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CONTRIBUTIVO: L'OPZIONE SI FA DEFINITIVA

 

Il difficile mosaico del diritto all'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione si è completato. L'ultimo tassello è costituito dalla circolare Inps 108 del 7 giugno 2002 che ha fornito una serie di chiarimenti.

 

Convenienza dell'opzione

 

Il diritto di opzione nasce con la riforma Dini della previdenza (legge 335/95). Optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole sistema di calcolo contributivo significa poter ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 57° anno di età sia per gli uomini che per le donne. Se si considera che nel sistema di calcolo retributivo l'uomo può andare in pensione di vecchiaia a 65 anni e la donna a 60 anni, chi opta risparmia 8 anni se uomo o 3 anni se donna. Ma ottiene una pensione più bassa rispetto a quella che avrebbe avuto con il sistema retributivo. Quest'ultimo si basa su due elementi: l'anzianità contributiva espressa in percentuale e la retribuzione media annua pensionabile ricavata attualmente per il settore privato dagli ultimi 5 anni per la determinazione della quota A della pensione (contributi fino al 31 dicembre 1992) e 10 anni per la quota B (contributi dal 1° gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione). Le differenze negative in termini di importo pensionistico esistono con il calcolo contributivo rispetto a quello retributivo. Se però si tratta di una carriera retributiva piatta senza grandi aumenti di retribuzioni soprattutto nell'arco degli ultimi anni queste differenze tendono ad attenuarsi. Prima di presentare la domanda di opzione, che è irrevocabile, è bene richiedere all'ente previdenziale due schemi di calcolo della liquidazione della pensione: l'uno con il sistema retributivo e l'altro con quello retributivo (possibilità disposta dall'articolo 69, comma 6, della legge 388/2000).

 

Opzione a due vie

 

Riguardo l'esercizio del diritto di opzione occorre distinguere due situazioni. La prima riguarda quei lavoratori che hanno già esercitato il diritto entro il 1° ottobre 2001. Nella seconda rientrano i lavoratori (in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni entro il 31 dicembre 1995) che eserciteranno questo diritto dopo il 1° ottobre 2001. Le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001 dai lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. I lavoratori che si trovano in entrambe le situazioni devono possedere l'ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. Per tale requisito sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa (servizio militare, gravidanza e puerperio, ecc.), volontaria e da riscatto e ricongiunzione. In caso di lavoratori in possesso di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi si considera tutta la contribuzione maturata entro il 31 dicembre 1995.

 

Il calcolo contributivo

 

In questo sistema tutto ruota intorno al calcolo del montante contributivo individuale accumulato in tutti gli anni di vita lavorativa, opportunamente rivalutati dal tasso di variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL). Questo montante è dato dalla somma di due quote: una per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; la seconda per i contributi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. La prima quota è quella che presenta un calcolo specifico, strettamente legato all'esercizio del diritto di opzione, mentre per la seconda si seguono le regole stabilite per il sistema di calcolo esclusivamente contributivo così come delineato nella legge 335/95.

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