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La
pensione e l'assegno di invalidità possono essere
trasformati, a richiesta degli interessati, rispettivamente in pensione di anzianità e di vecchiaia la prima, in
pensione di anzianità il secondo. Tale norma, stabilita da
alcune sentenze della Corte di Cassazione, è applicabile
anche ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo e dei
soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici.
In applicazione da quanto stabilito da tali sentenze, possono
essere accolte (in presenza dei relativi requisiti di
contribuzione e di assicurazione):
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le
domande di pensione di anzianità a carico del
Fondo Volo e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri,
Elettrici e Telefonici presentate da titolari di
assegno di invalidità a carico di tali Fondi;
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le
domande di pensione di vecchiaia a carico dei
soppressi Fondi Elettrici e Telefonici presentate da
titolari di pensione di invalidità a carico di
tali Fondi (i periodi di godimento della pensione di
invalidità non sono utili ai fini del diritto
alla pensione di vecchiaia);
non
possono essere accolte:
-
le
domande di pensione di anzianità presentate da titolari
di pensione di invalidità a carico dei soppressi
Fondi Elettrici e Telefonici, in quanto la cessazione
dal servizio era espressamente stabilita quale
condizione necessaria per la liquidazione della pensione
di invalidità e non era, pertanto, consentita la rioccupazione
alle dipendenze delle aziende elettriche e
telefoniche;
-
le
domande di trasformazione del titolo pensionistico
presentate dagli eredi in quanto il diritto a
pensione, rientrando tra i diritti della personalità,
non è trasmissibile.
Anche
per i pensionati dei Fondi in esame è prevista, al
compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia,
la trasformazione, sempre in presenza dei relativi
requisiti, dell'assegno di invalidità in pensione di
vecchiaia.
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DALL'ARCHIVIO
DI TERZAET@.COM
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