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Lavoratori
dipendenti
Spetta
all'assicurato il quale abbia cessato di svolgere attività da
lavoro dipendente e che, in alternativa:
-
abbia compiuto 56 anni (che raggiungeranno i 57 nel 2002) e possa far
valere un'anzianità contributiva pari a 35 anni, corrispondenti a 1820 contributi
settimanali. Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per
malattia e disoccupazione, ad eccezione di quelli per trattamento speciale
di disoccupazione agricola e pochi altri casi. A decorrere dal 1° luglio
2001 nel calcolo dei contributi si considerano anche i contributi figurativi
per trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai lavoratori
licenziati;
possa far valere, prescindendo dall'età anagrafica, una anzianità
contributiva non inferiore a 37 anni nel 2001, che gradualmente
salirà a 40 anni. Nel calcolo di questa anzianità si tiene conto di tutta
la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto al
punto precedente, non è utile per il diritto.
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Quando si
può andare in pensione |
In via
transitoria per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 gennaio 2007
sono previsti limiti anagrafici e contributivi inferiori.
Requisiti
per il diritto alla pensione anzianità nel periodo
transitorio
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Anno
|
Età
anagrafica + anzianità contributiva
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Solo
requisito contributivo
|
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2000
|
55
+ 35
|
37
|
|
2001
|
56
+ 35
|
37
|
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2002
|
57
+ 35
|
37
|
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2003
|
57 + 35
|
37
|
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2004
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57 + 35
|
38
|
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2005
|
57 + 35
|
38
|
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2006
|
57 + 35
|
39
|
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2007
|
57 + 35
|
39
|
Dall'anno
2008 in poi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con il
requisito di 57 anni di età più 35 anni di contribuzione o, in
alternativa, con il requisito della sola anzianità contributiva di 40
anni.
Per
avere diritto alla pensione di anzianità non è più
sufficiente aver maturato i requisiti utili (anagrafici e
contributivi). La legge di riforma del sistema pensionistico
ha, infatti, introdotto le cosiddette «finestre di
uscita» fissando la decorrenza del pensionamento.
Dal
2000 in poi
Dal
2000 in poi le «finestre di uscita» per i
lavoratori dipendenti sono:
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Data
entro cui maturano i requisiti |
Decorrenza
della pensione |
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1°
trimestre dell'anno
|
Luglio dello stesso
anno |
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2°
trimestre dell'anno
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Ottobre dello stesso
anno |
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3°
trimestre dell'anno
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Gennaio dell'anno
successivo |
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4°
trimestre dell'anno |
Aprile dell'anno
successivo |
In dettaglio
vedere Tabella 1.
Il
diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando maturano
i requisiti anagrafici e contributivi previsti, che per l'anno
2001 sono di 56 anni di età e 35 anni di contribuzione ovvero
37 anni di contribuzione, a prescindere dall'età. La legge,
però, ha previsto che, anche se l'assicurato raggiunge i
requisiti prefissati, non può andare in pensione con le
finestre di luglio e ottobre se non ha compiuto i 57 anni di
età. Ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni
di contributi.
Eccezioni
Per
alcune categorie di lavoratori continua ad essere applicata la
vecchia normativa secondo la quale il diritto alla pensione di
anzianità si raggiunge quando maturano i contributi anagrafici
e contributivi indicati nella tabella seguente:
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Anno
|
Età
anagrafica + anzianità contributiva
|
Solo
requisito contributivo
|
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2000 |
54
+ 35 |
37 |
|
2001
|
54
+ 35 |
37
|
|
2002
|
55
+ 35 |
37
|
|
2003
|
55
+ 35 |
37
|
|
2004
|
56
+ 35 |
38
|
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2005
|
56
+ 35 |
38
|
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2006
|
57
+ 35 |
39
|
|
2007
|
57
+ 35 |
39
|
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2008
in poi
|
57
+ 35 |
40
|
Da gennaio
2001 possono andare in pensione se i requisiti sono
raggiunti nel 2000, con 54 anni di età e 35 anni di
contribuzione o, a prescindere dall'età, con 37
anni di contributi le seguenti categorie:
-
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, qualificati dai
contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi
equivalenti;
-
lavoratori dipendenti che risultino essere iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età
compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento
di attività lavorativa (cosiddetti «precoci»;
-
lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in
cassa integrazione straordinaria per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997;
-
lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3
novembre 1997 e che conseguano il diritto alla pensione durante
il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del
31 dicembre 1998.
Anche
in questo caso il
diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando maturano
i requisiti anagrafici e contributivi previsti, che per l'anno
2001 sono di 54 anni di età e 35 anni di contribuzione ovvero
37 anni di contribuzione, a prescindere dall'età. La legge,
però, ha previsto che, anche se l'assicurato raggiunge i
requisiti prefissati, non può andare in pensione con le
finestre di luglio e ottobre se non ha compiuto i 57 anni di
età. Ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato 37 anni di
contributi.
In
dettaglio vedere Tabella 2.
Una
particolare disciplina è riservata ai lavoratori in
mobilità. Sono previste due ipotesi:
A)
Mobilità con "finestre"
-
I
lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, compresi i
dipendenti che hanno presentato domanda, per il numero di lavoratori da
collocare in mobilità indicato nella domanda stessa e per i quali l'accordo è intervenuto entro il 31.3.1998,
maturano il diritto alla pensione di anzianità al
raggiungimento dei 54 anni di età e 35 anni di contribuzione
ovvero 37 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (requisiti stabiliti dalla tabella B della
legge 335/1995).
-
I lavoratori collocati in mobilità in seguito ad accordi
collettivi intervenuti dopo il 3 novembre 1997 o dopo il 31.3.1998,
maturano il diritto alla pensione di anzianità con l'uso delle
«finestre normali» in base alla normativa introdotta
dalla legge 449/1997.
B)
Mobilità senza "finestre"
Prima
dell'entrata in vigore della legge 449/1997, i lavoratori
collocati in mobilità lunga o in mobilità ordinaria in data 17
agosto 1995 ovvero collocati in mobilità in base a procedure
avviate precedentemente la predetta data, maturavano il diritto
alla pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo
al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, a
prescindere dall'età anagrafica.
Continuano
a maturare il diritto alla pensione di anzianità dal primo
giorno successivo al raggiungimento del requisito contributivo
di 35 anni, i:
-
i lavoratori collocati in mobilità lunga entro l'anno 1994;
-
i
lavoratori collocati in mobilità lunga tra il 1° gennaio 1995
e il 30 giugno 1997;
-
i
lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base a procedure
avviate in data precedente il 17.08.1995 o che godevano di tali
prestazioni alla predetta data.
I
limiti di età anagrafica previsti per conseguire il diritto
alla pensione di anzianità sono ridotti fino ad un anno per i
lavoratori impegnati in lavori usuranti.
La
domanda di pensione può essere presentata presso un
qualsiasi ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge che hanno il compito
di assicurare assistenza gratuita ai lavoratori.
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (V01) disponibile presso gli uffici INPS o gli
Enti di Patronato;
-
certificati
anagrafici elencati nel modello di domanda o relative dichiarazioni
sostitutive rilasciate anche presso le sedi INPS.
Se
la domanda di pensione di vecchiaia non dovesse essere accolta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale
dell'INPS entro 90 giorni dalla comunicazione.
La
domanda di ricorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al
Comitato provinciale, può essere:
-
presentata agli sportelli della sede INPS che ha respinto la
domanda;
-
inoltrata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentata tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge.
Alla
domanda di ricorso devono essere allegati tutti i documenti
che si ritengono utili ai fini del suo accoglimento.
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