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INVALIDI IN PENSIONE CINQUE ANNI PRIMA

 

A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi che continuano a lavorare possono fruire della pensione fino a 5 anni prima del previsto. Lo ha stabilito l'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 (finanziaria 2001). In base alle disposizioni legislative possono fruire del "prepensionamento" i dipendenti pubblici e privati sordomuti e portatori di handicap ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%. A tali lavoratori viene riconosciuta una maggiorazione contributiva di due mesi (fino ad un massimo di 5 anni) per ogni anno di servizio prestato. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati a tale normativa: 

  • i lavoratori sordomuti (art. 1 legge n. 381/70), intendendo per tali i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio; 

  • i lavoratori invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore del 74%, sono compresi in tale categoria gli invalidi civili cioè le persone affette da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichicici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%; 

  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni.

Natura ed entità del beneficio

 

Il beneficio non consiste in un aumento del numero di contributi sulla posizione assicurativa degli interessati, ma piuttosto in una maggiorazione dell'anzianità solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione della pensione.

Pertanto, l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido (tenendo sempre presente che il grado di invalidità deve essere superiore al 74%).

Per i periodi inferiori all'anno la maggiorazione deve essere calcolata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Tale beneficio è riconosciuto per un limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione e non è valido quale diritto alla prosecuzione volontaria. La maggiorazione contributiva spetta solo per i periodi di attività, con l'esclusione perciò dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

L'attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli invalidi interessati, corredata da certificazione sanitaria prevista dalla legge che per i sordomuti e invalidi civili è il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Asl, mentre per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio è il provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità rilevate rientrino nelle prime quattro categorie del DPR n. 834 del 1981.

Il riconoscimento del beneficio può essere attribuito sulle pensioni con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2002. L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata aggiungendo a quella effettivamente posseduta quella derivante dalla maggiorazione.

Detta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, ovvero del maggior requisito contributivo richiesto se l'interessato non è in possesso del requisito anagrafico (gli attuali 37 anni di contributi). I benefici derivanti dall'applicazione della legge si riflettono anche sulla misura della pensione calcolata in forma retributiva, ma non assumono rilevanza per le pensioni o le quote di pensioni liquidate con il sistema contributivo.

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