|
Entro
il 30 aprile 2002 i
pensionati possono presentare all'Istituto previdenziale la dichiarazione modello
730 precompilato alla cui liquidazione provvederà
direttamente l'Inps che invierà al
pensionato sia il modello di liquidazione, sia la copia del
modello 730/2002 in tempo utile (probabilmente tra il 20 e
il 31 maggio) per consentirgli di verificarne il
contenuto e di sanare gli eventuali errori.
Se
dal controllo del modello l'interessato rileva errori
imputabili ai dati da lui forniti, che comportano un minor
versamento o un maggior credito d'imposta, potrà presentare
entro il 31 ottobre 2002 una dichiarazione
integrativa, rivolgendosi esclusivamente a un Caf-dipendenti
anche se la dichiarazione originale è stata presentata
tramite il sostituto d'imposta.
Se,
invece, dall'errore deriva un maggior debito d'imposta o un
minor credito, la correzione potrà essere effettuata
esclusivamente presentando la dichiarazione dei redditi con
il modello Unico 2002, eventualmente anche a termini
scaduti. Se
l'errore derivasse, invece, dalle operazioni di liquidazione
compiute dall'Inps o dal Caf al quale sia ricorso il
pensionato, verrà elaborato un ulteriore modello di
liquidazione al fine di consentire le corrette operazioni di
conguaglio che devono, in ogni caso, essere concluse entro
fine anno. Entro il 20 ottobre 2002 l'Inps provvederà,
quindi, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei
modelli 730 direttamente elaborati. In
alternativa, il pensionato può rivolgersi entro il 31
maggio 2002 a un Caf sia per la presentazione del
modello precompilato sia per la compilazione dello stesso,
fornendo in questo caso la documentazione necessaria (Cud,
oneri, ecc.). Il Caf trasmetterà all'Inps entro il 20
giugno 2002, esclusivamente per via telematica, i risultati
contabili della liquidazione dei modelli 730 che gli sono
stati consegnati, per consentire all'Istituto di trattenere
i debiti d'imposta o rimborsare i crediti in occasione del pagamento
della rata del mese di agosto 2002. Se le operazioni
di assistenza fiscale assorbiranno tutto l'importo mensile
netto del trattamento pensionistico, l'Inps avvertirà il
pensionato comunicandogli che la pensione che gli
spetterebbe per il mese di agosto, non sarà messa in
pagamento. Il
debito d'imposta potrà essere assolto e trattenuto in
quattro rate, con l'addebito degli interessi dello 0,50%
mensile, e, in ogni caso, il pagamento deve essere
concluso entro la fine del mese di novembre 2002. Se
l'importo mensile della pensione in pagamento ad agosto non
fosse sufficiente a trattenere le imposte dovute, il debito
residuo sarà trattenuto nei mesi successivi maggiorato
dello 0,40% per ogni mese di ritardo. Se dalla liquidazione
risulta un credito a favore del pensionato, l'intero importo
sarà liquidato nel mese di agosto 2002, anche se in quel
mese non fosse in programma alcun pagamento in quanto già
effettuato con cadenza semestrale o annuale.
|


|
DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
|