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I
pensionati che hanno percepito nel 2001 redditi derivanti da
lavoro autonomo, incumulabili parzialmente con la pensione,
devono dichiarare all'ente pensionistico, se non vogliono
correre il rischio di cadere nella rete delle sanzioni,
entro il 31 luglio 2002 (data di scadenza della
dichiarazione dei redditi ai fini Irpef relativi al 2001 e
cioè di Unico 2002) i redditi di lavoro autonomo non
cumulabili con la pensione. è
quanto ricorda l'Inps con il messaggio 191 del 26 giugno
2002. La dichiarazione definitiva (quella provvisoria si
basa sui redditi di lavoro autonomo che il pensionato
presume di percepire nell'anno considerato) riguardante i
titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2001,
soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i
redditi di lavoro autonomo conseguiti effettivamente
nell'anno 2001, deve essere presentata alla competente sede
Inps mediante il modello 503 Aut (sono
considerate valide anche le dichiarazioni rese senza
l'utilizzazione di tale modello) entro il 31 luglio 2002. L'importo
della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del
reddito (anche per l'attività lavorativa autonoma svolta
all'estero) si ottiene moltiplicando la misura della
trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi per
i quali spetta la pensione. Nel caso in cui il lavoro
autonomo sia stato svolto per parte dell'anno (circostanza
che deve risultare da idonea documentazione) la trattenuta
scatta per i mesi di produzione del reddito. I
titolari di pensione, anche se in possesso di redditi, non
devono presentare né la dichiarazione definitiva per i
redditi 2001 né quella provvisoria per i redditi del 2002
nei seguenti casi:
-
l'incumulabilità
della pensione con i redditi da lavoro autonomo o
dipendente non scatta nei confronti dei titolari di
pensione di vecchiaia e di anzianità, equiparata a
quella di vecchiaia (dal mese successivo al compimento
dell'età pensionabile) o per la pensione liquidata con
almeno 40 anni di contributi e per la pensione di
invalidità quando dall'attività di lavoro derivi un
reddito complessivo annuo non superiore all'importo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativo al corrispondente anno;
-
redditi
derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi
di reinserimento degli anziani in attività socialmente
utili promosse da enti locali e altre istituzioni
pubbliche e private (tali redditi, infatti, non
costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con
la pensione);
-
indennità
percepite per l'esercizio della funzione di giudice di
pace;
-
indennità
percepite dagli amministratori locali e tutte le
indennità comunque connesse a cariche pubbliche
elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i
componenti dei comitati regionali e quelle dei
parlamentari nazionali ed europei) non costituisco
redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
-
indennità
percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio
delle loro funzioni;
-
indennità
percepite dai pensionati che svolgono le funzioni di
giudice tributario, escluse dal divieto di cumulo come
da circolare Inps 20/2001.
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