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La circolare, firmata dal ministro
della Salute, Girolamo Sirchia, sul programma nazionale per
la formazione continua dei medici è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. Il documento illustra nel dettaglio
tutte le fasi, i soggetti coinvolti e le modalità di
aggiornamento per i camici bianchi. Il documento illustra,
il sistema dei crediti formativi, fissati per il primo
quinquennio a 150 punti, "con obbligo progressivo di
crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il
quinto (10-20- 30-40-50)". Dispone, inoltre che la
valutazione degli eventi formativi sarà effettuata con i
criteri pubblicati sul sito Web del ministero della
Salute". Tra le principali novità la
territorializzazione della formazione, affinché i medici
possano aggiornarsi il più possibile a casa propria,
riducendo il cosiddetto "turismo medico". Forte,
quindi, la partecipazione delle aziende sanitarie (pubbliche
e private) attraverso la creazione di una rete di centri di
formazione "così da ridurre al minimo - si legge nella
circolare - gli spostamenti dal luogo di lavoro, i disagi
correlati e i relativi costi economici".
CIRCOLARE 5 marzo 2002, n.448
Programma nazionale per la formazione
continua - ECM. (GU n. 110 del 13-5-2002)
Ai presidenti delle giunte regionali
delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome
di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali alla sanità
Agli assessori regionali alla
formazione
Agli assessori alla sanità delle
province autonome di Trento e Bolzano
Ai presidenti delle federazioni
nazionali degli ordini e collegi professionali degli
operatori sanitari
Ai presidenti degli ordini e collegi
professionali degli operatori sanitari
Ai direttori generali delle aziende USL
Ai direttori generali delle aziende
ospedaliere
Ai rettori delle università agli studi
All'A.I.R.S.
All’A.I.O.P.
Alle società scientifiche
Ai soggetti pubblici e privati che
svolgono attività di formazione continua
Alle confederazioni sindacali
Alle organizzazioni sindacali di
categoria della dirigenza sanitaria e del comparto sanità
All'A.N.M.R.I.S.
Alla F.I.A.S.O.
Alla Federsanità ANCI
Dal 1 gennaio 2002 è iniziata, per
tutti gli operatori sanitari, la fase a regime della
formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis,
16-ter e 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. La Commissione nazionale
per la formazione continua è stata costituita con decreto
ministeriale 5 luglio 2000; è in corso il decreto di
ricostituzione della stessa a seguito del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 8, che ne ha modificato la composizione.
La Commissione nazionale, sentiti gli
organismi federativi degli ordini e collegi professionali,
le società scientifiche, le associazioni professionali, le
organizzazioni sindacali di categoria e quelle confederali,
nonché esperti del settore della formazione, ha elaborato
un Programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.)
tenendo conto anche delle esperienze degli altri Paesi
dell'Unione europea e degli Stati più avanzati. Il
programma, completamente informatizzato, opera tramite
l'apposito sito Web ministeriale E.C.M.
(ecm. sanita.it). Il programma è stato sperimentato per
oltre un anno ed ora ha iniziato ad essere pienamente
operativo limitatamente agli eventi formativi residenziali.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati
dalla Commissione nazionale, sono stati definiti in un
accordo fra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, che è stato sancito
dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 dicembre
2001. L'accordo è pubblicato nel sito ministeriale. I
criteri per la definizione del contributo alle spese
previsto dall'art. 92, comma 5, della legge n. 388/2000 sono
stati stabiliti con decreto del Ministro della salute 27
dicembre 2001, in corso di perfezionamento. Il decreto è
riportato nel sito ministeriale. Il programma ECM può,
pertanto, ritenersi ormai delineato e disponibile per tutti
gli operatori sanitari, anche se l'esperienza e le ulteriori
fasi sperimentali certamente contribuiranno a meglio
definirlo in tutti i suoi aspetti. Si riassumono brevemente
gli aspetti più rilevanti del programma ECM.
Le fasi del programma
Per agevolare la realizzazione del
programma ECM la Commissione ha ritenuto essenziale un
passaggio graduale dalla attuale formazione autogestita
(ossia rimessa alla responsabilità del singolo
professionista e non vincolata ad obiettivi nazionali e
regionali) a quella disciplinata dal decreto legislativo n.
502/1992 e finalizzata ad obiettivi predefiniti. Pertanto,
considerata la estrema complessità e rilevanza del
programma ECM, il numero dei soggetti ai quali è destinato
e le sue
caratteristiche peculiari, che non
hanno corrispondenza in nessun Paese, la Commissione ne ha
previsto la realizzazione attraverso "tappe"
"autonome e progressive", che sono parti dello
stesso
progetto.
La prima "tappa" del
programma è riservata agli eventi formativi residenziali,
per i quali è stata già effettuata una sufficiente
sperimentazione (oltre un anno).
La seconda "tappa" del
programma concernerà le "attività formative a
distanza". L'inizio della tale fase a regime è stato
differito al secondo semestre del 2002 in quanto la
formazione a distanza necessita di una ulteriore specifica
fase sperimentale. Tale fase sperimentale potrà essere
congruamente avviata nel primo semestre del 2002 in modo da
concluderla nel secondo semestre
dell'anno.
La "tappa" conclusiva
del programma concernerà l'accreditamento dei provider
(ossia delle società scientifiche e degli altri soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di formazione
continua). L'accreditamento dei
provider, che costituirà l'asse portante del programma ECM,
richiede tempi di realizzazione più lunghi. I requisiti, i
criteri e le procedure per l'accreditamento
saranno definiti nel corso del 2002;
gli accreditamenti potranno iniziare nel corso del 2003.
L'accreditamento dei provider (e la conseguente assegnazione
diretta da parte degli stessi dei crediti
formativi) impone, infatti, una
adeguata valutazione di tutti gli aspetti che lo
caratterizzano. Infatti la "delega" ai singoli
provider di provvedere all'attribuzione dei crediti
richiede, a fronte dell'autonomia agli stessi riconosciuta,
un sistema di garanzie non tanto in materia di requisiti e
di verifica della loro sussistenza nel tempo, quanto e
soprattutto in materia di strumenti per la verifica della
qualità dell'offerta formativa e della correttezza dei
comportamenti; strumenti che sono tuttora allo studio della
Commissione in quanto, fra l'altro, le esperienze degli
altri Paesi sono solo in parte utili per essere trasferite
nel nostro Paese.
Inizio "fase a regime"
della formazione residenziale
La prima tappa del programma è stata
circoscritta alla formazione residenziale che e' patrimonio
comune di tutte le categorie professionali e che è quella
più sperimentata. La data di inizio formale della fase a
regime per gli eventi residenziali è stata fissata al 1
gennaio 2002 con riferimento alle richieste di
accreditamento degli eventi formativi che si svolgeranno a
partire dal 1 aprile 2002.
- Soggetti coinvolti
A partire dal 1 gennaio 2002, il
programma dell'ECM è applicato a tutte le categorie
professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero
professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti. È
escluso dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che
frequenta, in Italia e all'estero, corsi di formazione
post-base propri della categoria professionale di
appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione
specifica in medicina generale, dottorato di ricerca,
master, laurea specialistica) per tutti gli anni compresi
nell'impegno formativo. Sono esclusi, altresì, dall'obbligo
dell'E.C.M., i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché
in
materia di adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni, per tutto il periodo in cui
usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni.
- Procedure
Fermo restando che l'accreditamento
degli eventi formativi inizia a partire dal 1 gennaio 2002,
è stato stabilito in generale: che le richieste di
accreditamento devono essere prodotte almeno novanta giorni
prima dalla data di inizio dell'evento (e non prima comunque
di centottanta giorni); che la richiesta sarà pubblicata
automaticamente nel sito Web ministeriale in una apposita
sezione denominata "eventi in attesa di
accreditamento"; che di norma entro un mese dalla
richiesta (se il provider ha rispettato tutte le
prescrizioni per l'accreditamento) l'evento sarà pubblicato
nel sito
Web ministeriale unitamente al
punteggio attribuito all'evento in una apposita sezione
denominata "eventi accreditati e crediti attribuiti".
- Crediti formativi
I crediti per il primo quinquennio sono
stati fissati in complessivi 150 (come già previsto dalla
Commissione nella fase sperimentale) con un obbligo
progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10 per
il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50),
con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo
previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del
debito formativo previsto per l'anno.
Fermo restando che, nella fase a
regime, anche per uniformità con i sistemi più avanzati
degli altri Paesi, il numero dei crediti da raccogliersi da
parte del singolo operatore sarà di 150 in tre anni,
la Commissione per la formazione
continua ha ritenuto più opportuno attuare, nella fase di
avvio, una progressione nel numero di crediti acquisibili
annualmente in un programma quinquennale così definito:
2002: crediti 10 (per un impegno
temporale di 8/10 ore di formazione residenziale: 1/2 giorni
di e.c.m.);
2003: crediti 20 (per un impegno
temporale di 15/24 ore di formazione residenziale: 2/3
giorni di e.c.m.);
2004: crediti 30 (per un impegno
temporale di 25/35 ore di formazione residenziale: 3/4
giorni di e.c.m.);
2005: crediti 40 (per un impegno
temporale di 30/45 ore di formazione residenziale: 4/6
giorni di e.c.m.);
2006: crediti 50 (per un impegno
temporale di 38/62 ore di formazione residenziale: 6/8
giorni di e.c.m.).
La progressione dei crediti tiene conto
del fatto che per l'anno 2002 la fase di acquisizione dei
crediti inizia ad aprile, che la formazione a distanza sarà
attivata nel secondo semestre dell'anno
2002 e che per molte categorie non
esiste allo stato una offerta formativa sufficiente e che è
prevedibile un progressivo adeguamento dell'offerta
formativa stessa per tutte le categorie. Il numero dei
crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni anno e
nel quinquennio, è uguale per tutte le categorie.
- Valutazione eventi
La valutazione degli eventi
residenziali e delle altre forme di attività formativa sarà
effettuata con i
criteri pubblicati nel sito Web del
Ministero della salute.
- Contribuzione
Il contributo previsto dall'art. 92,
comma 5, della legge n. 388/2000, è necessariamente
correlato alle varie tipologie di eventi e attività
formative (eventi e attività residenziali o a distanza,
ecc.) e dei provider (aziende sanitarie pubbliche e private,
società scientifiche, ecc.). La Commissione ha, quindi,
ritenuto di definire i criteri per la determinazione dei
contributi contestualmente alla disciplina di accreditamento
dei vari eventi e attività formative nonché dei provider.
Conseguentemente in questa fase, nella quale sono
accreditati esclusivamente i singoli eventi
formativi residenziali, la Commissione
nazionale si è limitata a definire i criteri per la
determinazione dei contributi per gli eventi residenziali.
Per gli eventi residenziali il
contributo è stato fissato in rapporto al numero dei
crediti formativi attribuiti all'evento partendo dalla
misura minima fissata dalla legge, € 258,23, pari a £.
500.000, fino alla misura massima di € 774,69, pari a £.
1.500.000.
- Centri formativi ECM
La Commissione nazionale per la
formazione continua ha ritenuto che, per la realizzazione
del programma ECM, sia essenziale il ruolo delle aziende
sanitarie (pubbliche e private) e la contestuale creazione
di una rete territoriale di centri di formazione. La
necessità di disporre di un numero di eventi formativi
sufficiente a soddisfare le esigenze formative di circa
800.000 utenti rende, infatti, urgente la disponibilità di
un numero adeguato di sedi di formazione, quanto più
possibile articolate nel territorio, così da ridurre al
minimo gli spostamenti dal luogo di lavoro, i disagi
correlati ed i relativi oneri economici. È importante che
ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario o struttura
sanitaria di consistenza adeguata e, comunque, ogni
struttura pubblica o privata che sia interessata alla
erogazione di eventi formativi, e che quindi sia disposta a
chiederne l'accreditamento alla Commissione nazionale,
predisponga:
- le sedi ove fare svolgere le attività
seminariali, di gruppo, di discussione, di lezione relative
alla formazione continua;
- un programma plurimensile (con
cadenza almeno trimestrale) che garantisca a tutte le
categorie di personale dipendente o comunque, anche se non
dipendente, interessato, e soprattutto residente nel
territorio viciniore, di poter accedere
alle diverse attività e di ottenere quindi i relativi
crediti formativi.
I vantaggi di questa "territorializzazione"
della formazione continua sono evidenti:
- il personale dispone di attività
formative in loco;
- si attua un considerevole risparmio
nel rimborso di spese di viaggio e di soggiorno;
- le attività formative si svolgono
nell'ambito delle ore obbligatorie di formazione previste
dai contratti di lavoro;
- le attività formative possono essere
offerte dalla azienda ad altre strutture che potrebbero
essere interessate all'acquisto di pacchetti predisposti in
altre sedi e da altre strutture;
- le competenze per le attività
formative, sia di docenza che tutoriali, possono essere in
buona parte reperite tra il personale stesso;
- i programmi possono corrispondere più
direttamente ai bisogni formativi del personale, il quale può
bene contribuire alla individuazione dei bisogni formativi e
delle forme di aggiornamento
ritenute più utili o urgenti;
- diverse aziende viciniori possono
consorziarsi, suddividendosi i compiti della produzione di
eventi formativi, e condividendoli per i loro utenti;
- il controllo della qualità della
formazione diviene più agevole.
I centri formativi aziendali ossia
l'organizzazione intraaziendale della formazione continua
anticiperà, così, il passaggio alla terza fase del sistema
nazionale di formazione continua, nella quale saranno
accreditati dalla Commissione nazionale non più i singoli
eventi, ma i provider, ai quali sarà delegata la
assegnazione dei crediti formativi.
La attivazione della rete territoriale
della formazione continua offrirà enormi vantaggi anche per
le regioni, in quanto proprio in questi centri territoriali
si svolgerà la formazione relativa agli
obiettivi formativi regionali previsti
dalla legge.
Per favorire l'attivazione della rete
territoriale è stato previsto che i Centri di formazione
aziendale possano utilizzare lo strumento del "progetto
formativo", costituito da più eventi, anche di diversa
tipologia, caratterizzati da uno specifico ed unitario
obiettivo e dai medesimi destinatari.
Infine, va ricordato che la attivazione
dei centri territoriali di formazione non esclude, ove
ritenuto opportuno, la sopravvivenza delle forme più
tradizionali di formazione (congressi, ecc.). Ciò premesso,
si ritiene opportuno, anche per evitare errate
interpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla
Commissione nazionale e per assicurare la massima regolarità
nello svolgimento
del programma ECM a garanzia sia degli
organizzatori che degli operatori, ribadire alcuni aspetti
dell'attuale fase di attuazione del programma ECM:
- la fase sperimentale relativa agli
eventi formativi residenziali ed a distanza si è
definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001;
- per gli eventi formativi residenziali
la fase a regime è iniziata il 1 gennaio 2002; la
possibilità di acquisizione dei crediti è iniziata con gli
eventi formativi residenziali che si svolgeranno a partire
dal 1 aprile 2002;
- per gli eventi formativi a distanza
la fase a regime inizierà dopo una ulteriore fase di
sperimentazione, limitata ad alcune aziende sanitarie, che
si concluderà nel secondo semestre del 2002;
- la data della fase di inizio a regime
della formazione a distanza, che non è stata ancora fissata
dalla Commissione, sarà tempestivamente comunicata nel sito
ministeriale;
- nella fase sperimentale conclusa nel
2001 sono stati accreditati esclusivamente gli eventi
residenziali e le specifiche attività formative a distanza
e non anche gli organizzatori degli eventi e
delle attività (provider);
- anche nell'attuale fase a regime
continuano ad essere accreditati esclusivamente i singoli
eventi formativi residenziali e non anche gli organizzatori
degli stessi;
- la "registrazione
dell'organizzatore", ossia la procedura prevista per
ottenere la utenza e la password è finalizzata a consentire
esclusivamente l'accreditamento degli eventi e delle attività
formative da parte dell'organizzatore stesso;
- la "registrazione
dell'organizzatore" non è
assimilabile a nessun effetto allo
"accreditamento delle società scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati" disciplinato dall'art.
16-ter del decreto legislativo n. 502/1992;
- lo "accreditamento" dei
provider sarà possibile solo dopo che la Commissione
nazionale per la formazione continua avrà stabilito, come
prescrive la legge, i requisiti per l'accreditamento dei
provider e dopo l'accertamento del
possesso dai parte dei provider stessi dei predetti
requisiti;
- la "registrazione" e la
partecipazione di un organizzatore di eventi e attività
formative al programma di formazione continua (fase
sperimentale e fase a regime) non conferisce
all'organizzatore stesso alcun diritto o pretesa a chiedere
ed ottenere successivamente lo "accreditamento"
come provider;
- i crediti attribuiti nella fase
sperimentale (sia alle attività formative residenziali sia
ad alcune attività formative a distanza) non sono validi ai
fini dell'acquisizione dei crediti formativi
prescritti per il primo quinquennio del
programma ECM (2002/2006), anche se, ovviamente, possono
essere richiamati nel proprio curriculum professionale o
documentati ad altri fini.
Gli organizzatori di eventi formativi
devono far presente quanto suesposto anche nelle loro
iniziative promozionali e nei rapporti con i singoli utenti.
Eventuali comportamenti in contrasto costituiscono motivo
ostativo all'accreditamento degli eventi residenziali
proposti ed al successivo accreditamento degli organizzatori
stessi.
Per quanto concerne il controllo sulla
qualità degli eventi dei providers e del programma degli
eventi stessi, esso verrà realizzato da appositi referees
appartenenti alle società scientifiche
rappresentative delle diverse
professioni, sia singole che associate in strutture di tipo
federativo, quali la FISM (Federazione delle società
medico-scientifiche italiane). Nel futuro prossimo i crediti
saranno necessari per valicare l'esame di abilitazione
professionale e come titolo di carriera.
Il Ministro: Sirchia
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