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Risoluzione
Ministero delle Finanze, Dip. entrate
29 luglio 1994, n.
405
Prestazioni
esenti da Iva rese da case di cura non convenzionate
Si
afferma che le prestazioni di cura effettuate da un società
a responsabilità limitata che non abbia stipulato alcuna
convenzione con la Regione sono da considerarsi esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, al sensi dell'art. 10, n.
19, del DPR n 633 del 1972.
Con
istanza diretta alla Scrivente la società P. s.r.l.,
titolare di una casa di cura, ha chiesto taluni chiarimenti
in merito all'interpretazione della norma contenuta nell'art.
10, n. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In
particolare ha chiesto di conoscere il trattamento
tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
applicabile alle prestazioni rese, in regime di assistenza
indiretta, da case di cura private che non abbiano stipulato
con la Regione una stabile convenzione, e se in particolare,
le medesime prestazioni possano o meno rientrare nell'ambito
di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10,
n. 19, dei citato D.P.R. n. 633 del 1972, la quale
stabilisce che sono esenti dall'Iva, tra l'altro, “le
prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche e case di cura convenzionate ... “.
Più
precisamente la società istante, che effettua le suddette
prestazioni ai sensi degli art. 14 e 15 della legge della
Regione Campania del 27 febbraio 1975, n. 7, intrattiene con
la U.S.L. n. 4 di ....
a ciò delegata ai sensi dell'art. 5 della citata legge
regionale, rapporti esclusivamente a carattere individuale
che si riferiscono alla specifica posizione di ciascun
assistito il quale, dopo averne fatto richiesta nominativa,
viene specificamente autorizzato al ricovero presso la
clinica della società istante.
La
mancata stipula di una convenzione comporta che obbligato al
pagamento del corrispettivo dovuto sia unicamente il
paziente e non la Regione. Tuttavia il preventivo atto di
autorizzazione prima del ricovero produce l'effetto che il
citato corrispettivo corrisponda, in base a quanto stabilità
dall'art. 15 della richiamata legge regionale n. 7 del 1975,
alla “spesa inedia accertata per analoghe prestazioni
presso istituti e case di cura convenzionate” ubicate
nella medesima Regione Campania.
Detto
corrispettivo, di fatto, non viene mai pagato dal paziente,
il quale provvede a rilasciare alla Casa di cura apposita
delega per l'incasso, irrevocabile ed esonerativa, di tutte
le somme dovute a titolo di rimborso al paziente stesso per
le spese di ricovero.
La
società istante precisa inoltre che l'accettazione di un
paziente assistito indirettamente comporta un vincolo tra
essa e la U.S.L. di .... soprattutto in relazione ai poteri
di vigilanza, anche ispettiva, sull'andamento del ricovero,
ai sensi dell'art. 16 della medesima legge regionale sopra
richiamata.
Al
riguardo la Scrivente fa presente che sulla questione ha già
avuto modo di pronunciarsi con la circolare ministeriale n.
40 del 14 aprile 1983 e, più recentemente, con la
risoluzione ministeriale n. 550979 dell'11 agosto 1989.
Con
dette pronunce si è precisato che il termine
“convenzionate”, contenuto nel citato articolo 10, n.
19, dei D.P.R. n. 633 del 1972, identifica le cliniche o
case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con
Regioni, casse mutue, enti, etc., effettuano prestazioni
sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali
analoghe a quelle rese da organismi Sanitari pubblici, nel
senso che le tariffe applicate sono corrisponderti a quelle
praticate in regime di convenzione con le Regioni mentre
nella citata risoluzione n. 550979 del 1989 si è affermato
che, pur non sussistendo una specifica convenzione tra le
case di cura e le USL, e considerato che queste ultime
tuttavia effettuano un preventivo esame delle tariffe
praticate per le singole prestazioni da parte delle case di
cura che le rendono, nonché rilasciano successivamente
un'autorizzazione agli assistiti affinché possano usufruire
delle prestazioni medesime, deve ritenersi che sussista un
accordo tra i cennati enti; di conseguenza, nei limiti delle
spese rimborsabili, le prestazioni in getto sono da
considerare esenti da tributo.
Per
quanto esposto in premessa la Scrivente ritiene che nella
fattispecie in esame si possono intravedere delle assonanze
con il caso prospettato nella citata risoluzione dei 1989,
per cui le prestazioni rese dalla casa di cura in oggetto
dovrebbero rientrare tra le prestazioni esenti, ex art. 10,
n. 19, del D.P.R n..633, del 1972, anche con riferimento al
criterio di determinazione del corrispettivo che, come già
precisato, consiste nella media accertata presso altre case
di cura convenzionate sul territorio della Regione Campania.
Sulla
base di tale criterio si può affermare che le prestazioni
di ricovero di cui trattasi vengono effettuate a
“condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi
sanitari pubblici”, con la conseguenza che nei limiti di
spesa rimborsabili le prestazioni stesse sono da considerare
esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.
10, n. 19, del citato D.PR. n. 633 del 1972.
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