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Lavoratori
autonomi
Spetta
all'assicurato che, in alternativa:
-
dal
1° gennaio 2001
abbia compiuto 58 anni di età e possa far
valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (almeno
1820 contributi settimanali). Non si considerano i contributi
figurativi per malattia e disoccupazione
eventualmente acquisiti per svolgimento di lavoro
dipendente (ad eccezione di quelli per trattamento
speciale di disoccupazione agricola e pochi altri);
-
possa far valere, prescindendo dall'età anagrafica, una anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (almeno 2080 contributi
settimanali). Nel calcolo di tale anzianità si considera tutta la
contribuzione accreditata compresa quella che,
come abbiamo visto al punto precedente, non è
utile per il diritto.
Gli
interessati possono continuare a svolgere l'attività
lavorativa non subordinata.
Per
avere diritto alla pensione di anzianità non è più sufficiente
aver maturato i requisiti utili (anagrafici e contributivi). La
legge di riforma del sistema pensionistico ha, infatti, introdotto
le cosiddette «finestre di uscita» fissando la decorrenza
del pensionamento. è
bene ricordare che le «finestre»
sono semplicemente «punti di partenza»: chi non sfrutta
quella più vicina, non perde il diritto di andare in pensione
successivamente. In altri termini, se non si riesce subito ad
utilizzare la «finestra» si può anche andare in pensione
il mese dopo, senza dover aspettare per forza quella successiva.
Le
«finestre di uscita» sono diverse a seconda che il
richiedente abbia meno di 40 anni di contribuzione o ne abbia almeno
40.
A)
Contribuzione inferiore ai 40 anni
Per
chi ha meno di 40 anni, le «finestre di uscita» fino
all'anno 2002 sono:
|
Data
entro cui maturano i requisiti |
Decorrenza
della pensione |
|
31.03.1999 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.02.2000 |
|
30.06.1999 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.05.2000 |
| 30.09.1999 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.08.2000 |
| 31.12.1999 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.11.2000 |
|
31.03.2000 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.02.2001 |
|
30.06.2000 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.05.2001 |
| 30.09.2000 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.08.2001 |
|
31.12.2000 |
35 anni di contributi
+ 57 anni di età |
01.10.2001 |
|
31.03.2001 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.10.2001 |
| 30.06.2001 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.01.2002 |
| 30.09.2001 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.04.2002 |
| 31.12.2001 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.07.2002 |
| 31.03.2002 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.10.2002 |
| 30.06.2002 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.01.2003 |
| 30.09.2002 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.04.2003 |
| 31.12.2002 |
35 anni di contributi
+ 58 anni di età o 40 anni di contributi |
01.07.2003 |
B)
Contribuzione di almeno 40 anni
I
lavoratori autonomi che raggiungono un'anzianità contributiva di
almeno 40, a prescindere dall'età anagrafica, possono accedere al
pensionamento con 4 mesi di anticipo.
Le
«finestre di uscita» fino al 2001 sono:
|
Data
entro cui maturano i requisiti |
Decorrenza
della pensione |
|
30.06.1999 |
40 anni di contributi |
01.01.2000 |
| 30.09.1999 |
40
anni di contributi |
01.04.2000 |
| 31.12.1999 |
40
anni di contributi |
01.07.2000 |
|
31.03.2000 |
40
anni di contributi |
01.10.2000 |
| 30.06.2000 |
40
anni di contributi |
01.01.2001 |
| 30.09.2000 |
40
anni di contributi |
01.04.2001 |
| 31.12.2000 |
40
anni di contributi |
01.07.2001 |
| 31.03.2001 |
40
anni di contributi |
01.10.2001 |
| 30.06.2001 |
40
anni di contributi |
01.01.2002
|
| 30.09.2001 |
40
anni di contributi |
01.04.2002
|
| 31.12.2001 |
40
anni di contributi |
01.07.2002
|
C)
Dal 2001 in poi
Dal
2001 i lavoratori autonomi per fruire della pensione di anzianità
dovranno avere 58 anni di età e 35 anni di contribuzione ovvero 40
anni di contribuzione, a prescindere dall'età. In entrambi i casi
le
«finestre di uscita» sono:
|
Data
entro cui maturano i requisiti |
Decorrenza
della pensione |
| 1°
trimestre dell'anno |
dal 1° ottobre dello
stesso anno |
| 2°
trimestre dell'anno |
dal 1° gennaio
dell'anno successivo |
| 3°
trimestre dell'anno |
dal 1° aprile dell'anno
successivo |
| 4°
trimestre dell'anno |
dal 1° luglio
dell'anno successivo |
La
domanda di pensione può essere presentata presso un qualsiasi
ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge che hanno il compito di assicurare
assistenza gratuita ai lavoratori.
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (V01) disponibile presso gli uffici INPS o gli
Enti di Patronato;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda o relative
dichiarazioni sostitutive rilasciate anche presso le sedi INPS.
Se
la domanda di pensione di vecchiaia non dovesse essere accolta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale
dell'INPS entro 90 giorni dalla comunicazione.
La
domanda di ricorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al
Comitato provinciale, può essere:
-
presentata agli sportelli della sede INPS che ha respinto la
domanda;
-
inoltrata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentata tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge.
Alla
domanda di ricorso devono essere allegati tutti i documenti che si
ritengono utili ai fini del suo accoglimento.
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