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Risoluzione Ministero delle Finanze, Dip. entrate 

29 luglio 1994, n. 405

 

Prestazioni esenti da Iva rese da case di cura non convenzionate

 

 

Si afferma che le prestazioni di cura effettuate da un società a responsabilità limitata che non abbia stipulato alcuna convenzione con la Regione sono da considerarsi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, al sensi dell'art. 10, n. 19, del DPR n 633 del 1972.

 

 

Con istanza diretta alla Scrivente la società P. s.r.l., titolare di una casa di cura, ha chiesto taluni chiarimenti in merito all'interpretazione della norma contenuta nell'art. 10, n. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle prestazioni rese, in regime di assistenza indiretta, da case di cura private che non abbiano stipulato con la Regione una stabile convenzione, e se in particolare, le medesime prestazioni possano o meno rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10, n. 19, dei citato D.P.R. n. 633 del 1972, la quale stabilisce che sono esenti dall'Iva, tra l'altro, “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate ... “.

Più precisamente la società istante, che effettua le suddette prestazioni ai sensi degli art. 14 e 15 della legge della Regione Campania del 27 febbraio 1975, n. 7, intrattiene con la U.S.L. n. 4 di .... a ciò delegata ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale, rapporti esclusivamente a carattere individuale che si riferiscono alla specifica posizione di ciascun assistito il quale, dopo averne fatto richiesta nominativa, viene specificamente autorizzato al ricovero presso la clinica della società istante.

La mancata stipula di una convenzione comporta che obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto sia unicamente il paziente e non la Regione. Tuttavia il preventivo atto di autorizzazione prima del ricovero produce l'effetto che il citato corrispettivo corrisponda, in base a quanto stabilità dall'art. 15 della richiamata legge regionale n. 7 del 1975, alla “spesa inedia accertata per analoghe prestazioni presso istituti e case di cura convenzionate” ubicate nella medesima Regione Campania.

Detto corrispettivo, di fatto, non viene mai pagato dal paziente, il quale provvede a rilasciare alla Casa di cura apposita delega per l'incasso, irrevocabile ed esonerativa, di tutte le somme dovute a titolo di rimborso al paziente stesso per le spese di ricovero.

La società istante precisa inoltre che l'accettazione di un paziente assistito indirettamente comporta un vincolo tra essa e la U.S.L. di .... soprattutto in relazione ai poteri di vigilanza, anche ispettiva, sull'andamento del ricovero, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge regionale sopra richiamata.

Al riguardo la Scrivente fa presente che sulla questione ha già avuto modo di pronunciarsi con la circolare ministeriale n. 40 del 14 aprile 1983 e, più recentemente, con la risoluzione ministeriale n. 550979 dell'11 agosto 1989.

Con dette pronunce si è precisato che il termine “convenzionate”, contenuto nel citato articolo 10, n. 19, dei D.P.R. n. 633 del 1972, identifica le cliniche o case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con Regioni, casse mutue, enti, etc., effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali analoghe a quelle rese da organismi Sanitari pubblici, nel senso che le tariffe applicate sono corrisponderti a quelle praticate in regime di convenzione con le Regioni mentre nella citata risoluzione n. 550979 del 1989 si è affermato che, pur non sussistendo una specifica convenzione tra le case di cura e le USL, e considerato che queste ultime tuttavia effettuano un preventivo esame delle tariffe praticate per le singole prestazioni da parte delle case di cura che le rendono, nonché rilasciano successivamente un'autorizzazione agli assistiti affinché possano usufruire delle prestazioni medesime, deve ritenersi che sussista un accordo tra i cennati enti; di conseguenza, nei limiti delle spese rimborsabili, le prestazioni in getto sono da considerare esenti da tributo.

Per quanto esposto in premessa la Scrivente ritiene che nella fattispecie in esame si possono intravedere delle assonanze con il caso prospettato nella citata risoluzione dei 1989, per cui le prestazioni rese dalla casa di cura in oggetto dovrebbero rientrare tra le prestazioni esenti, ex art. 10, n. 19, del D.P.R n..633, del 1972, anche con riferimento al criterio di determinazione del corrispettivo che, come già precisato, consiste nella media accertata presso altre case di cura convenzionate sul territorio della Regione Campania.

Sulla base di tale criterio si può affermare che le prestazioni di ricovero di cui trattasi vengono effettuate a “condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici”, con la conseguenza che nei limiti di spesa rimborsabili le prestazioni stesse sono da considerare esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, n. 19, del citato D.PR. n. 633 del 1972.

 

 

 

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