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PENSIONI: BONUS SUGLI AUMENTI ANCORA PIù FAVOREVOLE

 

Sono sufficienti appena 130 contributi settimanali, cioè due anni e mezzo di contribuzione, per ottenere la riduzione di un anno del limite di 70 anni di età stabilito dall'articolo 38 della Finanziaria per 2002 per usufruire, a determinate condizioni reddituali, dell'aumento della pensione. Da 130 a 389 settimane di contribuzione l'età dalla quale scatta l'aumento è di 69 anni, mentre da sette anni e mezzo (390 settimane di contribuzione) fino a 12 anni e 25 settimane (649 settimane) l'età è di 68 anni e così via fino ad arrivare a 22 anni e mezzo corrispondenti a 1.170 settimane in poi per usufruire del massimo della riduzione dei 5 anni (70 meno 5 uguale 65 anni di età). Il soggetto interessato otterrà il beneficio a 70 anni se sarà in possesso di meno di due anni e mezzo di contribuzione, cioè fino a 129 settimane. Questo meccanismo di riduzione "agevolato" viene evidenziato dall'Inps nella circolare 17 del 16 gennaio 2002 con la quale l'Istituto detta, inoltre, le regole applicative del beneficio stabilito dalla Finanziaria 2002 (compresa la comunicazione per la richiesta dell'aumento inviata ai soggetti individuati sulla base dei dati memorizzati sugli archivi). Oltre al limite di età dei 70 anni, ridotto fino al massimo di 65 anni di età, esiste anche il limite di età dei 60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione economica legata all'invalidità civile, e per gli inabili secondo la legge 222/1984.

 

Requisiti reddituali

 

Per ottenere il beneficio, a decorrere dal 1º gennaio 2002, oltre al requisito dell'età occorre possedere anche quello reddituale stabilito dalla Finanziaria 2002. I relativi limiti sono: 

  • il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire); 

  • per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito annuo, sommato a quello del coniuge, deve essere inferiore a 11.271,39 euro (21.824.000 lire). 

Il beneficio viene concesso in modo tale da non comportare il superamento di questi limiti reddituali. Gli interessati dovranno dichiarare i redditi che presumono di conseguire per l'anno 2002, propri e del coniuge. Per agevolare gli interessati è previsto che la dichiarazione reddituale venga resa presso un Caf o uno dei soggetti convenzionati per le precedenti operazioni «Red». I Caf e i soggetti convenzionati trasmetteranno in via telematica i dati all'Inps. L'aumento, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, decorre dal 1º gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).

 

Redditi rilevanti

 

L'Inps sottolinea che i redditi da considerare per la concessione del beneficio, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita la maggiorazione, sono quelli assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti, sia del titolare che del coniuge (quindi anche i redditi delle pensioni dei coniugi). I redditi vanno dichiarati in euro, senza l'indicazione dei centesimi. Vi è poi una serie di redditi da non dichiarare, in quanto irrilevanti ai fini della maggiorazione (casa di abitazione, trattamenti di famiglia, pensioni di guerra e così via).

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

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