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Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15

 

 

TITOLO II - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

  

 Art. 15. - Azienda pubblica di servizi alla persona

 

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.

 

2. L'azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo.

 

3. L'azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

 

4. All'azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

 

5. Gli statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri.

 

6. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale.

 

7. L'azienda può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

 

8. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

 

 

Art. 16. - Statuti

  

1. L'azienda adotta il proprio statuto che, tenendo conto della mutata condizione giuridica e in coerenza alle disposizioni originarie, definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla presente legge:

a) gli scopi istituzionali, le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione;

b) l'ambito territoriale di operatività;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la presenza di almeno un componente di nomina regionale;

d) le modalità di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;

e) quando prevista, le funzioni dell'Assemblea dei soci;

f) i criteri per la nomina del direttore;

g) la composizione, le procedure di nomina e la durata dell'organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dal regolamento regionale;

h) gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività e i limiti nei quali può essere estesa in ambiti diversi da quello regionale o infraregionale;

i) l'obbligo dell'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

 

2. Gli statuti sono trasmessi per l'approvazione al Settore servizi sociali della Regione, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento regionale. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche statutarie.

 

 

Art. 17. - Organi di Governo

 

1. Sono organi di governo delle aziende:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) l'Assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole aziende aventi origine associativa.

 

2. Gli organi di governo delle aziende esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati.

 

3. Gli organi di governo restano di norma in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente e, dopo l'insediamento, la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti.

 

 

Art. 18. - Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è composto da cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito secondo le disposizioni statutarie con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.

 

2. La costituzione del Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di acquisizione di tutte le designazioni previste dallo statuto.

 

3. Le nomine dei rappresentanti regionali sono di competenza della Giunta regionale.

 

4. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:

a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;

c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;

e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;

f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;

g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;

h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

i) all'approvazione dei conti consuntivi;

j) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

k) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche.

 

5. Il regolamento regionale disciplina i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le procedure e le modalità relative alla costituzione e allo scioglimento dei Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli amministratori.

 

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.

 

7. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento dei 3/5 dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

8. I componenti del Consiglio di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso di dimissioni, restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 (Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia).

 

 

Art. 19. - Presidente dell'Azienda

 

1.  Il Presidente individuato a norma dello statuto ha la rappresentanza legale dell'azienda.

 

2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

 

3. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato alle funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano d'età.

 

 

Art. 20. - Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori

 

1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;

b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

d) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;

e) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

 

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dall'articolo 2382 del codice civile;

c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

f) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

g) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

 

3. Non possono contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.

 

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

 

 

Art. 21. - Decadenza e dimissioni dalla carica

  

1. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 20 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

 

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.

 

3. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

 

4. I consiglieri deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto.

 

5. I consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 22. - Indennità di carica ed emolumenti

 

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori hanno diritto a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.

 

2. Al Direttore generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in apposito contratto di lavoro di diritto privato con onere a carico del bilancio dell'azienda.

 

3. La Giunta regionale definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione e alla tipologia di attività delle aziende.

 

 

Art. 23. - Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione

 

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.

 

2. Il Consiglio di amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.

 

3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla legge regionale n. 3/1993 sono disposti, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

 

4. Nel termine di sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.

  

 

Art. 24. - Bilanci e contabilità

 

1.  La gestione economica patrimoniale delle aziende s'informa al principio del pareggio di bilancio.

 

2. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre aziende e altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona.

 

3. Le aziende sono tenute a utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione e il potenziamento del patrimonio.

 

4. Le aziende approvano il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale corredati della relazione del Direttore generale sulla situazione dell'azienda, sull'andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli oneri dell'esercizio.

 

5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

6. Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, è redatto in conformità delle norme in materia di contabilità degli enti pubblici e del regolamento regionale di attuazione della presente legge.

 

7. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il seguente 30 aprile.

 

8. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della Regione nei trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio albo.

 

9. In caso d'inadempimento nell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo nel termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore servizi sociali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al ramo, nomina un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo.

 

10. La mancata approvazione nei termini prescritti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'azienda e alla gestione si provvede nei limiti delle spese obbligatorie.

 

11. Il Direttore generale è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

 

12. Nel caso in cui la relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione invita il Consiglio di amministrazione ad adeguarsi o a controdedurre entro un congruo termine non superiore a trenta giorni. In mancanza, i componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione di coloro che hanno esplicitamente espresso voto contrario all'approvazione, assumono la diretta e personale responsabilità.

13. Nell'ipotesi di cui al comma 12, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, assume le conseguenti determinazioni.

 

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva procedimento amministrativo per l'esame da parte della Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

 

 

Art. 25. - Patrimonio delle aziende

 

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili a essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

 

2. All'atto dell'istituzione le aziende sono tenute a redigere l'inventario dei beni mobili e immobili.

 

3. L'inventario e le successive modifiche sono trasmesse al Settore servizi sociali della Regione.

 

4. I beni mobili e immobili che l'azienda destina alle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile, con destinazione specifica a servizi di assistenza sociale.

 

5. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

 

6. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile dell'azienda.

 

7. Le operazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione nel registro dell'inventario.

 

8. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;

c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale;

d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.

 

9. Le aziende predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

 

 

Art. 26. - Controllo sugli atti di natura patrimoniale

 

1. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, la partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, al Settore servizi sociali della Regione, il quale può richiedere chiarimenti qualora le stesse non risultino compatibili con gli scopi statutari e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi.

 

2. I chiarimenti sono richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione degli atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia.

 

3. Ove il Settore servizi sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti.

 

4. Gli atti non acquistano efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato atto dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda.

 

5. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di opposizione.

 

 

Art. 27. - Contratti

 

1. I contratti per la fornitura di beni e di servizi sono regolati dalle norme generali comunitarie e nazionali, salvo la disciplina per i contratti di valore inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie determinata dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

 

 

Art. 28. - Strumenti di controllo

 

1. Le aziende, nell'ambito della loro autonomia, definiscono con apposito regolamento gli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico in conformità delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente.

 

 

Art. 29. - Strumenti di controllo

 

1. Lo Statuto delle aziende prevede un Collegio di revisori di tre membri per il controllo amministrativo e contabile e i casi in cui il Consiglio di amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a società specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento regionale.

 

2. Il Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.

 

3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio, uno dei quali deve essere obbligatoriamente nominato dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 30. - Incompatibilità dei revisori

 

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

 

2. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dell'azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.

 

3. I membri dell'organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.

 

 

Art. 31. - Albo dei Direttori generali

 

1. È istituito, presso il Settore servizi sociali della Regione, l'Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.

 

3. L'Albo ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 32. - Direttore generale

 

1. Il Direttore generale è il responsabile della gestione dell'azienda.

 

2. Il Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale richiesta.

 

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.

 

4. Il trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

 

5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai sensi dell'articolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.

 

6. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in particolare, è responsabile:

a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;

b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;

c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda;

d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale.

 

 

Art. 33. - Incompatibilità del Direttore generale

 

1. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

 

2. Nel caso in cui il Direttore generale sia dipendente del medesimo ente, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto.

 

3. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'azienda.

 

4. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.

 

5. Le condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale.

 

6. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

 

 

Art. 34. - Personale dipendente

 

1. Il rapporto di lavoro del personale delle aziende ha natura privatistica.

 

2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.

 

3. Al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia.

 

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego.

 

5. Il personale dipendente dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli organici delle rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione.

 

6. I rapporti di lavoro a tempo determinato proseguono sino alla naturale scadenza.

 

7. Gli adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.

 

 

Art. 35. - Regolamento di organizzazione e contabilità

 

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta, su proposta del Direttore generale, entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento di organizzazione e contabilità che, fra l'altro, stabilisce:

a) l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza;

b) la pianta organica;

c) la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;

d) le procedure di contabilità;

e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;

f) le modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito;

g) gli strumenti di controllo;

h) la carta dei servizi;

i) ogni altra funzione organizzativa.

 

2. Il regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dall'articolo 26 della presente legge.

 

 

Art. 36. - Fusioni di azienda

 

1. Le aziende possono essere fuse per incorporazione o mediante la creazione di una nuova azienda quando sia evidente l'utilità per il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali del territorio.

 

2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al Settore servizi sociali della Regione insieme alla proposta di nuovo statuto.

 

3. Lo statuto della nuova azienda deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.

 

4. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere alle aziende e ai comuni interessati.

 

5. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.

 

6. La fusione è disposta, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale.

 

7. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto della nuova azienda.

 

 

Art. 37. - Costituzione di nuove aziende

 

1. La costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati all'istituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.

 

2. L'entità del patrimonio destinato alla costituzione della nuova azienda deve garantire il perseguimento continuativo dello scopo.

 

3. La costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero d'ufficio sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

4. L'azienda è costituita, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale.

 

5. Nel caso l'entità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una nuova azienda, la Giunta regionale ne dispone l'assegnazione ad altra azienda con vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o dalle disposizioni testamentarie.

 

 

Art. 38. - Estinzione delle aziende

 

1. Le aziende, nel caso di accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o che gli stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a estinzione.

 

2. La procedura d'estinzione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario dell'azienda, dal Comune ove ha sede legale l'azienda, d'ufficio dalla Regione.

 

3. Per l'estinzione delle aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della presente legge.

 

 

Art. 39. - Vigilanza e intervento sostitutivo

 

1. La Regione, tramite l'Assessore regionale al ramo, esercita il potere di vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione delle aziende.

 

2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni d'inchiesta.

 

3. In caso d'inosservanza delle disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione assegna all'organo inadempiente un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il quale il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al ramo, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

 

4. I Comuni competenti per territorio esercitano il potere di vigilanza sull'attività socio-assistenziale erogata dalle strutture dell'azienda e a tal fine possono disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle vigenti disposizioni in materia.

 

 

Art. 40. - Potere generale di annullamento

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, può annullare, in qualsiasi momento, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle aziende.

 

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi sociali attiva il relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente l'amministrazione dell'azienda interessata ad adottare, entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di autotutela.

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento amministrativo conclude l'iter proponendo le consequenziali determinazioni.

 

 

 

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