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Cambiano
le regole sui destinatari del beneficio di due mesi di
accredito figurativo per ogni anno di servizio prestato dai
disabili con il limite massimo di 5 anni come previsto dalla
Finanziaria per il 2001. è
quanto comunica l'Inps con la circolare n. 92 del 16 maggio
2002 a seguito del parere espresso dal ministero
dell'Economia e recepito dal ministero del Welfare circa
l'espressione legislativa "invalidi per qualsiasi
causa".
Nella
circolare l'Ente previdenziale precisa che per
l'attribuzione del beneficio della maggiorazione del periodo
lavorato entra decisamente in gioco la percentuale del
grado di invalidità. In pratica ne restano esclusi
i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei
lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
artigiani e commercianti) e dei fondi sostitutivi per la cui
concessione non è prevista la percentualizzazione del grado
di invalidità.
Dopo
il parere ministeriale, i soggetti destinatari del beneficio
sono:
-
i
sordomuti, in base all'articolo 1 della legge 381 del 26
maggio 1970;
-
gli
invalidi civili ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 74%;
-
gli
invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per
causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con
le amministrazioni statali o gli enti locali con
invalidità ascritta alle prime quattro categorie della
Tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con Dpr n. 915 del 23
dicembre 1978, come sostituita dalla tabella A allegata
al Dpr n. 834 del 30 dicembre 1981, e successive
modificazioni;
-
gli
invalidi del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 74% accertato dall'Inail o dall'Ipsema.
Per
ottenere il beneficio gli interessati o i loro
superstiti devono presentare una domanda corredata da
opportuna documentazione. Tale beneficio viene
attribuito limitatamente agli anni di servizio
effettivamente svolti nel periodo successivo al
riconoscimento della condizione di invalidità nella
misura stabilita dalla legge.
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DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
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