|
Il
difficile mosaico del diritto all'opzione per il sistema di
calcolo contributivo della pensione si è completato.
L'ultimo tassello è costituito dalla circolare Inps 108 del
7 giugno 2002 che ha fornito una serie di chiarimenti.
Convenienza
dell'opzione
Il
diritto di opzione nasce con la riforma Dini della
previdenza (legge 335/95). Optare
per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole sistema di calcolo contributivo significa poter
ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 57°
anno di età sia per gli uomini che per le donne. Se si
considera che nel sistema di calcolo retributivo l'uomo può
andare in pensione di vecchiaia a 65 anni e la donna a 60
anni, chi opta risparmia 8 anni se uomo o 3 anni se donna.
Ma ottiene una pensione più bassa rispetto a quella che
avrebbe avuto con il sistema retributivo. Quest'ultimo si
basa su due elementi: l'anzianità contributiva espressa in
percentuale e la retribuzione media annua pensionabile
ricavata attualmente per il settore privato dagli ultimi 5 anni per la determinazione della quota A della
pensione (contributi fino al 31 dicembre 1992) e 10 anni
per la quota B (contributi dal 1° gennaio 1993 fino al mese
precedente la decorrenza della pensione). Le differenze
negative in termini di importo pensionistico esistono con il
calcolo contributivo rispetto a quello retributivo. Se però
si tratta di una carriera retributiva piatta senza grandi
aumenti di retribuzioni soprattutto nell'arco degli ultimi
anni queste differenze tendono ad attenuarsi. Prima di
presentare la domanda di opzione, che è irrevocabile, è
bene richiedere all'ente previdenziale due schemi di calcolo
della liquidazione della pensione: l'uno con il sistema
retributivo e l'altro con quello retributivo (possibilità
disposta dall'articolo 69, comma 6, della legge 388/2000).
Opzione
a due vie
Riguardo
l'esercizio del diritto di opzione occorre distinguere due
situazioni. La prima riguarda quei lavoratori che hanno già
esercitato il diritto entro il 1° ottobre 2001. Nella
seconda rientrano i lavoratori (in possesso di un'anzianità
contributiva inferiore ai 18 anni entro il 31 dicembre 1995)
che eserciteranno questo diritto dopo il 1° ottobre 2001.
Le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001
dai lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi
al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. I lavoratori che
si trovano in entrambe le situazioni devono possedere
l'ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno
5 versati nel sistema contributivo. Per tale requisito sono
utili i periodi di contribuzione obbligatoria,
figurativa (servizio militare, gravidanza e puerperio,
ecc.), volontaria e da riscatto e ricongiunzione. In caso di
lavoratori in possesso di contributi nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle
gestioni dei lavoratori autonomi si considera tutta la
contribuzione maturata entro il 31 dicembre 1995.
Il
calcolo contributivo
In
questo sistema tutto ruota intorno al calcolo del montante
contributivo individuale accumulato in tutti gli anni di
vita lavorativa, opportunamente rivalutati dal tasso di
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL). Questo montante è dato dalla somma di due quote: una
per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre
1995; la seconda per i contributi maturati successivamente
al 31 dicembre 1995. La prima quota è quella che presenta
un calcolo specifico, strettamente legato all'esercizio del
diritto di opzione, mentre per la seconda si seguono le
regole stabilite per il sistema di calcolo esclusivamente
contributivo così come delineato nella legge 335/95.
|


|
DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
|