|
Le
pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro
dipendente e quindi sottoposte a tassazione. L'Inps
opera come sostituto d'imposta, cioè si sostituisce
al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla
fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche (Irpef).
Non
sono sottoposte a tassazione le prestazioni
assistenziali erogate dall'Inps quali:
La
legge ha apportato alcuni benefici, con effetti
retroattivi al 1° gennaio 2000, modificando alcuni
scaglioni di redditi sui quali operare la trattenuta
Irpef e le detrazioni d'imposta.
TRATTENUTE
IRPEF PER L'ANNO 2001
Le
trattenute Irpef vengono operate in base alle aliquote
stabilite per scaglioni di reddito. Dal
1° gennaio 2001 le aliquote
da applicare agli scaglioni di reddito sono più basse
rispetto agli anni precedenti.
| SCAGLIONI
ANNUI D'IMPOSTA |
| REDDITO |
ALIQUOTA
% |
|
Fino a 20.000.000 |
18 |
|
Da 20.000.001 a 30.000.000 |
24 |
|
Da 30.000.001 a 60.000.000 |
32 |
|
Da 60.000.001 a 135.000.000 |
39 |
|
Da
135.000.001 in poi
|
45 |
| SCAGLIONI
MENSILI D'IMPOSTA |
| REDDITO |
ALIQUOTA
% |
|
Fino a
1.666.666 |
18 |
|
Da 1.666.667 a 2.500.000 |
24 |
|
Da 2.500.001 a 5.000.000 |
32 |
|
Da 5.000.001 a 11.250.000 |
39 |
|
Da
11.250.001 in poi
|
45 |
Addizionali
Alle
aliquote percentuali indicate nelle tabelle si
aggiungono le addizionali regionali e comunali.
Dall'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale regionale
è fissata nella misura dello 0,90% su tutto il
territorio nazionale. In alcuni comuni sono previsti
anche ulteriori addizionali (diverse per ogni comune)
che valgono solo per i residenti nel territorio.
DETRAZIONI
DI IMPOSTA
Per
individuare le detrazioni d'imposta, per legge
correlate agli scaglioni di reddito, si deve
considerare il reddito complessivo dichiarato dal
pensionato o, in mancanza, il reddito che il sostituto
d'imposta corrisponderà nell'anno.
| DETRAZIONI
PER PENSIONE |
| REDDITO
ANNUO |
IMPORTO
ANNUO |
IMPORTO
MENSILE |
|
Fino a
12.000.000 |
2.200.000 |
185.000 |
|
Da 12.000.001 a 12.300.000 |
2.100.000 |
175.000 |
|
Da 12.300.001 a 12.600.000 |
2.000.000 |
166.666 |
|
Da 12.600.001 a 15.000.000 |
1.900.000 |
158.333 |
|
Da 15.000.001 a 15.300.000 |
1.750.000 |
145.833 |
|
Da 15.300.001 a 15.600.000 |
1.600.000 |
133.333 |
|
Da 15.600.001 a 15.900.000 |
1.450.000 |
120.833 |
|
Da 15.900.001 a 16.000.000 |
1.330.000 |
110.833 |
|
Da 16.000.001 a 17.000.000 |
1.260.000 |
105.000 |
|
Da 17.000.001 a 18.000.001 |
1.190.000 |
99.166 |
|
Da 18.000.001 a 19.000.000 |
1.120.000 |
93.333 |
|
Da 19.000.001 a 30.000.000 |
1.050.000 |
87.500 |
|
Da 30.000.001 a 40.000.000 |
950.000 |
79.166 |
|
Da 40.000.001 a 50.000.000 |
850.000 |
70.833 |
|
Da 50.000.001 a 60.000.000 |
750.000 |
62.500 |
|
Da 60.000.001 a 60.300.000 |
650.000 |
54.166 |
|
Da 60.300.001 a 70.000.000 |
550.000 |
45.833 |
|
Da 70.000.001 a 80.000.000 |
450.000 |
37.500 |
|
Da 80.000.001 a 90.000.000 |
350.000 |
29.166 |
|
Da 90.000.001 a 90.400.000 |
250.000 |
20.833 |
|
Da 90.400.001 a 100.000.000 |
150.000 |
12.500 |
|
Da
100.000.001 in poi
|
100.000 |
8.333 |
DETRAZIONE
IN PIù
Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto trattamenti pensionistici di importo non
superiore ai limiti prestabiliti, il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e il
reddito agrario non superiore a 360.000 lire annue,
spetta un'ulteriore detrazione rapportata al periodo
di pensione nell'anno.
| REDDITO
ANNUO |
IMPORTO
ANNUO |
IMPORTO
MENSILE |
| Fino
a 9.400.000 |
190.000 |
15.833 |
| Da
9.400.001 a 18.000.000 |
120.000 |
10.000 |
I
pensionati che hanno compiuto l'età di 75 anni hanno
diritto ad una detrazione più elevata.
| REDDITO
ANNUO |
IMPORTO
ANNUO |
IMPORTO
MENSILE |
| Fino
a 9.400.000 |
430.000 |
35.833 |
| Da
9.400.001 a 18.000.000 |
360.000 |
30.000 |
| Da
18.000.001 a 18.500.000 |
180.000 |
15.000 |
| Da
18.500.001 a 19.000.000 |
90.000 |
7.500 |
DETRAZIONE
PER CARICO DI FAMIGLIA
Al
pensionato spettano anche le detrazioni relative ai
familiari a carico. Possono essere considerate a
carico:
-
il
coniuge: la detrazione spetta per il
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato che non possieda redditi propri per un
ammontare complessivo superiore, per il 2001, a
£ 5.500.000 annue, al lordo degli oneri
deducibili (spese mediche, interessi passivi per
mutui, premi assicurativi, ecc.);
-
figli
ed altre persone: si considerano
figli a carico - qualunque sia la loro età - i
soggetti che non abbiano redditi propri
superiori, per il 2001, a £ 5.500.000 annue al
lordo degli oneri deducibili e sono: i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, che convivano con il
contribuente o percepiscano assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Si considerano altre persone a carico i soggetti
con redditi propri non superiori, per il 2001, a
£ 5.500.000 annue al lordo degli oneri
deducibili, che convivano con il contribuente o
percepiscano assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
genitori, adottanti, generi, nuore, suoceri,
fratelli e sorelle germani o unilaterali,
nipoti, coniuge separato o divorziato che
percepisca alimenti.
Misura
delle detrazioni
|
DETRAZIONI
PER CONIUGE |
| REDDITO
ANNUO |
IMPORTO
ANNUO |
IMPORTO
MENSILE |
| Fino
a 30.000.000 |
1.057.552 |
88.129 |
| Da
30.000.001 a 60.000.000 |
961.552 |
80.129 |
| Da
60.000.001 a 100.000.000 |
889.552 |
74.129 |
| Da
100.000.001 in poi |
817.552 |
68.129 |
|
DETRAZIONI
PER FIGLI ED ALTRE PERSONE |
| |
IMPORTO
ANNUO |
IMPORTO
MENSILE |
| Figli
o altre persone a carico di un solo
contribuente |
408.000 |
34.000 |
| Figli
o altre persone a carico di un solo
contribuente con reddito superiore a
100.000.000 |
516.000 |
43.000 |
Se
la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo
della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi
diritto.
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta un'ulteriore detrazione di
lire 240.000 annue per ciascun
figlio. La legge finanziaria 2001 ha stabilito un'ulteriore
detrazione di lire 64.000, che si aggiunge alle 552.000
lire (per un totale di lire 616.000), se il reddito è
inferiore a lire 100.000.000 per i figli a carico
successivi al primo.
DUE
O PIù
PENSIONI
Il
titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte
da enti previdenziali diversi, a partire dal 1999 non
è più tenuto a presentare la dichiarazione annuale al fisco se
oltre alle pensioni non possiede altri redditi.
La legge ha infatti stabilito che gli enti che pagano
le pensioni devono applicare le ritenute fiscali in
maniera "globale".
La trattenuta fiscale -
per tutti coloro che risultano nel casellario centrale
dei pensionati, gestito dall'INPS, titolari di più
pensioni pagate da uno o più enti, ed assoggettabili
all'IRPEF - viene calcolata in base all'imponibile
costituito dall'ammontare complessivo delle pensioni
(tassazione congiunta). L'INPS determina per ogni
pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti,
in base all'imponibile complessivo, e le comunica agli
altri enti previdenziali. Ogni ente applica la
trattenuta indicata dall'INPS; la somma delle
trattenute applicate da ciascun ente equivale
all'IRPEF dovuta sull'ammontare complessivo delle
pensioni.
Chi possiede altri redditi deve effettuare la
dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza
che ovviamente è calcolata solo sugli altri redditi.
CASELLARIO
DELL'INPS
Ogni
anno il Casellario, nel caso in cui una persona
percepisca più di una pensione, calcola le trattenute
IRPEF.
L'intervento dell'INPS riguarda sia i casi in cui una
delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i
casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati
da altri enti, come l'INPDAP,
l'ENPALS, Casse professionali, ecc.
COMPITO
DEGLI ALTRI ENTI
Ogni
ente previdenziale entro il 28 febbraio di ogni anno,
comunica all'INPS i dati di tutte le pensioni in
pagamento, fornendo l'importo e le complete generalità
del titolare.
La comunicazione degli enti riguarda:
-
l'ammontare
della pensione corrisposto nell'anno precedente
a titolo definitivo;
-
l'ammontare
del trattamento della pensione nell'anno in
corso, a titolo provvisorio e quindi con
possibilità di variazione.
COMPITO
DELL'INPS
Sulla
base dei dati ricevuti dagli enti, l'Inps:
-
calcola
le ritenute fiscali considerando tutti i
trattamenti di cui la singola persona,
individuata attraverso il codice fiscale,
risulta titolare;
-
calcola
le detrazioni d'imposta che spettano al
pensionato (detrazioni per reddito, per
familiari a carico) sulla pensione ritenuta
"principale";
-
comunica
entro il mese di giugno ad ogni ente l'importo
della ritenuta da operare, così che l'ente
possa applicare la ritenuta nella misura giusta,
cioè nella misura che tiene conto di tutti i
redditi pensionistici dell'interessato.
VARIAZIONI
DELLA PENSIONE
L'ammontare della pensione, comunicata
dagli enti al Casellario entro il 28 febbraio può
subire
una modifica nel corso dell'anno. In questo caso il
pensionato non deve preoccuparsi in quanto la modifica
della trattenuta IRPEF, sulla base del nuovo ammontare
complessivo, viene effettuata direttamente dagli enti
interessati attraverso il conguaglio di fine anno.
La variazione dell'importo della pensione può
avvenire anche all'ultimo momento, nel mese di
dicembre con effetto retroattivo. In questo caso gli
enti erogatori non hanno alcuna possibilità di fare
il conguaglio di fine anno.
Il pensionato in questo caso ha la possibilità di:
-
non
intervenire in quanto sarà il fisco, in sede di
controllo, a rideterminare l'imposta. la
differenza dovuta dai pensionati viene iscritta
nei ruoli esattoriali senza alcuna sanzione: deve
solo pagare gli interessi al tasso nominale dello
0,50% mensile;
-
presentare,
in alternativa, l'anno successivo la dichiarazione
dei redditi (modello 730 o modello unico) e
versare la somma relativa alla maggiore imposta
dovuta per l'anno precedente.
|