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CASALINGHE, ASSEGNI MODESTI E A 65 ANNI

 

Il nuovo Fondo di previdenza delle casalinghe, nato sulle ceneri del precedente Fondo di Mutualità, non sembra possa avere miglior fortuna. Considerando quando si versa, gli importi pensionistici non saranno esaltanti. Tanto che in molti casi la casalinga non potrà ottenere la pensione al compimento del 57° anno di età per il fatto che il relativo importo risulta inferiore all'ammontare dell'assegno sociale più il 20% (pari per il 2002 a € 5468,89) e dovrà attendere il 65° anno di età per vedersi corrispondere la pensione stessa.

 

L'Istituto di previdenza, con messaggio n. 26 del 7 giugno 2002, ha fornito una serie di esempi di liquidazione di questo tipo di pensione. L'Inps ricorda che nella prima fase di attuazione della legge che ha istituito il nuovo Fondo di previdenza tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 potranno versare entro quella stessa data anche i contributi per gli anni precedenti a partire dal 1997. Inoltre dal 1° gennaio 2001 i contributi versati al Fondo di previdenza per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'Irpef. Buona parte degli esempi fatti dall'Inps non corrispondono alla realtà della casalinga che, nella maggior parte dei casi, non possiede grandi ricchezze per cui potrà destinare al Fondo solo la contribuzione annua minima di € 309,87 (pari a 600mila lire). Con tale importo la casalinga dell'esempio dell'Inps, dopo cinque anni di contribuzione costante al compimento del 65° anno di età avrà una pensione annua maturata nel 2002 di € 107,03 (207.242 lire). La stessa casalinga se versa € 3.098,74 (6 milioni di lire) per ciascuno dei cinque anni, a  65 anni di età avrà 1.070,32 euro annui (2.072.419 lire). Per avere la pensione a 57 anni di età dovrà versare per ciascuno dei cinque anni € 20.541,77 (39.774.405 lire) e percepire 5.468,84 (10.529.280 lire).

 

Il nuovo Fondo è stato istituito dal decreto legislativo 565/96. Con decorrenza 1° gennaio 1997, la gestione Mutualità pensioni ha assunto la denominazione di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Transitano nel nuovo Fondo i soggetti già iscritti nella vecchia gestione utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati allora. Possono iscriversi al Fondo (l'iscrizione è volontaria) i soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni: svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di lavori non retribuiti in relazioni a responsabilità familiari; non prestazione di attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi; non risultare titolari di pensione diretta (vecchiaia, invalidità, anzianità). Possono, invece, iscriversi i titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità).

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

Fondo casalinghe: finalmente al via

 

 

 

 

 

 

 

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