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Spetta
all'assicurato che:
-
sia
riconosciuto inabile dai medici dell'INPS, cioè
affetto da infermità o difetto fisico o mentale
tale da provocare una assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa;
-
sia
iscritto all'assicurazione da almeno 5 anni;
-
possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (pari
a 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 (pari a
156 contributi settimanali) nel quinquennio
immediatamente precedente la domanda di pensione.
INCOMPATIBILITà
Tale
tipo di prestazione è incompatibile (pena la revoca
della pensione) con:
-
i compensi per attività di lavoro autonomo o
subordinato, in Italia o all'estero, svolte
successivamente alla concessione della pensione;
-
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai
agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
-
l'iscrizione negli albi professionali.
BONUS
DI CONTRIBUTI
La
pensione viene calcolata considerando l'anzianità
contributiva esistente aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di decorrenza della
pensione e la data di compimento dell'età
pensionabile (che nel caso specifico per i lavoratori
dipendenti rimane ferma a 55 anni per le donne e 60
per gli uomini). In ogni caso, non potrà essere
computata un'anzianità contributiva superiore ai 40
anni.
Per
le pensioni di inabilità, i cui titolari al
31.12.1995 hanno maturato un'anzianità contributiva
inferiore ai 18 anni, la maggiorazione si computa con
il nuovo sistema contributivo aggiungendo al montante
individuale (posseduto all'atto della decorrenza della
pensione) una quota di contribuzione riferita al
periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di
età.
PENSIONE
DI INABILITà
E RENDITA INAIL
La
pensione di inabilità non può essere pagata se
l'INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di
infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se la
rendita INAIL è di ammontare inferiore
alla pensione corrisposta dall'INPS, al titolare
viene pagata la differenza tra le due prestazioni.
Dal
1° settembre 1995, tale normativa viene applicata
anche alle pensioni già esistenti che continuano ad
essere pagate agli interessati con la
"cristallizzazione" dell'importo maturato
alla predetta data e con riassorbimento delle
eccedenze sui futuri miglioramenti.
LA
DECORRENZA
La
pensione decorre dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda oppure dal mese successivo
a quello di cessazione dell'attività oppure dalla
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
LA
DOMANDA
La
domanda di pensione può essere presentata presso un
qualsiasi ufficio INPS direttamente o tramite uno
degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
DOCUMENTI
UTILI
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (Inab. 1) disponibile presso un qualsiasi ufficio INPS o
uno degli Enti di Patronato;
-
modello SS3 disponibile presso un qualunque ufficio
INPS e compilato dal medico del lavoratore;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda
o relative dichiarazioni sostitutive rilasciate anche
presso le sedi dell'INPS.
ASSEGNO
PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
Ai
pensionati per inabilità, che si trovano nella
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente
di un accompagnatore o che, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano
di un'assistenza continua, spetta, a domanda, un
ulteriore assegno mensile non reversibile (denominato:
Assegno mensile per l'assistenza personale). Tale
assegno può essere chiesto contestualmente alla
domanda di pensione di inabilità e decorre dal primo
giorno successivo a quello di presentazione della
domanda oppure a quello di perfezionamento dei
requisiti insorti dopo tale data.
Dal
1° luglio 2000 l'importo mensile dell'assegno di
assistenza è di lire 715.000.
ESCLUSIONE
E INCOMPATIBILITà
L'assegno
non spetta:
-
per i periodi di ricovero in istituti di cura o di
assistenza a carico della Pubblica Amministrazione;
-
per i ricoveri in istituti di cura o di assistenza
privati se la spesa è a carico della Pubblica
Amministrazione.
L'assegno
non è compatibile:
L'assegno
è ridotto:
RICORSO
Se
la domanda di pensione di inabilità viene respinta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato
provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla
comunicazione. Il ricorso, redatto in carta semplice
ed indirizzato al Comitato provinciale, può essere:
-
presentato agli sportelli della sede INPS che ha
respinto la domanda;
-
inoltrato alla sede INPS per posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al
ricorso devono essere allegati tutti i documenti che
si ritengono utili ai fini del suo accoglimento.
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