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Quando
si ha diritto
Spetta
all'assicurato, quale ne sia l'età, a condizione che:
-
sia riconosciuto invalido dai medici dell'INPS, cioè
con una capacità di lavoro in occupazioni confacenti
alle sue attitudini ridotta in modo permanente a causa
di infermità, difetto fisico o mentale, a meno di un
terzo;
-
sia
iscritto all'assicurazione da almeno 5 anni;
-
possa far valere almeno 5 anni di contribuzione di
qualunque tipo, anche non continuativa (pari a 260
contributi settimanali), di cui almeno 3 (pari a 156
contributi settimanali) nel quinquennio immediatamente
precedente la domanda di pensione.
I
requisiti devono essere concorrenti.
LA
DECORRENZA
L'assegno
di invalidità decorre dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda. L'assegno ha natura
temporanea in quanto è riconosciuto per un periodo di
tre anni ed è confermabile per periodi della stessa
durata, su domanda del titolare, qualora permangano le
condizioni che diedero luogo alla liquidazione della
prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale
attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno
ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la
domanda sia presentata nel semestre antecedente tale
data, oppure dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, qualora la
stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni
successivi alla scadenza suddetta. Dopo tre
riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità
è confermato automaticamente.
QUANDO
SI COMPIE L'ETà
PENSIONABILE
Al
compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione
di vecchiaia, l'assegno di invalidità si
trasforma, ove sussistano i requisiti di assicurazione
e di contribuzione e purché l'interessato abbia
cessato l'attività di lavoro dipendente, in pensione
di vecchiaia. In caso contrario, viene mantenuta la
corresponsione dell'assegno di invalidità.
REDDITI
DA LAVORO
La
legge di riforma del sistema pensionistico stabilisce
che l'assegno di invalidità viene corrisposto in
misura ridotta se il titolare percepisce redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa (vedi Pensione
e Lavoro).
INTEGRAZIONE
AL MINIMO
Se
l'interessato gode di redditi bassi e l'importo
dell'assegno risulta modesto, può ottenere
un'integrazione corrispondente ad una cifra non
superiore all'assegno
sociale (lire 659.650 nel 2001) e tale da
non superare l'importo del trattamento minimo
(lire 738.900 nel 2001).
Limiti
di reddito annui entro cui è possibile ottenere le
integrazioni
|
ANNO |
PENSIONATO
SOLO |
PENSIONATO
CONIUGATO |
|
1996 |
L.
12.480.000 |
L.
18.720.000 |
|
1997 |
L.
12.966.200 |
L.
19.449.300 |
|
1998 |
L.
13.187.200 |
L.
19.780.800
|
|
1999 |
L.
16.025.100 |
L.
24.037.650
|
|
2000 |
L. 16.749.200 |
L. 25.123.800
|
|
2001* |
L.
17.150.900 |
L.
25.726.350
|
*
Valore previsionale
REDDITI
CONSIDERATI
Nel
computo dei redditi vengono considerati i:
-
redditi soggetti ad IRPEF (stipendi, pensioni,
terreni, fabbricati, redditi da lavoro autonomo e da
impresa, assegno di mantenimento pagato al coniuge
separato o divorziato, etc.);
-
trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni.
REDDITI
ESCLUSI
Sono
esclusi dal computo dei redditi:
-
il reddito catastale della casa di abitazione;
-
i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati,
invalidi civili, ciechi e sordomuti; sussidi e
prestazioni assistenziali corrisposti dallo Stato o da
altri Enti pubblici);
-
i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta (interessi su depositi
bancari o postali, BOT e CCT, vincite a premi, etc.);
-
le pensioni di guerra;
-
l'importo a calcolo dell'assegno di invalidità da
integrare.
L'assegno
di invalidità non è cumulabile con l'eventuale
rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, erogata dall'INAIL. Se però
la rendita INAIL è di importo inferiore all'assegno
INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza
tra le due prestazioni. Tale normativa dal 1°
settembre 1995 viene anche applicata agli assegni già
esistenti. La corresponsione degli assegni però non
viene bloccata: essi continuano ad essere pagati agli
interessati con la "cristallizzazione"
dell'importo maturato dal 1° settembre e con il
riassorbimento delle eccedenze sui miglioramenti
futuri.
LA
DOMANDA
La
domanda per ottenere l'assegno di invalidità può
essere presentata ad uno degli uffici INPS
direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
DOCUMENTI
UTILI
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (IO1) disponibile presso un
qualunque ufficio INPS o presso uno degli Enti di
Patronato;
-
modello SS3 da richiedere a qualunque ufficio INPS e
compilato dal medico dell'interessato;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda
o dichiarazioni sostitutive di essi rilasciate anche
presso le sedi dell'INPS.
IL
RICORSO
Se
la domanda di assegno ordinario di invalidità viene
respinta, l'interessato può presentare ricorso al
Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione di mancata
accettazione. Il ricorso, redatto in carta semplice ed
indirizzato al Comitato provinciale, può essere:
-
presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha
respinto la domanda;
-
inoltrato alla sede dell'INPS per posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Alla
domanda di ricorso devono essere allegati tutti i
documenti che si ritengono utili ai fini del suo
accoglimento.
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