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DISABILI CIVILI: PROVVIDENZE ECONOMICHE 

PIù ELEVATE NEL 2002

 

Assegni di importo più elevato, per l'anno 2002, a favore dei disabili civili (invalidi civili, ciechi e sordomuti). L'aumento è stato determinato dal ministero dell'Interno con il decreto del 4 febbraio 2002. Nel 2001 si è assistito al passaggio delle provvidenze economiche alla competenza delle Regioni a statuto ordinario, ma il pagamento continua ad essere effettuato dall'Inps. Gli importi mensili degli assegni assistenziali con effetto dal 1° gennaio 2002 corrispondono a: 

 

TIPO DI ASSEGNO IMPORTO MENSILE (EURO)
Pensione di inabilità per gli invalidi civili 218,65
Assegno mensile per gli invalidi civili parziali 218,65
Indennità mensile di frequenza per i minori invalidi civili 218,65
Pensione per i ciechi civili assoluti non ricoverati 236,45
Pensione per i ciechi civili assoluti ricoverati 218,65
Pensione per i ciechi civili ventesimisti (residuo fino a 1/20) 218,65
Assegno a vita per i ciechi civili decimisti (residuo fino a 1/10) 162,24
Pensione per i sordomuti 218,65

 

Gli importi mensili, sempre per l'anno 2002, di alcune indennità specifiche, erogate indipendentemente dalle condizioni economiche ma solo per la minorazione, sono:

- indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, pari a 426,09 €;

- indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, di 619,85 €;

- indennità di comunicazione per i sordomuti, di 174,35 €;

- speciale indennità per i ciechi ventesimisti, di 111,42 €.

 

Per ottenere le provvidenze economiche previste dalla legge i disabili interessati non devono superare i seguenti limiti di reddito:

- 12.796,09 € annui per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili totali e ai sordomuti;

- 3.755,83 € annui per il diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati e invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

- 6151,97 € annui per il diritto all'assegno  a vita ai ciechi civili decimisti.

 

L'articolo 70 della legge 388/2000 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza con età inferiore ai 65 anni, una maggiorazione di 10,33 € mensili per tredici mensilità. Tale maggiorazione scatta alle seguenti condizioni:

- la persona sola non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione (limite di reddito personale pari, per il 2002 a 4.691,70 €);

- la persona coniugata non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore al predetto limite di reddito personale, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (limite di reddito cumulatativo pari per l'anno 2002 a 9.796,67 €).

 

La Finanziaria per il 2002 ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2002, l'incremento mensile per 13 mensilità della maggiorazione sociale fino a garantire un reddito proprio (tra pensione e incremento) pari a 516,46 € nei confronti dei soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 222/1984.

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

Invalidi in pensione cinque anni prima

 

 

 

 

 

 

 

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