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A
seguito dell'aumento del 2,7% dell'indice dei prezzi per le
famiglie di operai e impiegati, sono stati rivalutati gli
importi dei contributi volontari per il 2002. Di
conseguenza l'importo minimo imponibile della retribuzione
settimanale, sulla quale vengono calcolati i contributi
volontari per i lavoratori dipendenti, è pari
a € 157,08 per l'anno 2002. Sono aumentate anche le
aliquote contributive per il calcolo dell'importo dei
contributi per i lavoratori agricoli dipendenti,
nella percentuale dello 0,70%. Pertanto l'aliquota da
applicare è del 21,57% per coloro che sono stati
autorizzati prima del 31 dicembre 1995 mentre, per le
autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data,
l'aliquota è pari al 23,07%.
Per
i lavoratori autonomi i contributi sono
mensili e sono calcolati su fasce di reddito stabilite ogni
anno dalla legge, alle quali si applicano le aliquote
contributive che sono, rispettivamente, del 16,60% e 13,60%
per gli artigiani e per i loro collaboratori di età
inferiore a 21 anni e del 16,99% e 13,99% per i commercianti
e per i collaboratori di età inferiore a 21 anni.
L'importo dei contributi volontari da versare da artigiani e
commercianti è determinato dall'INPS in base alla media del
reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi
trentasei mesi di contribuzione (tre anni).
Invece
per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
il contributo è calcolato in base alla media settimanale
dei redditi degli ultimi tre anni, ossia delle ultime 156
settimane di lavoro. Per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni i contributi sono settimanali e calcolati su classi
di reddito settimanali stabilite ogni anno dalla legge.
Per
gli iscritti alla Gestione separata
(collaboratori coordinati e continuativi, liberi
professionisti ecc.) l'aliquota contributiva per il calcolo
dei contributi volontari è pari al 13,50%.
L'autorizzazione
I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire ai
lavoratori che hanno cessato l'attività di aumentare il
numero dei contributi per raggiungere il diritto a pensione.
Per
i lavoratori dipendenti l'autorizzazione si può
ottenere quando siano stati versati:
-
5
anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
-
3
anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda
di autorizzazione (per gli operai agricoli 279
contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi
giornalieri per le donne ed i giovani e 65 contributi
settimanali per coloro che sono occupati esclusivamente
in lavorazioni che si compiono annualmente, in
determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi, 156
contributi settimanali per i collaboratori domestici).
Possono
essere autorizzati alla prosecuzione volontaria:
La
legge ha esteso la possibilità di essere autorizzati anche:
-
a
coloro che fruiscono dell'astensione facoltativa dal
lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino;
-
a
coloro che fruiscono di permessi per allattamento;
-
a
coloro che fruiscono di periodi di assenza per malattia
del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Gli
interessati possono versare i contributi volontari per
integrare la contribuzione figurativa prevista per tali
periodi. L'importo del contributo volontario, per i
lavoratori dipendenti, è determinato applicando l'aliquota
contributiva prevista, per ciascun anno e per ciascuna
categoria, alla retribuzione percepita nell'anno precedente
la data di presentazione della domanda.
Per
i lavoratori autonomi l'autorizzazione si può
ottenere quando siano stati versati:
-
5
anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
-
3
anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda
di autorizzazione per artigiani e commercianti;
-
279
contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi
giornalieri per le donne e i giovani nei cinque anni
precedenti la domanda di autorizzazione per coltivatori
diretti, mezzadri e coloni;
-
un
anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda
per gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori
coordinati e continuativi, venditori porta a porta,
liberi professionisti senza cassa di categoria).
I
contributi si versano trimestralmente entro il trimestre
successivo a quello cui si riferiscono. Il prossimo
appuntamento con l'INPS è per il 30 settembre 2002.
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