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INPDAP, CONTI IN SOSPESO PER 320MILA PENSIONATI

 

L'Inpdap corre ai ripari contro i maxi-ritardi nelle liquidazioni dei trattamenti pensionistici. Ogni ente previdenziale cerca di ovviare all'inconveniente: l'Inps, l'Istituto previdenziale del settore privato, ha escogitato la formula della "pensione subito" raggiungendo qualche risultato apprezzabile sul piano delle liquidazioni delle pensioni di vecchiaia. Non si può dire la stessa cosa per le liquidazioni dei supplementi e per le ricostruzioni delle pensioni, per i quali si registrano ritardi quantificabili in diversi anni.

Ora anche l'Inpdap, il polo previdenziale del settore pubblico, si sta organizzando per snellire le procedure per il tempestivo pagamento della pensione definitiva. Oggi i dipendenti pubblici che cessano dal servizio devono attendere anni e anni per la pensione definitiva. Tant'è che l'arretrato si aggira intorno alle 320mila pratiche (120mila per enti locali e scuola e almeno 200mila per le amministrazioni statali cioè ministeriali e militari). In ogni caso si tratta di ritardi che riguardano la trasformazione delle pensioni dei pubblici dipendenti da provvisoria a definitiva. Nell'ordinamento previdenziale pubblico esiste, infatti, a differenza degli altri ordinamenti (Inps, Inpdai e così via), questa caratteristica: la pensione provvisoria viene liquidata in tempi ragionevoli nella misura di circa il 90% di quella corrispondente alla definitiva e solo successivamente arriva il trattamento definitivo.

 

Doppio calcolo

 

L'Inpdap prevede al calcolo definitivo delle pensioni sulla base della documentazione fornita dai datori di lavoro per i dipendenti dei seguenti organismi:

  • regioni, province, comuni, comunità montane, insegnanti comunali, ufficiali giudiziari, dipendenti Asl, ecc.;

  • personale della scuola;

  • alcuni organismi statali (Ist. superiore di sanità, Agenzia per il territorio, Ag. del demanio, Ist. di astrofisica, Consiglio superiore della magistratura, Ente tabacchi, ecc.).

Per i dipendenti dei ministeri, per i militari e per altri organismi, l'Inpdap si limita solo al pagamento delle pensioni, che vengono liquidate definitivamente ancora dalle amministrazioni di appartenenza. I provvedimenti con il calcolo definitivo della pensione transitano poi da un apposito Centro dell'Inpdap cui spetta il completamento della procedura di calcolo con l'attribuzione delle detrazioni fiscali, dei trattamenti di famiglia e delle modalità di pagamento. Tra la comunicazione del provvedimento del calcolo definitivo della pensione e il pagamento trascorre un determinato lasso di tempo. Si tratta di una serie di tempi morti - fa notare l'Inpdap - destinati a essere eliminati soprattutto con la costruzione della banca dati unificata e l'introduzione di un nuovo sistema informativo finalizzato all'unificazione di tutte le procedure.

 

Indebiti pensionistici

 

Il doppio calcolo può comportare anche dei debiti dal conguaglio tra la pensione provvisoria assegnata dagli enti-datori di lavoro e quella definitiva liquidata dalle strutture periferiche dell'Inpdap. In proposito (informativa Inpdap 13 del 14/2/02) è emerso che i provvedimenti di addebito emessi dalle sedi periferiche dell'Inpdap non sono sufficientemente chiari e motivati. In altri termini, non derivano in modo chiaro e inequivocabile, i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l'importo della pensione definitiva è risultato inferiore a quello della pensione provvisoria precedentemente liquidata.I criteri seguiti dalla pubblica amministrazione devono essere improntati al buon andamento dell'azione amministrativa, alla trasparenza e alla possibilità di eliminazione di qualsiasi eventuale possibile "contenzioso". Questo comporta che le sedi Inpdap devono preoccuparsi di motivare i provvedimenti di indebito pensionistico in modo dettagliato e completo. 

La materia dei debiti scaturenti dal conguaglio tra la pensione provvisoria e la definitiva è regolata dall'articolo 8 del Dpr 538/86. Questa norma stabilisce che, al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione deve rifondere le somme indebitamente corrisposte salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

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