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PENSIONI DI ANZIANITà: DOMANDA ENTRO GIUGNO

 

Si apre il prossimo 1° luglio la terza finestra dell'anno 2002 per i lavoratori del settore privato e del pubblico impiego che hanno raggiunto determinati limiti di età e di contribuzione. Essendo la pensione di anzianità una prestazione a richiesta degli interessati con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, è fondamentale presentare quest'ultima entro il mese di giugno se non si vuole rischiare di perdere un mese di pensione. La finestra di luglio, così come quella successiva del 1° ottobre, riserva una triste sorpresa ai lavoratori interessati. Qualunque sia il settore di attività, qualunque sia la qualifica lavorativa, la pensione è riconosciuta solo se si hanno come minimo 57 anni di età, già compiuti o da compiere entro questo mese. Se si hanno età inferiori non c'è nulla da fare, anche nelle ipotesi in cui siano stati versati ai Fondi di previdenza più di 35 anni di contributi.

 

Lavoratori dipendenti

 

La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà approfittare della finestra di luglio nel caso abbia raggiunto 35 anni di contributi e abbia compiuto 57 anni di età entro il mese di marzo; chi, invece, sempre entro il mese di marzo, è in possesso di almeno 37 anni di contributi può andare in pensione a luglio anche se compie il 57° anno entro il mese di giugno 2002.

I lavoratori dipendenti del settore pubblico (stato, enti locali, sanità, ospedali, ecc.) possono chiedere la pensione con la finestra di luglio alle stesse condizioni indicate per i colleghi del settore privato. In genere gli interessati vanno in pensione con un'età inferiore di due anni a quella richiesta al comparto privato, ma per le finestre di luglio ed ottobre non sono previsti sconti. Torneranno in pensione con il minimo di 55 anni a partire dalla finestra di gennaio 2003.

 

Lavoratori precoci

 

I cosiddetti lavoratori precoci, cioè tutti quei lavoratori dipendenti che risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno nell'età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di un effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono fruire della finestra di luglio se hanno raggiunto 35 anni di contributi entro marzo e 57 anni di età entro giugno.

 

Lavoratori autonomi

 

I requisiti richiesti ai lavoratori autonomi devono essere invece stati raggiunti entro il 31 dicembre 2001. Se il limite minimo dei contributi da raggiungere è sempre di 35 anni, l'età necessaria è invece un pò più alta rispetto alle altre categorie di lavoratori, essendo necessari almeno 58 anni. Se non si è abbastanza "anziani" si può andare in pensione qualora si possa vantare un bagaglio contributivo di almeno 40 anni.

 

Il calcolo dei contributi

 

Nel calcolo dei 35 anni di anzianità contributiva richiesti, equivalenti a 1820 contributi settimanali, non possono essere presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. Fanno eccezione quelli per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai lavoratori licenziati, quelli per il trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi. Invece, nel computo dei periodi utili per il requisito alternativo costituito dalla maggiore anzianità contributiva si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto prima, non è utile per il diritto.

 

Non si perde il diritto

 

Chi raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi entro questo mese ma decide di non chiedere la pensione, non perde il turno e non dovrà aspettare la prossima finestra di ottobre. Potrà, infatti, chiedere la pensione ad agosto o settembre, come meglio gli aggrada. Insomma, si applica il principio secondo cui, una volta raggiunto il diritto ad aprire una certa finestra, si può andare in pensione quando si vuole.

 

Per chi continua a lavorare

 

La legge finanziaria 2001 ha modificato le norme sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Il pensionato che decide di impiegarsi in una nuova attività può cumulare totalmente il reddito della pensione a quello derivante dall'attività lavorativa, se la pensione è stata liquidata con almeno 40 anni di contributi. Diversamente, la pensione non è cumulabile se il reddito è da lavoro dipendente mentre, in caso di attività autonoma, si deve rinunciare al 30% della quota di pensione che eccede il trattamento minimo (392,69 € per il 2002), entro i limiti del 30% del reddito. Quando il pensionato compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), si applica la disciplina del cumulo in vigore per i pensionati di vecchiaia, ancora più favorevole in quanto le pensioni di vecchiaia sono totalmente cumulabili con i redditi sia da lavoro autonomo sia dipendente.

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