Home > Terzaet@ News > Pensioni News > Archivio > Con la pensione di agosto i conguagli Inps per il 730

 

 

 CON LA PENSIONE DI AGOSTO I CONGUAGLI INPS PER IL 730

 

Entro il 30 aprile 2002 i pensionati possono presentare all'Istituto previdenziale la dichiarazione modello 730 precompilato alla cui liquidazione provvederà direttamente l'Inps che invierà al pensionato sia il modello di liquidazione, sia la copia del modello 730/2002 in tempo utile (probabilmente tra il 20 e il 31 maggio) per consentirgli di verificarne il contenuto e di sanare gli eventuali errori.

 

Se dal controllo del modello l'interessato rileva errori imputabili ai dati da lui forniti, che comportano un minor versamento o un maggior credito d'imposta, potrà presentare entro il 31 ottobre 2002 una dichiarazione integrativa, rivolgendosi esclusivamente a un Caf-dipendenti anche se la dichiarazione originale è stata presentata tramite il sostituto d'imposta.

 

Se, invece, dall'errore deriva un maggior debito d'imposta o un minor credito, la correzione potrà essere effettuata esclusivamente presentando la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2002, eventualmente anche a termini scaduti.

 

Se l'errore derivasse, invece, dalle operazioni di liquidazione compiute dall'Inps o dal Caf al quale sia ricorso il pensionato, verrà elaborato un ulteriore modello di liquidazione al fine di consentire le corrette operazioni di conguaglio che devono, in ogni caso, essere concluse entro fine anno. Entro il 20 ottobre 2002 l'Inps provvederà, quindi, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei modelli 730 direttamente elaborati.

 

In alternativa, il pensionato può rivolgersi entro il 31 maggio 2002 a un Caf sia per la presentazione del modello precompilato sia per la compilazione dello stesso, fornendo in questo caso la documentazione necessaria (Cud, oneri, ecc.). Il Caf trasmetterà all'Inps entro il 20 giugno 2002, esclusivamente per via telematica, i risultati contabili della liquidazione dei modelli 730 che gli sono stati consegnati, per consentire all'Istituto di trattenere i debiti d'imposta o rimborsare i crediti in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2002. Se le operazioni di assistenza fiscale assorbiranno tutto l'importo mensile netto del trattamento pensionistico, l'Inps avvertirà il pensionato comunicandogli che la pensione che gli spetterebbe per il mese di agosto, non sarà messa in pagamento.

 

Il debito d'imposta potrà essere assolto e trattenuto in quattro rate, con l'addebito degli interessi dello 0,50% mensile, e, in ogni caso, il pagamento deve essere  concluso entro la fine del mese di novembre 2002. Se l'importo mensile della pensione in pagamento ad agosto non fosse sufficiente a trattenere le imposte dovute, il debito residuo sarà trattenuto nei mesi successivi maggiorato dello 0,40% per ogni mese di ritardo. Se dalla liquidazione risulta un credito a favore del pensionato, l'intero importo sarà liquidato nel mese di agosto 2002, anche se in quel mese non fosse in programma alcun pagamento in quanto già effettuato con cadenza semestrale o annuale.

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

Niente Irpef sugli aumenti delle minime

 

 

2002, ecco le detrazioni d'imposta sulle pensioni

 

 

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati