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Il
computo delle pensioni, fino alla emanazione della
legge di riforma del sistema pensionistico, si basava
essenzialmente sull'importo medio delle ultime
retribuzioni percepite dall'assicurato in costanza del
rapporto di lavoro (c.d. pensione retributiva). La
legge di riforma ha introdotto una nuova forma di
pensionamento liquidata invece con il sistema di
calcolo contributivo che tiene conto dell'ammontare
dei contributi effettivamente versati. Allo stato
attuale vige un triplice sistema di calcolo:
-
il sistema di calcolo esclusivamente contributivo
per i neo assunti dal 1° gennaio 1996, che non siano
in possesso di contributi con riferimento a periodi
precedenti a tale data;
-
il sistema di calcolo misto (in pro rata) a
favore di quei lavoratori che possono far valere, al
31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva inferiore
a 18 anni; per i contributi accreditati entro tale
data scatta la liquidazione della quota di pensione
con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa
in vigore anteriormente al 31 dicembre 1995, mentre
per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il
calcolo sarà contributivo;
-
il sistema di calcolo esclusivamente retributivo a
favore di quei lavoratori in possesso al 31 dicembre
1995 di almeno 18 anni di contribuzione.
è
previsto l'esercizio della facoltà di opzione per
la liquidazione della pensione con le sole regole del
nuovo sistema contributivo nei confronti di quei
lavoratori, beneficiari del sistema di calcolo in pro
rata o di quello retributivo, che possono far valere
un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni
di cui almeno 5 nel sistema di calcolo esclusivamente
contributivo (cioè dopo il 1° gennaio 1996).
SISTEMA
RETRIBUTIVO
Fino
al 31 dicembre 1992, il computo della pensione si
basava sull'importo medio delle retribuzioni lorde,
rivalutate, percepite negli ultimi 5 anni. Il D.Lgs.
503/1992 ha invece previsto che l'importo della
pensione sia determinato dalla somma:
-
della quota di pensione (c.d. quota A) corrispondente
all'importo relativo alle anzianità contributive
acquisite al 31 dicembre 1992;
-
della quota di pensione (c.d. quota B) corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal
1° gennaio 1993.
A)
LAVORATORI CON ANZIANITà
CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori
dipendenti
La
retribuzione pensionabile è determinata con
riferimento alle ultime 260 settimane (5 anni)
antecedenti il 31.12.1992, incrementate dai periodi
contributivi che intercorrono tra la predetta data e
quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
Lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, mezzadri e coloni)
La
retribuzione annua pensionabile è determinata con
riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione
(10 anni) antecedenti la decorrenza della pensione,
incrementate dai periodi contributivi che intercorrono
tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese
immediatamente precedente la decorrenza della
pensione. Per chi ha versato contributi in diverse
gestioni (ad esempio, lavoratori dipendenti e
commercianti), il computo del reddito pensionabile
viene effettuato secondo le norme vigente nelle
diverse gestioni e in base all'anzianità contributiva
maturata in ciascuna di esse.
B)
LAVORATORI CON ANZIANITà
CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori
dipendenti
Il
reddito annuo pensionabile è determinato con
riferimento alle ultime 520 settimane di
contribuzione (10 anni) antecedenti la data di
decorrenza della pensione. L'aumento da 5 a 10 anni
del periodo di contribuzione utile per il computo del
reddito pensionabile viene effettuato gradatamente. La
legge di riforma del sistema pensionistico ha ,
infatti, previsto che, per le pensioni da liquidare
con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1996 e il 31 dicembre 2001, le settimane di
riferimento, ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, siano costituite da un
numero di 260 settimane aumentato del 66,6% del numero
di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e
la data di decorrenza della pensione.
Lavoratori
autonomi
Per
le pensioni con decorrenza dal mese di febbraio 1996,
il periodo di riferimento per il computo della
retribuzione annua pensionabile è stato aumentato da
10 a 15 anni antecedenti la data di decorrenza della
pensione. L'aumento viene realizzato con gradualità,
nella misura del 66,6% del numero di settimane
comprese tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della
pensione.
RIVALUTAZIONE
L'importo
delle retribuzioni ed i redditi presi a base per il
computo delle pensioni vengono rivalutati ogni anno
allo scopo di ridurre gli effetti negativi
dell'inflazione.
Per
il calcolo della quota relativa alle anzianità
contributive acquisite al 31 dicembre 1992, si
rivalutano i redditi di ciascun anno solare di
riferimento ( tranne i redditi dell'anno di decorrenza
della pensione e quelli dell'anno immediatamente
precedente) in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo, calcolato dall'ISTAT, del costo
della vita ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno
solare cui la retribuzione si riferisce e quello
precedente la decorrenza della pensione.
Per
il calcolo della quota relativa alle anzianità
contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio
1993, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare
di riferimento (tranne i redditi dell'anno di
decorrenza della pensione e quelli dell'anno
immediatamente precedente) in misura corrispondente
alla variazione dell'indice annuo, calcolato
dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (vale a dire l'indice
dell'inflazione) tra l'anno solare cui la retribuzione
si riferisce e quello precedente la decorrenza della
pensione (vedi Tabella
dei coefficienti di rivalutazione).
SISTEMA
CONTRIBUTIVO
La
legge di riforma del sistema pensionistico ha
introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione:
il sistema contributivo. Il nuovo sistema di calcolo
contributivo scatta:
-
in modo esclusivo per i lavoratori dipendenti pubblici
o privati e i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
che sono stati assunti dal 1° gennaio 1996 e che a
tale data non possono vantare contributi;
-
per tutti i lavoratori che vogliono optare per il
nuovo sistema e che al 31 dicembre 1995 possono
vantare un'anzianità contributiva.
Secondo
il nuovo sistema, l'importo annuo lordo della pensione si
determina moltiplicando il montante individuale (costituito
dalla somma dei contributi accantonati nella vita
lavorativa) per il coefficiente di trasformazione
relativo all'età dell'assicurato al momento del
pensionamento.
Coefficienti
di trasformazione per il calcolo della pensione
contributiva
|
ETà |
VALORE
% |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
Due
sono quindi gli elementi essenziali per il calcolo
della pensione c.d. contributiva:
1)
il montante contributivo individuale che si
determina nel modo seguente:
-
ogni anno, a partire dal 1996, viene accantonato un
importo di contributi pari al 33% (aliquota di
computo) della retribuzione imponibile dei per i
lavoratori dipendenti e al 20% dei redditi imponibili
(aliquota di computo) per i coltivatori diretti,
coloni, mezzadri, artigiani e commercianti (per i
periodi di lavoro antecedenti il 18° anno di età la
contribuzione accreditata è moltiplicata per 1,5);
-
tale importo viene rivalutato su base composta al 31
dicembre di ciascun anno (con esclusione, però, della
contribuzione dello stesso anno) al tasso di
capitalizzazione dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale
calcolata dall'ISTAT;
-
il montante individuale risulterà costituito dalla
somma di tutti gli accantonamenti annuali;
2)
il coefficiente di trasformazione, il cui
valore è stato determinato mediante l'applicazione di
una formula statistico-matematica piuttosto complessa,
e che viene rideterminato ogni 10 anni dal Ministero
del Lavoro sulla base dell'andamento del PIL e sentite
le Commissioni parlamentari e le rappresentanze
sindacali maggiormente rappresentative.
Per
consentire ai lavoratori di controllare la regolarità
e l'esattezza dei contributi versati dall'azienda,
l'INPS invia periodicamente agli interessati un
estratto conto su cui è riportato l'importo dei
contributi versato in loro favore.
OPZIONE
Diversa
è la situazione per coloro che vogliono optare per il
nuovo sistema di calcolo contributivo in quanto
occorre considerare anche i periodi antecedenti il
1996 e "convertire" in contributi le
retribuzioni registrate dall'INPS. A tale scopo si
considerano le dieci retribuzioni annue per i
lavoratori dipendenti o i dieci redditi annui per i
lavoratori autonomi e si applica l'aliquota
contributiva relativa al periodo del versamento,
variabile a seconda del Fondo cui il lavoratore è
iscritto. Si rivalutano i contributi di ogni anno
ottenuti dal calcolo precedente con il tasso di
capitalizzazione derivante dalla variazione della
media quinquennale del PIL, calcolato dall'ISTAT con
riferimento al quinquennio antecedente l'anno da
rivalutare. Si ricava la media annua di contribuzione
dividendo l'ammontare della somma accantonata per
dieci e si moltiplica il risultato ottenuto per il
numero degli anni di anzianità al 31 dicembre 1995.
L'importo ottenuto costituisce il montante individuale
per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995.
L'importo di tutte le contribuzioni (cioè quelle
calcolate fino al 1995 e quella successiva a tale
data) viene moltiplicato per il coefficiente di
trasformazione ottenendo l'importo annuo lordo della
pensione.
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