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Assegni
di importo più elevato, per l'anno 2002, a favore dei
disabili civili (invalidi civili, ciechi e sordomuti).
L'aumento è stato determinato dal ministero dell'Interno
con il decreto del 4 febbraio
2002. Nel
2001 si è assistito al passaggio delle provvidenze
economiche alla competenza delle Regioni a statuto
ordinario, ma il pagamento continua ad essere effettuato
dall'Inps. Gli
importi mensili degli assegni assistenziali con effetto dal
1° gennaio 2002 corrispondono a:
| TIPO DI
ASSEGNO |
IMPORTO
MENSILE (EURO) |
| Pensione di inabilità
per gli invalidi civili |
218,65 |
| Assegno mensile per gli
invalidi civili parziali |
218,65 |
| Indennità mensile di
frequenza per i minori invalidi civili |
218,65 |
| Pensione per i ciechi
civili assoluti non ricoverati |
236,45 |
| Pensione per i ciechi
civili assoluti ricoverati |
218,65 |
| Pensione
per i ciechi civili ventesimisti (residuo fino a
1/20) |
218,65 |
| Assegno
a vita per i ciechi civili decimisti (residuo fino a
1/10) |
162,24 |
| Pensione
per i sordomuti |
218,65 |
Gli
importi mensili, sempre per l'anno 2002, di alcune
indennità specifiche, erogate indipendentemente dalle
condizioni economiche ma solo per la minorazione, sono:
-
indennità di accompagnamento per gli invalidi civili
totali, pari a 426,09 €;
-
indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti,
di 619,85 €;
-
indennità di comunicazione per i sordomuti, di 174,35 €;
-
speciale indennità per i ciechi ventesimisti, di 111,42
€.
Per
ottenere le provvidenze economiche previste dalla legge i
disabili interessati non devono superare i seguenti limiti
di reddito:
-
12.796,09 € annui per il diritto alla pensione spettante
ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai
mutilati e invalidi civili totali e ai sordomuti;
-
3.755,83 € annui per il diritto all'assegno mensile
spettante ai mutilati e invalidi civili parziali e
all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori
invalidi civili;
-
6151,97 € annui per il diritto all'assegno a vita ai
ciechi civili decimisti.
L'articolo
70 della legge 388/2000 riconosce, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, a favore di invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti, titolari di pensione, di assegno di invalidità o
di indennità mensile di frequenza con età inferiore ai 65
anni, una maggiorazione di 10,33 € mensili per tredici
mensilità. Tale maggiorazione scatta alle seguenti
condizioni:
-
la persona sola non deve possedere redditi propri per un
importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo
dell'assegno sociale e della maggiorazione (limite di
reddito personale pari, per il 2002 a 4.691,70 €);
-
la persona coniugata non deve possedere redditi propri per
un importo pari o superiore al predetto limite di reddito
personale, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della
maggiorazione e dell'importo annuo del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (limite di reddito cumulatativo pari per l'anno
2002 a 9.796,67 €).
La
Finanziaria per il 2002 ha stabilito, con decorrenza 1°
gennaio 2002, l'incremento mensile per 13 mensilità della
maggiorazione sociale fino a garantire un reddito proprio
(tra pensione e incremento) pari a 516,46 € nei confronti
dei soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che
risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili
assoluti titolari di pensione o che siano titolari di
pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge
222/1984.
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