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AUMENTANO DEL 2,4% LE PENSIONI DEL 2003

 

Dal 1° gennaio 2003 le pensioni aumentano del 2,4%. L'aumento sulle pensioni si applica ogni anno in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT. La variazione percentuale è applicata in via provvisoria, in attesa che l'ISTAT comunichi l'aumento definitivo. L'INPS ha così calcolato l'importo del trattamento minimo delle pensioni (al quale sono legati anche i tetti di reddito che fissano il diritto per ottenere la pensione ai superstiti e l'assegno di invalidità), della pensione sociale e dell'assegno sociale. 

 

Gli importi 2003

 

Per il nuovo anno il trattamento minimo mensile per le pensioni spettanti ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi è di 402,12 , la pensione sociale è di 295,85 € al mese e l'assegno sociale è di 358,99 € mensili.

 

Il trattamento minimo

 

Al lavoratore che ha raggiunto i requisiti di età e di contribuzione e chiede la pensione, può capitare che dal calcolo dei contributi venga fuori una pensione talmente bassa da non garantire il minimo vitale. In questo caso subentra lo Stato che, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato l'importo della pensione "integrata" al minimo, cioè un importo aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita ogni anno dalla legge, il "trattamento minimo", appunto. Il trattamento minimo viene corrisposto al pensionato per tredici mensilità. Per determinare il diritto al minimo di pensione, la legge prevede il controllo sia dei redditi personali del pensionato sia di quelli cumulati con il coniuge. Entrambi non devono superare determinati limiti.  Nel 2003 l'integrazione al minimo:

  • Spetta alle persone non coniugate o legalmente separate che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo inferiore a 10.455,12 € (due volte l'importo annuo della pensione minima INPS, calcolato sull'importo del mese di gennaio).

  • Spetta alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggono: 1. redditi propri per un importo non superiore a  10.455,12 €; 2. redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a 20.910,24 (pari a quattro volte l'importo annuo della pensione minima INPS).

I redditi del coniuge influiscono sul minimo anche secondo la decorrenza della pensione:

  • per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994 ai fini dell'integrazione al minimo si considera solo il reddito del pensionato;

  • per le pensioni con decorrenza nel 1994 si tiene conto sia dei redditi del titolare che del coniuge che cumulati devono essere inferiori a cinque volte l'importo annuo del trattamento minimo. Per il 2003 l'importo cumulato è di € 26.137,80;

  • per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a quattro volte la pensione minima. Per il 2003 è di € 20.910,24.

Da ricordare

 
Con l'aumento del trattamento minimo, subiscono alcune variazioni anche i limiti di reddito per ottenere la pensione ai superstiti e l'assegno ordinario di invalidità, per i pensionati che oltre alla pensione hanno redditi da lavoro. Nelle tabelle seguenti sono riportati i nuovi limiti di reddito, superati i quali sono applicate le riduzioni di legge sulla pensione: 

 

Pensione ai superstiti

Riduzioni

Misura dei redditi

25% Se il pensionato, oltre alla pensione, ha un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2003 è pari a € 15.682,68
40% Se il pensionato, oltre alla pensione, ha un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2003 è pari a € 20.910,24
50% Se il pensionato, oltre alla pensione, ha un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2003 è pari a € 26.137,80

Assegno di invalidità

Riduzioni Misura dei redditi
25% Se il pensionato, oltre all'assegno, ha un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo, che per il 2003 è pari a € 20.910,24
50% Se il pensionato, oltre all'assegno, ha un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo, che per il 2003 è pari a € 26.137,80

 

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