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Dal 1° gennaio 2003 le
pensioni aumentano del 2,4%. L'aumento sulle pensioni si
applica ogni anno in base alle variazioni del costo della
vita accertate dall'ISTAT. La variazione percentuale è
applicata in via provvisoria, in attesa che l'ISTAT
comunichi l'aumento definitivo. L'INPS ha così calcolato
l'importo del trattamento minimo delle pensioni (al quale
sono legati anche i tetti di reddito che fissano il diritto
per ottenere la pensione ai superstiti e l'assegno di
invalidità), della pensione sociale e dell'assegno sociale.
Gli importi 2003
Per il nuovo anno il
trattamento minimo mensile per le pensioni spettanti ai
lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi è di
402,12 €, la pensione sociale è di 295,85 €
al mese e l'assegno sociale è di 358,99 € mensili.
Il trattamento minimo
Al lavoratore che ha raggiunto
i requisiti di età e di contribuzione e chiede la pensione,
può capitare che dal calcolo dei contributi venga fuori una
pensione talmente bassa da non garantire il minimo vitale.
In questo caso subentra lo Stato che, tramite l'INPS,
corrisponde al pensionato l'importo della pensione
"integrata" al minimo, cioè un importo aumentato fino a
raggiungere una cifra stabilita ogni anno dalla legge, il
"trattamento minimo", appunto. Il trattamento minimo viene
corrisposto al pensionato per tredici mensilità. Per
determinare il diritto al minimo di pensione, la legge
prevede il controllo sia dei redditi personali del
pensionato sia di quelli cumulati con il coniuge. Entrambi
non devono superare determinati limiti. Nel 2003
l'integrazione al minimo:
-
Spetta alle persone non
coniugate o legalmente separate che posseggono redditi
propri assoggettabili all'IRPEF per un importo inferiore a
10.455,12 € (due volte l'importo annuo della
pensione minima INPS, calcolato sull'importo del mese di
gennaio).
-
Spetta alle persone
coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che
posseggono: 1. redditi propri per un importo non superiore
a 10.455,12 €; 2. redditi cumulati con quelli
del coniuge per un importo non superiore a 20.910,24
€ (pari a quattro volte l'importo annuo della
pensione minima INPS).
I redditi del coniuge
influiscono sul minimo anche secondo la decorrenza della
pensione:
-
per le pensioni con
decorrenza anteriore al 1994 ai fini dell'integrazione al
minimo si considera solo il reddito del pensionato;
-
per le pensioni con
decorrenza nel 1994 si tiene conto sia dei redditi del
titolare che del coniuge che cumulati devono essere
inferiori a cinque volte l'importo annuo del trattamento
minimo. Per il 2003 l'importo cumulato è di € 26.137,80;
-
per le pensioni con
decorrenza dal 1995 in poi il limite di reddito cumulato
con quello del coniuge è pari a quattro volte la pensione
minima. Per il 2003 è di € 20.910,24.
Da ricordare
Con l'aumento del trattamento minimo, subiscono alcune
variazioni anche i limiti di reddito per ottenere la
pensione ai superstiti e l'assegno ordinario di invalidità,
per i pensionati che oltre alla pensione hanno redditi da
lavoro. Nelle tabelle seguenti sono riportati i nuovi limiti
di reddito, superati i quali sono applicate le riduzioni di
legge sulla pensione:
|
Pensione ai superstiti |
|
Riduzioni |
Misura dei redditi |
|
25% |
Se il pensionato, oltre
alla pensione, ha un reddito superiore a tre volte il
trattamento minimo, che per il 2003 è pari a €
15.682,68 |
|
40% |
Se il pensionato, oltre
alla pensione, ha un reddito superiore a quattro volte
il trattamento minimo che per il 2003 è pari a €
20.910,24 |
|
50% |
Se il pensionato, oltre
alla pensione, ha un reddito superiore a cinque volte
il trattamento minimo che per il 2003 è pari a €
26.137,80 |
|
Assegno di invalidità |
|
Riduzioni |
Misura dei redditi |
|
25% |
Se il pensionato, oltre
all'assegno, ha un reddito superiore a quattro volte
il trattamento minimo, che per il 2003 è pari a €
20.910,24 |
|
50% |
Se il pensionato, oltre
all'assegno, ha un reddito superiore a cinque volte il
trattamento minimo, che per il 2003 è pari a €
26.137,80 |
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