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Atteso
da cinque anni, il Fondo casalinghe prende finalmente il
via.
Chi
si può iscrivere
Interessate
all'iscrizione presso il nuovo Fondo, in maniera del tutto
volontaria, sono tutte le persone, uomini o donne, che
"svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari". Condizione indispensabile
è che non prestino attività lavorativa dipendente o
autonoma e non
siano titolari di trattamenti pensionistici, ad eccezione di
quello di reversibilità.
Possono
iscriversi al Fondo anche coloro che svolgono un'attività
lavorativa, anche continuativa, ma ad orario ridotto, tale
da comportare la contrazione del periodo assicurativo.
Non
comporta, inoltre, alcun impedimento al versamento nel Fondo
né la prosecuzione volontaria dell'iscrizione ad altro
ordinamento pensionistico, né l'accredito di contribuzione
figurativa collegato alla risoluzione del rapporto di lavoro
(come, ad esempio, per disoccupazione).
Le
casalinghe già assicurate alla soppressa "Mutualità
pensioni" vengono iscritte d'ufficio nel Fondo di nuova
istituzione.
Cosa
dovranno versare gli interessati?
Il
legislatore ha previsto un sistema semplificato: la misura
del contributo è libera. Con effetto dal 1° gennaio 1999,
ha fissato un limite minimo di 50 mila lire, pari a 25,83
euro, ai versamenti contributivi mensili. Tale minimale è
utilizzato solo come parametro per determinare l'entità dei
periodi di assicurazione da accreditare agli iscritti. Se il
contributo versato risultasse inferiore a tale limite ci
sarebbe una contrazione del periodo assicurativo ma il
valore dell'importo continuerà, in ogni caso, ad essere
calcolato per la pensione.
Premio
unico d'ingresso
I
contributi che erano stati versati dalle casalinghe nella
vecchia "Mutualità pensioni" e all'Assicurazione
facoltativa sono trasferiti al Fondo di nuova istituzione
come premio unico di ingresso. Il loro ammontare,
opportunamente rivalutato, sarà diviso per 50 mila lire al
fine di determinare la corrispondente anzianità
contributiva da accreditare alle interessate nel nuovo
Fondo.
Periodo
transitorio fino al 31.12.2002
Coloro
che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre
2002 potranno coprire di
contribuzione, senza alcun aggravio di oneri aggiuntivi,
anche gli anni precedenti la domanda, a partire dal 1997.
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DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
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