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Tale
tipo di prestazione non reversibile, avente natura
puramente assistenziale, è destinata col tempo a
scomparire in quanto al suo posto è stato istituito a
decorrere dal 1° gennaio 1996 un assegno
sociale.
La
pensione sociale continua a spettare a
quanti, uomini e donne, hanno maturato i requisiti e
presentato domanda entro il 1995. Coloro che hanno compiuto i 65 anni di
età entro il 31.12.1995, e presentano domanda di
pensione successivamente a tale data, hanno diritto
all'assegno sociale se in possesso dei requisiti
richiesti. I titolari di pensione sociale che in data
successiva al 31.12.1995 hanno perso il diritto a
godere di tale prestazione, possono fare domanda di
assegno sociale sempre se sono in possesso dei
requisiti richiesti. Ai titolari di pensione per
invalidità civile che hanno compiuto i 65 anni entro
il 31.12.1995, spetta la pensione sociale che
sostituisce quella pagata dal Ministero degli Interni
(e che dal 1° novembre 1998 viene corrisposta
dall'INPS). Gli invalidi civili che raggiungono il
requisito dei 65 anni di età in data successiva al
31.12.1995 hanno diritto all'assegno sociale.
IMPORTO
DELLA PENSIONE SOCIALE
La
pensione sociale consiste in un importo mensile fisso
(13 mensilità) e beneficia, al pari delle pensioni
previdenziali, della perequazione automatica annuale
(1° gennaio) secondo criteri prefissati. Detto
importo è dal 1° gennaio 2001 di Lire
7.067.450
annue e di Lire 543.650 mensili.
COME
INFLUISCE IL REDDITO
La
pensione sociale viene corrisposta:
-
per intero, se il titolare è assolutamente sprovvisto
di redditi;
-
in
misura ridotta, se il titolare da solo o in
concorso con il coniuge dispone di redditi ma in
misura inferiore a dei limiti prefissati per legge e
che vengono periodicamente elevati nella stessa misura
degli aumenti della pensione sociale.
In
ambedue le ipotesi, sono esclusi dalla valutazione dei
redditi le prestazioni previdenziali limitate nel
tempo (come le indennità economiche di malattia o
sanatoriali, le indennità di disoccupazione, etc.), i
trattamenti di famiglia, gli assegni vitalizi della
guerra 1915-18 e il reddito catastale della casa di
proprietà direttamente abitata.
Nel
caso in cui il richiedente dispone di redditi propri
superiori al limite individuale, la pensione sociale
non spetta anche se, cumulando il proprio reddito con
quello del coniuge, non supera i limiti di reddito
previsti dalla legge per i cittadini coniugati.
Limiti
di reddito previsti per il 2001 ai fini della pensione
sociale
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PENSIONATO
SOLO (REDDITI INDIVIDUALI) |
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reddito zero
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pensione
intera
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reddito
inferiore a lire 7.067.450 annue
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pensione
ridotta
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reddito
superiore a lire 7.067.450 annue
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non spetta la
pensione sociale
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PENSIONATO
CON CONIUGE
(REDDITI
CUMULATI CON QUELLI DEL CONIUGE) |
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reddito fino
a lire17.286.150 annue
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pensione
intera
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reddito da
lire 17.286.451 a lire 24.353.600 annue
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pensione
ridotta
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reddito
superiore a lire 24.353.601 annue
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non spetta la
pensione sociale
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MAGGIORAZIONE
Ad
integrazione della pensione sociale può essere
concessa, a domanda, una maggiorazione sempreché si
verifichino le seguenti condizioni:
-
se il titolare della pensione non è coniugato, il suo
reddito annuo (compresa la pensione sociale) non deve
essere pari o superiore all'ammontare complessivo
della pensione sociale e dell'aumento stesso;
-
se il titolare della pensione è coniugato, il suo
reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non
deve essere pari o superiore all'ammontare complessivo
annuo della pensione sociale (compreso l'aumento in
parola) e del trattamento minimo delle pensioni
obbligatorie a carico dell'INPS. Non si procede al
cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente
ed effettivamente separato.
L'importo
della maggiorazione può arrivare a lire 125.000
mensili (1.625.000 all'anno). Chi ha, quindi,
diritto alla maggiorazione intera riceve dall'Inps
l'importo di lire 668.650 mensili.
La
legge Finanziaria ha previsto a partire dal 1°
gennaio 2001, oltre alla maggiorazione di cui sopra,
il paga,mento aggiuntivo di maggiorazioni sociali
nella misura di:
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