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A
decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi che continuano a
lavorare possono fruire della pensione fino a 5 anni prima
del previsto. Lo ha stabilito l'art. 80, comma 3, della
legge 388/2000 (finanziaria 2001). In base alle disposizioni
legislative possono fruire del "prepensionamento"
i dipendenti pubblici e privati sordomuti e portatori di
handicap ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74%. A tali lavoratori viene riconosciuta una
maggiorazione contributiva di due mesi (fino ad un massimo
di 5 anni) per ogni anno di servizio prestato. Ma
vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati a
tale normativa:
-
i lavoratori sordomuti (art. 1 legge n. 381/70), intendendo
per tali i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia
impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente
da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
-
i lavoratori invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un'invalidità superiore del 74%, sono compresi
in tale categoria gli invalidi civili cioè le persone
affette da minorazioni congenite o acquisite, anche a
carattere progressivo, compresi gli irregolari psichicici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della
capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%;
-
gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per
causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le
Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità
ascritta alle prime quattro categorie della tabella A
allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834 e successive
modificazioni.
Natura
ed entità del beneficio
Il beneficio non consiste in un
aumento del numero di contributi sulla posizione
assicurativa degli interessati, ma piuttosto in una
maggiorazione dell'anzianità solo in funzione del
riconoscimento e della liquidazione della pensione.
Pertanto,
l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere
maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata
come invalido (tenendo sempre presente che il grado di
invalidità deve essere superiore al 74%).
Per
i periodi inferiori all'anno la maggiorazione deve essere
calcolata in misura proporzionale aumentando di un sesto il
numero delle settimane di lavoro svolto. Tale beneficio è
riconosciuto per un limite massimo di cinque anni e,
comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile
nel
Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione e non
è valido quale diritto alla prosecuzione volontaria. La
maggiorazione contributiva spetta solo per i periodi di
attività, con l'esclusione perciò dei periodi coperti di
contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto
non
correlato ad attività lavorativa.
L'attribuzione
del beneficio è subordinata alla presentazione della
domanda da parte degli invalidi interessati, corredata da
certificazione sanitaria prevista dalla legge che per i
sordomuti e invalidi civili è il verbale di accertamento
sanitario rilasciato dalle Asl, mentre per gli invalidi di
guerra, civili di guerra e per causa di servizio è il
provvedimento amministrativo di concessione dal quale
risulti che le lesioni e le infermità rilevate rientrino
nelle prime quattro categorie del DPR n. 834 del 1981.
Il
riconoscimento del beneficio può essere attribuito sulle
pensioni con decorrenza non anteriore al 1° febbraio
2002.
L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a
pensione deve essere determinata aggiungendo
a quella effettivamente posseduta quella derivante dalla
maggiorazione.
Detta
maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del
diritto alla pensione di anzianità, ovvero del maggior
requisito contributivo richiesto se l'interessato non è in
possesso del requisito anagrafico (gli attuali 37 anni di
contributi). I
benefici derivanti dall'applicazione della legge si
riflettono anche sulla misura della pensione calcolata in
forma retributiva, ma non assumono rilevanza per le pensioni
o le quote di pensioni liquidate con il sistema
contributivo.
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