Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 > Dall'art. 41 all'art. 47

 

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15

 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

 

Art. 41. - Partecipazione alla realizzazione dei servizi

 

1. Le aziende e le persone giuridiche di diritto privato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 10, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali come definito dalla legge regionale e dal piano regionale socio-assistenziale e, direttamente e/o tramite le associazioni rappresentative, intervengono alle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale a livello regionale e locale.

 

2. Le stesse concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione, partecipano alle intese per la definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi.

 

3. Nel rispetto delle finalità originariamente previste dai rispettivi statuti e atti di fondazione, le istituzioni trasformate ai sensi della presente legge informano la propria attività alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi.

 

   

 Art. 42. - Sostegno finanziario

 

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi sul territorio, nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nei piani di zona di cui alla legge regionale n. 17/2003 possono essere riservate risorse per favorire i processi di fusione tra più istituzioni.

 

 

Art. 43. - Regolamento di attuazione

  

1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Il regolamento individua gli atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 44. - Delega

 

1. Il Presidente della Regione può delegare le competenze attribuite dalla presente legge all'Assessore regionale al ramo.

 

 

Art. 45. - Disposizioni transitorie e finali

 

1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB.

 

2. Per le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un Commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione.

 

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 207/2001 in quanto compatibili e al regolamento di attuazione della presente legge.

 

4. Il Presidente della Giunta regionale decreta l'estinzione delle IPAB che negli ultimi diciotto mesi non abbiano svolto alcuna attività compresa tra quelle previste dagli Statuti o dalle tavole di fondazione, che non dispongano di alcuna sede di proprietà o in locazione utile allo svolgimento di detta attività e per le quali sussista una situazione debitoria superiore al 50 per cento del valore del patrimonio.

 

5. Per le IPAB che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui al titolo I della presente legge, fatto salvo l'articolo 13 per quanto compatibile.

 

6. Il decreto di estinzione di cui al comma 4 è adottato sulla base di motivata proposta conseguente a specifico procedimento amministrativo da attivarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da concludersi nei successivi sessanta giorni.

 

 

Art. 46. - Abrogazioni

 

1. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45, sono abrogate:

a) la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);

b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);

c) la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);

d) i commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia).

 

 

Art. 47. - Trasformazione del fine

 

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 (1) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 3, dopo le parole: "che abbia operato anche non continuativamente," sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL," e le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 


(1) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente l'art. 45.

 

 

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