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Nessuna
imposta fiscale sugli adeguamenti delle pensioni più basse
a 516,46 euro mensili. I beneficiari degli aumenti previsti
dalla Finanziaria 2002 non corrono, quindi, il rischio di
vedere vanificato il beneficio concesso all'atto del
pagamento delle imposte.
Questo,
in effetti, era il rischio che si poteva correre se
l'aumento deciso avesse inciso sul trattamento
pensionistico. In tal caso, infatti, sarebbe scattato il
prelievo Irpef anche sui redditi che in precedenza erano
esclusi. Si sarebbero avute, in pratica, delle vere e
proprie penalizzazioni fiscali. Con l'aumento a 516,46 euro
mensili, infatti, le pensioni più basse - fino allo scorso
2001 esenti da imposta - sarebbero entrate nel primo
scaglione di reddito e avrebbero dovuto lasciare ogni mese
ai fini Irpef il 19% della quota superiore al limite di
946mila lire (488,57 euro).
Ma
così non è stato. Il legislatore ha, infatti, scelto di
aumentare non la pensione in sé, quanto piuttosto la
maggiorazione sociale prevista dall'articolo 1 della legge
544/88 che è esclusa espressamente (articolo 3 della legge
449/98) dai redditi fiscalmente rilevanti. Di conseguenza
l'aumento del trattamento pensionistico a 516,46 euro al
mese non può in nessun caso far scattare lo scaglione Irpef. Pertanto
non può essere il timore che ciò si verifichi ad impedire
ai potenziali interessati a non inviare all'Inps i redditi
richiesti per beneficiare dell'adeguamento previsto
dall'ultima Finanziaria. Un adeguamento che, sebbene a
rilento, procede anche in questi giorni. All'Istituto
previdenziale stanno affluendo numerose autodichiarazioni
reddituali, ma difficilmente potrà riguardare tutti i 2,2
milioni di pensionati stimati in origine.
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DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
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