Home > Terzaet@ News > Pensioni News > Archivio > Cumulo pensione-redditi, presentare la dichiarazione

 

 

 

CUMULO PENSIONE-REDDITI, PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

I pensionati che hanno percepito nel 2001 redditi derivanti da lavoro autonomo, incumulabili parzialmente con la pensione, devono dichiarare all'ente pensionistico, se non vogliono correre il rischio di cadere nella rete delle sanzioni, entro il 31 luglio 2002 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef relativi al 2001 e cioè di Unico 2002) i redditi di lavoro autonomo non cumulabili con la pensione. è quanto ricorda l'Inps con il messaggio 191 del 26 giugno 2002. La dichiarazione definitiva (quella provvisoria si basa sui redditi di lavoro autonomo che il pensionato presume di percepire nell'anno considerato) riguardante i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2001, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo conseguiti effettivamente nell'anno 2001, deve essere presentata alla competente sede Inps mediante il modello 503 Aut (sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza l'utilizzazione di tale modello) entro il 31 luglio 2002.

 

L'importo della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del reddito (anche per l'attività lavorativa autonoma svolta all'estero) si ottiene moltiplicando la misura della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi per i quali spetta la pensione. Nel caso in cui il lavoro autonomo sia stato svolto per parte dell'anno (circostanza che deve risultare da idonea documentazione) la trattenuta scatta per i mesi di produzione del reddito.

 

I titolari di pensione, anche se in possesso di redditi, non devono presentare né la dichiarazione definitiva per i redditi 2001 né quella provvisoria per i redditi del 2002 nei seguenti casi:

  • l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente non scatta nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, equiparata a quella di vecchiaia (dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile) o per la pensione liquidata con almeno 40 anni di contributi e per la pensione di invalidità quando dall'attività di lavoro derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno;

  • redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private (tali redditi, infatti, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione);

  • indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;

  • indennità percepite dagli amministratori locali e tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i componenti dei comitati regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituisco redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;

  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;

  • indennità percepite dai pensionati che svolgono le funzioni di giudice tributario, escluse dal divieto di cumulo come da circolare Inps 20/2001.

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

Pensioni: contributivo per tutti ed incentivi per «innalzare» l'età

 

 

 

 

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati