Home > Terzaet@ News > Pensioni News > Archivio > Nuovi criteri sulla "mutabilità" e maggiorazione dei periodi lavorati

 

 

 

INVALIDITà: NUOVI CRITERI SULLA "MUTABILITà" E MAGGIORAZIONE DEI PERIODI LAVORATI

 

La normativa sui trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità previdenziali (Inps) e assistenziali (invalidi civili) è in continua evoluzione. A tal proposito l'Inps è sceso in campo due volte per disciplinare la materia: nel primo caso in senso favorevole agli interessati - disponendo la possibilità, al raggiungimento dei requisiti, di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità - e, nel secondo caso, in senso più restrittivo, limitando cioè la maggiorazione del periodo lavorato alle sole ipotesi di percentualizzazione dell'invalidità. Nel primo caso l'Inps dovrà sostenere un costo di 84 milioni di euro in quattro anni.

 

L'Inps spiega che il titolare di pensione di invalidità, cioè il trattamento di invalidità con decorrenza anteriore alla legge 222 del 12 giugno 1984, è ammesso a domanda a trasformare la pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. Lo stesso discorso (trasformazione in pensione di anzianità) vale per l'assegno di invalidità. Per legge l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile.

 

La trasformazione della categoria di pensione si può ottenere solo presentando alla competente sede Inps la domanda. Può verificarsi che i titolari di assegno di invalidità o pensione di invalidità siano deceduti senza aver presentato la domanda di trasformazione. In questo caso gli eredi non possono sanare la situazione presentando la domanda in sostituzione del pensionato deceduto. Il motivo per l'Inps è molto semplice: rientrando tra i diritti della personalità, il diritto alla pensione non è trasmissibile. Gli effetti si produco dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Sul fronte del beneficio (due mesi di accredito figurativo per ogni anno di servizio prestato dai disabili con il massimo di cinque anni di contribuzione convenzionale) previsto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) va registrata un'interpretazione restrittiva del ministero del Welfare sull'espressione legislativa «invalidi per qualsiasi causa». Tale criterio interpretativo ruota sulla previsione di percentualizzazione del grado di invalidità. Vengono in questo modo esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) e dei fondi sostitutivi per la cui concessione, secondo quanto comunica l'Inps con la circolare 92 del 16 maggio 2002,  non è prevista la percentualizzazione del grado di invalidità.

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

Invalidi: ridotti i destinatari per gli sconti della pensione

 

 

 

 

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati