|
LE
PENSIONI DELL'UNIONE EUROPEA
|
|
|
Il
trattato del 1° gennaio 1958 istitutivo della Comunità
europea (ora divenuta Unione Europea) prevede la
libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione. In
attuazione di specifiche norme, sono stati emanati
Regolamenti che disciplinano dettagliatamente la
materia della sicurezza sociale nei confronti dei
Paesi dell'Unione Europea. In
particolare i Regolamenti dettano norme in materia di
assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la
morte (pensioni), assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione
contro la disoccupazione, assistenza malattia,
maternità e prestazioni familiari.
Lo
scopo di tali regolamenti è la tutela dei lavoratori
che hanno svolto attività dipendente o autonoma nei
diversi Stati Membri. Infatti consentono ai soggetti
interessati di:
-
sommare
tutti i periodi di assicurazione e contribuzione
maturati nei diversi Paesi allo scopo di poter
ottenere la pensione in ciascuno Stato (totalizzazione
dei periodi assicurativi);
-
ricevere
il pagamento della pensione a carico di un Paese
dell'Unione Europea anche se residenti sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione.
LA
DOMANDA
Nel
caso in cui il lavoratore abbia svolto periodi di
lavoro in due o più Stati membri, la domanda di
pensione deve essere presentata nel paese di residenza
che, a sua volta, la trasmette agli altri Stati in cui
l'interessato è stato occupato. Quando una domanda
viene trasmessa all'Inps dall'Ente dello Stato membro
di residenza del lavoratore, il termine previsto per
l'adozione del provvedimento da parte dell'Istituto
(120 giorni) decorre dal momento in cui la stessa,
completa dei dati e dei documenti richiesti, è
pervenuta all'Inps.
DOVE
SI PRESENTA
La
domanda di pensione - unitamente ai documenti
richiesti - va presentata presso l'Ente previdenziale
del Paese in cui il lavoratore risiede, sia che la
domanda di pensione interessi un solo Stato, sia che
interessi tutti gli Stati dove l'emigrato ha lavorato.
Infatti l'Ente di previdenza del Paese di residenza si
fa carico di segnalare la domanda agli Enti degli
altri Paesi in cui l'interessato ha lavorato per
accertare il diritto a pensione.
|
|
|

|