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Divieto
di cumulo pensione-reddito meno rigido a partire dall'anno
2003. Il disegno di legge Finanziaria prevede, infatti, dal
1° gennaio prossimo il cumulo totale delle pensioni di
anzianità liquidate con almeno 37 anni di contributi e 58
anni di età con i redditi sia da lavoro dipendente che da
lavoro autonomo. I requisiti (37 anni di contribuzione e 58
anni di età) devono esistere all'atto del pensionamento, ma
la norma - ha specificato il ministro Maroni - potrà essere
modificata anche a favore dei pensionati che raggiungono
quei requisiti.
Ad
esempio, un titolare di pensione di anzianità liquidata,
sulla base di 37 anni di contributi e con 58 anni di età,
con decorrenza 1° ottobre 2001, potrà cumulare totalmente
i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, con
effetto dal 1° gennaio 2003.
Viceversa
il titolare di una pensione di anzianità liquidata, sulla
base di 37 anni di contributi e 57 anni di età, con
decorrenza 1° luglio 2001, non potrà cumulare totalmente
la pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo,
per il semplice motivo che il pensionato ha compiuto i 58
anni di età successivamente alla data di decorrenza della
pensione.
Ciò
significa che per il pensionato di anzianità, liquidata con
meno di 37 anni di contributi e con età inferiore ai 58
anni, continuano a valere le norme dell'incumulabilità
totale con i redditi di lavoro dipendente e di quella
parziale con i redditi di lavoro autonomo. Tale situazione
di incumulabilità durerà fino a quando il titolare della
pensione di anzianità non compirà l'età per la pensione
di vecchiaia, ossia 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne.
L'incumulabilità
parziale è pari al 30% dell'importo eccedente la pensione
meno l'ammontare del trattamento minimo pensionistico o, se
più favorevole, del 30% dei compensi di lavoro autonomo.
Ipotizziamo un titolare di pensione di anzianità, liquidata
con un'anzianità contributiva pari a 36 anni, con
decorrenza 1° gennaio 2002, di importo annuo lordo di
25.822,84 euro. In questa ipotesi la quota incumulabile con
i redditi da lavoro autonomo è di 6.215,36 euro. Ecco come
si arriva a questa cifra: 25.822,84 euro (importo annuo
lordo della pensione di anzianità) meno 5.104,97 euro
(importo annuo definitivo del minimo di pensione nel 2002)
uguale 20.717,87 euro per 30% uguale a 6.215,36. Questo
significa che, se il pensionato dell'esempio nel 2002 ha
percepito 10.329,14 euro di reddito di lavoro autonomo, la
trattenuta sarà pari a 3.098,74 euro, cioè il 30% di
10.329,14 e non 6.215,36 euro (quota pensionistica
incumulabile), mentre se ha percepito 30.987,41 dà un
importo superiore (9.296,23 euro) alla quota incumulabile
(6.215,36 euro). In altri termini, questo limite (30% del
reddito di lavoro autonomo) scatta quando è di importo
inferiore alla quota incumulabile.
L'importo
della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del
reddito (anche per attività lavorativa autonoma svolta
all'estero) si ottiene moltiplicando la misura della
trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi per
i quali spetta la pensione. Se il lavoro autonomo è stato
svolto solo per una parte dell'anno (circostanza che deve
risultare da idonea documentazione) la trattenuta scatta per
i mesi di produzione del reddito.
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