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Il
pensionato può percepire una retribuzione per
attività lavorativa svolta dopo il conseguimento
della pensione. La disciplina del cumulo tra pensione
e redditi varia secondo la tipologia di trattamento
pensionistico (pensione
di anzianità, vecchiaia,
etc.), il tipo di reddito percepito (reddito da lavoro
dipendente o autonomo) nonché il periodo di
riferimento ed ha subito una profonda modifica a
partire da gennaio 1994.
PENSIONE
DI VECCHIAIA
Dal
1° gennaio 2001 le pensioni di
vecchiaia sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e da lavoro dipendente. Tale norma si
applica anche alle pensioni di vecchiaia con
decorrenza anteriore, ad iniziare dalle quote di
pensione in pagamento dal 1° gennaio 2001.
Pensione
contributiva
Cambiano
le regole del cumulo pensione-reddito per tutti coloro
che liquidano la pensione di vecchiaia contributiva. I
nuovi criteri sono stabiliti esclusivamente in base
all'età del pensionato. In sintesi:
| PRIMA
DEI 63 ANNI |
DAI
63 ANNI IN POI |
|
Chi
svolge lavoro dipendente
Perde
l'intera pensione |
Chi
svolge lavoro dipendente o autonomo
Perde
metà della quota che eccede la pensione
minima |
|
Chi
svolge lavoro autonomo
Perde
metà della quota che eccede il trattamento
minimo |
PENSIONE
DI INVALIDITà
Le
pensioni di invalidità già liquidate
o liquidabili con il sistema retributivo e con quello
misto, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente per il 50% della quota di pensione
eccedente il trattamento
minimo.
Per
quanto concerne, invece, i redditi da lavoro autonomo
(sono da considerarsi tali, stante le generalità
della legge, tutti i redditi comunque ricollegabili ad
una attività di lavoro svolta senza vincolo di
subordinazione) si prevedono due ipotesi:
-
pensioni aventi decorrenza sino al 31 dicembre 1994:
è cumulabile l'intero importo della pensione;
-
pensioni aventi decorrenza successiva: la pensione è
parzialmente cumulabile per un importo pari al
trattamento minimo più il 50% della quota eccedente e
fino a concorrenza dei redditi.
In
sintesi:
1)
Per chi è andato in pensione entro il 1994
| PENSIONE |
MISURA
DELLA TRATTENUTA MENSILE |
| LAVORO
DIPENDENTE |
LAVORO
AUTONOMO |
| INVALIDITà |
50%
della quota eccedente il trattamento minimo |
nessuna |
2)
Per chi è titolare di assegno di invalidità dal 1° gennaio 1995
| MISURA
DELLA TRATTENUTA MENSILE |
| LAVORO
DIPENDENTE |
LAVORO
AUTONOMO |
| 50%
della quota eccedente il trattamento minimo |
30%
della quota eccedente il trattamento minimo e
non oltre il 30% del reddito (*) |
(*)
La misura della trattenuta indicata in tabella decorre
dal 1° gennaio 2001. Fino al 31
dicembre 2000 la trattenuta era pari a quella indicata
per il lavoro dipendente (cioè 50% della quota
eccedente il trattamento minimo).
3)
Riduzione dell'assegno di invalidità
Dal
1° settembre 1995 i titolari di assegno di
invalidità che percepiscono redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore
a determinati limiti subiscono ulteriori riduzioni:
| REDDITI |
PERCENTUALI
DI RIDUZIONE |
|
Reddito
superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in
vigore al 1° gennaio (per il 2001 è pari a
lire 38.498.200) |
25%
dell'importo dell'assegno |
|
Reddito
superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in
vigore al 1° gennaio (per il 2001 è pari a £
48.122.750) |
50%
dell'importo dell'assegno |
4)
Dal 1° gennaio 2001
Dal
1° gennaio 2001 gli assegni
di invalidità liquidati con 40 anni liquidati con 40
anni di contribuzione sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Resta valida la riduzione descritta precedentemente.
Ai
fini del calcolo dei 40 anni di contributi si
considera tutta la contribuzione versata,
obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa
(servizio militare, malattia, cassa integrazione,
mobilità, etc.) anche se successiva alla decorrenza
della pensione, purché venga utilizzata nella
liquidazione di supplementi di pensione.
5)
Considerazioni
Sull'assegno
vengono applicate dapprima le riduzioni del 25% o del
50% a seconda dei casi; successivamente sulla
differenza, se superiore al trattamento minimo, si
applicano le trattenute giornaliere.
Se
l'assegno è stato liquidato con 40 anni di
contribuzione si applicano solo le riduzioni.
Quando
il titolare dell'assegno di invalidità compie l'età
prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65
anni per gli uomini e 60 anni per le donne) si applica
la disciplina del cumulo in vigore per i pensionamenti
di vecchiaia dal mese successivo a quello di
compimento dell'età. A partire da tale data sono
totalmente cumulabili i redditi da lavoro dipendente e
da lavoro autonomo anche per le pensioni liquidate con
meno di 40 anni di anzianità.
6)
Niente trattenute
Il
divieto di cumulo non opera nei seguenti casi:
-
pensioni escluse dalla base imponibile ai fini IRPEF;
-
pensioni con contratti di lavoro a termine di durata
non superiore a 50 giornate nell'anno solare;
-
pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma
deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali
e assistenziali, non superiore all'importo annuo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (per il 2001 pari a lire
9.605.700 annue);
-
pensionati
assunti con contratti di lavoro a termine di
durata complessivamente non superiore a cinquanta
giornate nell'anno solare. L'esclusione in parola
è correlata soltanto alla durata complessiva
nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati
sulla base di contratti a termine. In caso di
superamento nel corso dell'anno delle cinquanta
giornate di lavoro per effetto di più rapporti di
lavoro a termine, l'esclusione dal divieto di
cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità
opera per la totalità delle giornate di lavoro
effettuate;
-
pensionati che svolgono la loro attività in programmi
di inserimento degli anziani in attività socialmente
utili;
-
pensionati che, alla data del 1° febbraio 1991, sono
occupati in qualità di agenti alle dipendenze delle
Comunità Europee;
-
pensionati occupati in qualità di operai agricoli;
-
pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi
domestici familiari;
-
pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace
per le indennità percepite nell'esercizio di tale
funzione;
-
pensionati che svolgono la funzione di giudici onorari
aggregati per le indennità percepite nell'esercizio
della loro funzione;
-
pensionati che svolgono funzioni relative a cariche
pubbliche elettive (indennità per parlamentari
nazionali ed europei, per i membri ei presidenti dei
consigli regionali, etc.);
-
pensionati
che svolgono funzioni di giudici tributari.
PENSIONI
DI ANZIANITà
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di
anzianità:
-
liquidate
con almeno 40 anni di contributi sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo;
-
liquidate
con meno di 40 anni di contributi
sono:
a) totalmente incumulabili con i redditi da lavoro
dipendente;
b) incumulabili con i redditi da lavoro autonomo
nella misura del 30% della quota eccedente il
trattamento minimo, che per il 2001 è pari a lire
738.900, entro i limiti del 30% del reddito.
Ai
fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene
conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria,
da riscatto, volontaria, figurativa (servizio
militare, malattia, cassa integrazione mobilità,
ecc.) anche se successiva alla decorrenza della
pensione, purché utilizzata nella liquidazione di
supplementi di pensione.
ECCEZIONI
1)
Per chi è andato in pensione entro il 31 dicembre
1994
L'importo
delle pensioni di anzianità è interamente cumulabile con i redditi da lavoro
autonomo.
2)
Per chi è andato in pensione dopo il 1994 e fino al
30 settembre 1996
L'importo
delle pensioni di anzianità è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo purché
la pensione abbia decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e
il 30 settembre 1996 (31 dicembre 1996 per le gestioni
dei lavoratori autonomi) e i titolari abbiano maturato
i requisiti contributivi utili entro la predetta data
del 31 dicembre 1994.
3)
Per chi è andato in pensione tra il 1° ottobre 1996
e il 31 dicembre 1996
Sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo:
-
le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti
liquidate con 35 anni di contributi e 52 anni di età
(ovvero 36 anni di contribuzione a prescindere
dall'età) entro il 30 settembre 1996 (i requisiti
contributivi utili devono essere maturati al 31
dicembre 1994);
-
le pensioni a carico del Fondo lavoratori autonomi
liquidate con 35 anni di contribuzione maturati al 31
dicembre 1994.
4)
Per chi è andato in pensione tra il 1° gennaio 1997
e il 31 dicembre 1997
Sono
totalmente cumulabili:
-
le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti
se liquidate con 36 anni di contributi al 30 settembre
1996 o con 35 anni di contribuzione e 52 anni di età
al 30 settembre 1996, i cui requisiti contributivi (35
anni) siano maturati al 31 dicembre 1994;
-
le
pensioni a carico del Fondo lavoratori autonomi se
liquidate con 35 anni di contributi
maturati al 31
dicembre 1994 ovvero con 35 anni di contribuzione e 55
anni di età al 30 settembre 1996.
PART-TIME
Allo
scopo di incentivare l'assunzione di nuovo personale,
la legge ha previsto una particolare cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi di lavoro nel caso
che il lavoratore accetti di passare, nell'ambito
della stessa azienda (pubblica o privata), ad un
rapporto di lavoro part-time in misura non inferiore a
18 ore settimanali, a condizione che il datore di
lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un
tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai
lavoratori che si sono avvalsi di tale facoltà (si
prescinde da quest'obbligo per quanto concerne le
amministrazioni pubbliche). In tale ipotesi l'importo
della pensione di anzianità verrà ridotto (fino ad
un massimo del 50%) in misura inversamente
proporzionale alla riduzione dell'orario normale di
lavoro. In ogni caso la somma della pensione di
anzianità e della retribuzione part-time non potrà
superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta
la sua opera a tempo pieno.
PENSIONE
DI INABILITà
le
pensioni
di inabilità non sono cumulabili con ogni
forma di retribuzione.
PENSIONE
AI SUPERSTITI
Le
pensioni
ai superstiti sono cumulabili con qualsiasi
tipo di reddito del beneficiario entro determinati
limiti.
Cumulo
tra pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario
| REDDITO* |
PERCENTUALE
DI RIDUZIONE |
| Superiore
a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
25%
del trattamento di reversibilità |
| Superiore
a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
40%
del trattamento di reversibilità |
| Superiore
a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
50%
del trattamento di reversibilità |
| *
I limiti di reddito non si applicano qualora i
beneficiari facciano parte di un nucleo
familiare con figli minori di età, studenti
ovvero inabili. |
QUOTA TRATTENUTA
Le
pensioni sono totalmente o parzialmente incumulabili
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Nel
primo caso il pensionato perde l'intera pensione; nel
secondo caso la pensione viene ridotta in misura pari
al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. La
trattenuta opera fino a concorrenza del reddito nel
senso che non può superare il reddito prodotto. Sul
piano pratico, va rilevato che il pensionato riceve
sempre la pensione per intero. Se svolge lavoro
dipendente la trattenuta della quota di pensione non
cumulabile viene effettuata mensilmente dal datore di
lavoro sulla retribuzione ed il relativo importo è
poi versato all'INPS con la stessa procedura
utilizzata per il versamento dei contributi. In caso
di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota di
pensione non cumulabile è trattenuta direttamente
dall'INPS in due momenti (in acconto e a saldo) in
base ai redditi dichiarati dal pensionato lavoratore.
Quest'ultimo deve presentare una doppia dichiarazione:
nella prima deve indicare il reddito presunto
dell'anno, nella seconda (da presentare entro lo
stesso termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi Irpef) il reddito
effettivamente percepito nello stesso anno. Sulla base
delle indicazioni del pensionato l'INPS stabilisce la
misura della trattenuta.
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