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Sono sufficienti
appena 130 contributi settimanali,
cioè due anni e mezzo di contribuzione, per ottenere la riduzione di un anno del limite di 70 anni di età
stabilito dall'articolo 38 della Finanziaria per 2002 per usufruire, a determinate condizioni reddituali,
dell'aumento della pensione. Da
130 a 389 settimane di contribuzione l'età dalla quale
scatta l'aumento è di 69 anni, mentre da sette anni e mezzo
(390 settimane di contribuzione) fino a 12 anni e 25
settimane (649 settimane) l'età è di 68 anni e così via
fino ad arrivare a 22 anni e mezzo corrispondenti a 1.170
settimane in poi per usufruire del massimo della riduzione
dei 5 anni (70 meno 5 uguale 65 anni di età). Il soggetto interessato otterrà il beneficio a 70 anni se
sarà in possesso di meno di due anni e mezzo di
contribuzione, cioè fino a 129 settimane. Questo meccanismo
di riduzione "agevolato" viene evidenziato dall'Inps
nella circolare 17 del 16 gennaio 2002 con la quale
l'Istituto detta, inoltre, le regole applicative del
beneficio stabilito dalla Finanziaria 2002 (compresa la
comunicazione per la richiesta dell'aumento inviata ai
soggetti individuati sulla base dei dati memorizzati sugli
archivi). Oltre al limite di età dei 70 anni, ridotto fino al massimo di 65 anni di età, esiste anche
il limite di età dei 60 anni per gli invalidi civili
totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione
economica legata all'invalidità civile, e per gli inabili
secondo la legge 222/1984.
Requisiti
reddituali
Per ottenere il beneficio, a decorrere dal 1º
gennaio 2002, oltre al requisito dell'età occorre possedere
anche quello reddituale stabilito dalla Finanziaria 2002. I
relativi limiti sono:
-
il reddito annuo del
richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13
milioni di lire);
-
per i beneficiari coniugati e non
effettivamente e legalmente separati il reddito annuo,
sommato a quello del coniuge, deve essere inferiore a
11.271,39 euro (21.824.000 lire).
Il beneficio viene
concesso in modo tale da non comportare il superamento di
questi limiti reddituali. Gli interessati dovranno
dichiarare i redditi che presumono di conseguire per l'anno
2002, propri e del coniuge. Per agevolare gli interessati è
previsto che la dichiarazione reddituale venga resa presso
un Caf o uno dei soggetti convenzionati per le precedenti
operazioni «Red». I Caf e i soggetti convenzionati
trasmetteranno in via telematica i dati all'Inps. L'aumento,
in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, decorre dal
1º gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).
Redditi
rilevanti
L'Inps
sottolinea che i redditi da considerare per la concessione
del beneficio, indipendentemente dalla prestazione sulla
quale venga attribuita la maggiorazione, sono quelli
assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a
tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi
esenti, sia del titolare che del coniuge (quindi anche i
redditi delle pensioni dei coniugi). I redditi vanno
dichiarati in euro, senza l'indicazione dei centesimi. Vi è
poi una serie di redditi da non dichiarare, in quanto
irrilevanti ai fini della maggiorazione (casa di abitazione,
trattamenti di famiglia, pensioni di guerra e così via).
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