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La
normativa sui trattamenti pensionistici di invalidità e
inabilità previdenziali (Inps) e assistenziali (invalidi
civili) è in continua evoluzione. A tal proposito l'Inps è
sceso in campo due volte per disciplinare la materia: nel
primo caso in senso favorevole agli interessati - disponendo
la possibilità, al raggiungimento dei requisiti, di
trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di
anzianità - e, nel secondo caso, in senso più restrittivo,
limitando cioè la maggiorazione del periodo lavorato alle
sole ipotesi di percentualizzazione dell'invalidità. Nel
primo caso l'Inps dovrà sostenere un costo di 84 milioni di
euro in quattro anni.
L'Inps
spiega che il titolare di pensione di invalidità, cioè il
trattamento di invalidità con decorrenza anteriore alla
legge 222 del 12 giugno 1984, è ammesso a domanda a
trasformare la pensione di invalidità in pensione di
anzianità o vecchiaia. Lo stesso discorso (trasformazione
in pensione di anzianità) vale per l'assegno di
invalidità. Per legge l'assegno di invalidità si trasforma
in pensione di vecchiaia al compimento dell'età
pensionabile.
La
trasformazione della categoria di pensione si può ottenere
solo presentando alla competente sede Inps la domanda. Può
verificarsi che i titolari di assegno di invalidità o
pensione di invalidità siano deceduti senza aver presentato
la domanda di trasformazione. In questo caso gli eredi non
possono sanare la situazione presentando la domanda in
sostituzione del pensionato deceduto. Il motivo per l'Inps
è molto semplice: rientrando tra i diritti della
personalità, il diritto alla pensione non è trasmissibile.
Gli effetti si produco dal 1° giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Sul
fronte del beneficio (due mesi di accredito figurativo per
ogni anno di servizio prestato dai disabili con il massimo
di cinque anni di contribuzione convenzionale) previsto
dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 (Finanziaria
2001) va registrata un'interpretazione restrittiva del
ministero del Welfare sull'espressione legislativa
«invalidi per qualsiasi causa». Tale criterio
interpretativo ruota sulla previsione di percentualizzazione
del grado di invalidità. Vengono in questo modo esclusi i
titolari di pensione o assegno di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei
lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
artigiani e commercianti) e dei fondi sostitutivi per la cui
concessione, secondo quanto comunica l'Inps con la circolare
92 del 16 maggio 2002, non è prevista la
percentualizzazione del grado di invalidità.
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DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
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