusioni di azienda
1. Le aziende possono essere
fuse per incorporazione o mediante la creazione di una nuova azienda
quando sia evidente l'utilità per il miglioramento del sistema integrato
dei servizi sociali del territorio.
2. La fusione è deliberata da
ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al Settore servizi
sociali della Regione insieme alla proposta di nuovo statuto.
3. Lo statuto della nuova
azienda deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali
stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche
con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi.
4. La Regione, acquisita la
proposta di fusione, chiede il parere alle aziende e ai comuni
interessati.
5. Il parere deve essere
espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
6. La fusione è disposta, con
le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del
Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta
regionale.
7. Con lo stesso provvedimento
dirigenziale è approvato lo statuto della nuova azienda.
Art. 37. - Costituzione di nuove aziende
1. La costituzione di nuove
aziende è consentita a seguito di atti di liberalità da parte di privati
o disposizioni testamentarie espressamente destinati all'istituzione di
un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
2. L'entità del patrimonio
destinato alla costituzione della nuova azienda deve garantire il
perseguimento continuativo dello scopo.
3. La costituzione della nuova
azienda è promossa dai soggetti individuati dalle disposizioni
testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero d'ufficio sulla
base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
4. L'azienda è costituita, con
le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del
Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta
regionale.
5. Nel caso l'entità del
patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una nuova azienda,
la Giunta regionale ne dispone l'assegnazione ad altra azienda con
vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità
o dalle disposizioni testamentarie.
Art.
38. - Estinzione delle aziende
1. Le aziende, nel caso di
accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o che gli
stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a estinzione.
2. La procedura d'estinzione
può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario
dell'azienda, dal Comune ove ha sede legale l'azienda, d'ufficio dalla
Regione.
3. Per l'estinzione delle
aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 13 della presente legge.
Art.
39. - Vigilanza e intervento sostitutivo
1. La Regione, tramite
l'Assessore regionale al ramo, esercita il potere di vigilanza
sull'amministrazione e sulla gestione delle aziende.
2. Nell'esercizio dell'attività
di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e
documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni
d'inchiesta.
3. In caso d'inosservanza delle
disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi
sociali della Regione assegna all'organo inadempiente un termine non
inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il
quale il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al ramo,
nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
4. I Comuni competenti per
territorio esercitano il potere di vigilanza sull'attività
socio-assistenziale erogata dalle strutture dell'azienda e a tal fine
possono disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle
vigenti disposizioni in materia.
Art.
40. - Potere generale di annullamento
1. La Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore al ramo, può annullare, in qualsiasi momento,
d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle aziende.
2. Ai fini della determinazione
di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi sociali attiva il
relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente
l'amministrazione dell'azienda interessata ad adottare, entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di autotutela.
3. Decorso il termine di cui al
comma 2, il responsabile del procedimento amministrativo conclude l'iter
proponendo le consequenziali determinazioni.
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