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Si
apre il prossimo 1° luglio la terza finestra dell'anno 2002
per i lavoratori del settore privato e del pubblico impiego che hanno raggiunto determinati limiti di
età e di contribuzione. Essendo la pensione di anzianità
una prestazione a richiesta degli interessati con decorrenza
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda,
è fondamentale presentare quest'ultima entro il mese di
giugno se non si vuole rischiare di perdere un mese di
pensione. La finestra di luglio,
così come quella successiva del 1° ottobre, riserva una
triste sorpresa ai lavoratori interessati. Qualunque sia il
settore di attività, qualunque sia la qualifica lavorativa,
la pensione è riconosciuta solo se si hanno come minimo 57
anni di età, già compiuti o da compiere entro questo mese. Se si
hanno età inferiori non c'è nulla da fare, anche nelle
ipotesi in cui siano stati versati ai Fondi di previdenza più
di 35 anni di contributi.
Lavoratori
dipendenti
La
generalità dei lavoratori
dipendenti del settore privato potrà
approfittare della finestra di luglio nel caso abbia
raggiunto 35 anni di contributi e abbia compiuto 57 anni di
età entro il mese di marzo; chi, invece, sempre entro il
mese di marzo, è in possesso di almeno 37 anni di
contributi può andare in pensione a luglio anche se compie
il 57° anno entro il mese di giugno 2002.
I
lavoratori dipendenti del settore pubblico (stato, enti
locali, sanità, ospedali, ecc.) possono chiedere la
pensione con la finestra di luglio alle stesse condizioni
indicate per i colleghi del settore privato. In genere gli
interessati vanno in pensione con un'età inferiore di due
anni a quella richiesta al comparto privato, ma per le finestre di luglio ed
ottobre non sono previsti sconti.
Torneranno
in pensione con il minimo di 55 anni a partire dalla
finestra di gennaio 2003.
Lavoratori
precoci
I
cosiddetti lavoratori precoci, cioè tutti quei
lavoratori dipendenti che risultano iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per almeno un anno nell'età
compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di un effettivo
svolgimento di attività lavorativa, possono fruire della
finestra di luglio se hanno raggiunto 35 anni di contributi
entro marzo e 57 anni di età entro giugno.
Lavoratori
autonomi
I
requisiti richiesti ai lavoratori autonomi devono essere
invece stati raggiunti entro il 31 dicembre 2001. Se il
limite minimo dei contributi da raggiungere è sempre di 35
anni, l'età necessaria è invece un pò più alta rispetto
alle altre categorie di lavoratori, essendo necessari almeno
58 anni. Se non si è abbastanza "anziani" si può
andare in pensione qualora si possa vantare un bagaglio
contributivo di almeno 40 anni.
Il
calcolo dei contributi
Nel
calcolo dei 35 anni di anzianità contributiva richiesti,
equivalenti a 1820 contributi settimanali, non possono
essere presi in considerazione i contributi figurativi per
malattia e disoccupazione. Fanno eccezione quelli per il
trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai
lavoratori licenziati, quelli per il trattamento speciale di
disoccupazione agricola e pochi altri casi. Invece, nel
computo dei periodi utili per il requisito alternativo
costituito dalla maggiore anzianità contributiva si tiene
conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella
che, come abbiamo visto prima, non è utile per il diritto.
Non
si perde il diritto
Chi raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi
entro questo mese ma decide di non chiedere la pensione, non
perde il turno e non dovrà aspettare la prossima finestra
di ottobre. Potrà, infatti, chiedere la pensione ad agosto o
settembre, come meglio gli aggrada.
Insomma,
si applica il principio secondo cui, una volta raggiunto il
diritto ad aprire una certa finestra, si può andare in
pensione quando si vuole.
Per
chi continua a lavorare
La
legge finanziaria 2001 ha modificato le norme sul cumulo tra
pensione e redditi da lavoro. Il pensionato che decide di
impiegarsi in una nuova attività può cumulare totalmente
il reddito della pensione a quello derivante dall'attività
lavorativa, se la pensione è stata liquidata con almeno 40
anni di contributi. Diversamente, la pensione non è
cumulabile se il reddito è da lavoro dipendente mentre, in
caso di attività autonoma, si deve rinunciare al 30% della
quota di pensione che eccede il trattamento minimo (392,69
€ per il 2002), entro i limiti del 30% del reddito. Quando
il pensionato compie l'età prevista per il diritto alla
pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le
donne), si applica la disciplina del cumulo in vigore per i
pensionati di vecchiaia, ancora più favorevole in quanto le
pensioni di vecchiaia sono totalmente cumulabili con i
redditi sia da lavoro autonomo sia dipendente.
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