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CUMULO PENSIONE-REDDITO: DAL 2003 DIVIETO MENO RIGIDO

 

Divieto di cumulo pensione-reddito meno rigido a partire dall'anno 2003. Il disegno di legge Finanziaria prevede, infatti, dal 1° gennaio prossimo il cumulo totale delle pensioni di anzianità liquidate con almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età con i redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo. I requisiti (37 anni di contribuzione e 58 anni di età) devono esistere all'atto del pensionamento, ma la norma - ha specificato il ministro Maroni - potrà essere modificata anche a favore dei pensionati che raggiungono quei requisiti.

 

Ad esempio, un titolare di pensione di anzianità liquidata, sulla base di 37 anni di contributi e con 58 anni di età, con decorrenza 1° ottobre 2001, potrà cumulare totalmente i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, con effetto dal 1° gennaio 2003.

 

Viceversa il titolare di una pensione di anzianità liquidata, sulla base di 37 anni di contributi e 57 anni di età, con decorrenza 1° luglio 2001, non potrà cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, per il semplice motivo che il pensionato ha compiuto i 58 anni di età successivamente alla data di decorrenza della pensione.

 

Ciò significa che per il pensionato di anzianità, liquidata con meno di 37 anni di contributi e con età inferiore ai 58 anni, continuano a valere le norme dell'incumulabilità totale con i redditi di lavoro dipendente e di quella parziale con i redditi di lavoro autonomo. Tale situazione di incumulabilità durerà fino a quando il titolare della pensione di anzianità non compirà l'età per la pensione di vecchiaia, ossia 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

 

L'incumulabilità parziale è pari al 30% dell'importo eccedente la pensione meno l'ammontare del trattamento minimo pensionistico o, se più favorevole, del 30% dei compensi di lavoro autonomo. Ipotizziamo un titolare di pensione di anzianità, liquidata con un'anzianità contributiva pari a 36 anni, con decorrenza 1° gennaio 2002, di importo annuo lordo di 25.822,84 euro. In questa ipotesi la quota incumulabile con i redditi da lavoro autonomo è di 6.215,36 euro. Ecco come si arriva a questa cifra: 25.822,84 euro (importo annuo lordo della pensione di anzianità) meno 5.104,97 euro (importo annuo definitivo del minimo di pensione nel 2002) uguale 20.717,87 euro per 30% uguale a 6.215,36. Questo significa che, se il pensionato dell'esempio nel 2002 ha percepito 10.329,14 euro di reddito di lavoro autonomo, la trattenuta sarà pari a 3.098,74 euro, cioè il 30% di 10.329,14 e non 6.215,36 euro (quota pensionistica incumulabile), mentre se ha percepito 30.987,41 dà un importo superiore (9.296,23 euro) alla quota incumulabile (6.215,36 euro). In altri termini, questo limite (30% del reddito di lavoro autonomo) scatta quando è di importo inferiore alla quota incumulabile.

L'importo della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del reddito (anche per attività lavorativa autonoma svolta all'estero) si ottiene moltiplicando la misura della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi per i quali spetta la pensione. Se il lavoro autonomo è stato svolto solo per una parte dell'anno (circostanza che deve risultare da idonea documentazione) la trattenuta scatta per i mesi di produzione del reddito. 

DALL'ARCHIVIO DI TERZAET@.COM


 

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