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L'Inpdap corre ai ripari contro i maxi-ritardi nelle liquidazioni dei trattamenti
pensionistici. Ogni ente previdenziale cerca di ovviare
all'inconveniente: l'Inps, l'Istituto previdenziale del settore
privato, ha
escogitato la formula della "pensione subito"
raggiungendo qualche risultato apprezzabile sul piano
delle liquidazioni delle pensioni di vecchiaia. Non si
può dire la stessa cosa per le liquidazioni dei supplementi
e per le ricostruzioni delle pensioni, per i quali si
registrano ritardi quantificabili in diversi anni.
Ora
anche l'Inpdap, il polo previdenziale del settore pubblico, si sta
organizzando per snellire le procedure per il tempestivo pagamento della pensione definitiva. Oggi i
dipendenti pubblici che cessano dal servizio devono
attendere anni e anni per la pensione definitiva. Tant'è
che l'arretrato si aggira intorno alle 320mila pratiche
(120mila per enti locali e scuola e almeno 200mila per le
amministrazioni statali cioè ministeriali e militari). In
ogni caso si tratta di ritardi che riguardano la
trasformazione delle pensioni dei pubblici dipendenti da
provvisoria a definitiva. Nell'ordinamento previdenziale
pubblico esiste, infatti, a differenza degli altri
ordinamenti (Inps, Inpdai e così via), questa
caratteristica: la pensione provvisoria viene liquidata in
tempi ragionevoli nella misura di circa il 90% di quella
corrispondente alla definitiva e solo successivamente arriva
il trattamento definitivo.
Doppio
calcolo
L'Inpdap
prevede al calcolo definitivo delle pensioni sulla base della documentazione
fornita dai datori di lavoro per i
dipendenti dei seguenti organismi:
-
regioni,
province, comuni, comunità montane, insegnanti
comunali, ufficiali giudiziari, dipendenti Asl, ecc.;
-
personale
della scuola;
-
alcuni
organismi statali (Ist. superiore di sanità, Agenzia
per il territorio, Ag. del demanio, Ist. di astrofisica,
Consiglio superiore della magistratura, Ente tabacchi,
ecc.).
Per
i dipendenti dei ministeri, per i militari e per altri
organismi, l'Inpdap si limita solo al pagamento delle
pensioni, che vengono liquidate definitivamente ancora dalle
amministrazioni di appartenenza. I provvedimenti con il
calcolo definitivo della pensione transitano poi da un
apposito Centro dell'Inpdap cui spetta il completamento
della procedura di calcolo con l'attribuzione delle
detrazioni fiscali, dei trattamenti di famiglia e delle
modalità di pagamento. Tra
la comunicazione del provvedimento del calcolo definitivo
della pensione e il pagamento trascorre un determinato lasso
di tempo. Si tratta di una serie di tempi morti - fa notare
l'Inpdap - destinati a essere eliminati soprattutto con la
costruzione della banca dati unificata e l'introduzione di
un nuovo sistema informativo finalizzato all'unificazione di
tutte le procedure.
Indebiti pensionistici
Il
doppio calcolo può
comportare anche dei debiti dal conguaglio tra la pensione
provvisoria assegnata dagli enti-datori di lavoro e quella
definitiva liquidata dalle strutture periferiche dell'Inpdap.
In proposito (informativa Inpdap 13 del 14/2/02) è emerso
che i provvedimenti di addebito emessi dalle sedi
periferiche dell'Inpdap non sono sufficientemente chiari e
motivati. In altri termini, non derivano in modo chiaro e
inequivocabile, i presupposti di fatto e di diritto in base
ai quali l'importo della pensione definitiva è risultato
inferiore a quello della pensione provvisoria
precedentemente liquidata.I criteri seguiti dalla pubblica
amministrazione devono essere improntati al buon andamento
dell'azione amministrativa, alla trasparenza e alla
possibilità di eliminazione di qualsiasi eventuale
possibile "contenzioso". Questo
comporta che le sedi Inpdap devono preoccuparsi di motivare
i provvedimenti di indebito pensionistico in modo
dettagliato e completo.
La
materia dei debiti scaturenti dal conguaglio tra la pensione
provvisoria e la definitiva è regolata dall'articolo 8 del
Dpr 538/86. Questa norma stabilisce che, al di fuori
dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, l'ente
responsabile della comunicazione deve rifondere le somme
indebitamente corrisposte salvo rivalsa verso l'interessato
medesimo.
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DALL'ARCHIVIO
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