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è
denominato pensione ai superstiti il
trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari
del lavoratore deceduto già pensionato o, a
determinate condizioni, dell'assicurato deceduto.
In
specie si distingue tra:
-
pensione di reversibilità, spettante ai
familiari superstiti del lavoratore già titolare di
pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità);
-
pensione indiretta, spettante ai familiari
superstiti del lavoratore non pensionato che, al
momento del decesso, gode dei vecchi requisiti di
assicurazione e contribuzione per la pensione
di inabilità o per la pensione di vecchiaia
(cioè almeno 15 anni), oppure è assicurato e versa
contributi da almeno 5 anni di cui 3 anni versati nel
quinquennio immediatamente precedente la data del
decesso. Per i requisiti di assicurazione e
contribuzione si considerano utili anche i periodi di
titolarità dell'assegno di invalidità durante i
quali non si è prestata attività lavorativa.
A
CHI SPETTA
I
familiari aventi diritto alla pensione quale superstiti
sono:
1.
Il coniuge superstite anche se separato.
Il
coniuge separato "con addebito", cioè per
colpa, ha diritto alla pensione ai superstiti solo se
è titolare di assegno alimentare concesso dal
Tribunale. Il coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di divorzio ha diritto alla
pensione ai superstiti a condizione che:
-
non sia passato a nuove nozze;
-
sia titolare di assegno di divorzio;
-
l'ex coniuge abbia l'assicurazione presso l'INPS prima
della sentenza di scioglimento o della cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
La
legge n. 74/1987 stabilisce che il coniuge divorziato
ha diritto alla pensione anche se il defunto si è
risposato ed il suo nuovo coniuge è ancora in vita.
In tal caso l'INPS, per corrispondere la pensione, deve
attendere la sentenza del Tribunale con la quale la
pensione viene ripartita tra i due interessati
(coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del
relativo matrimonio. La sentenza 419/99 della Corte
Costituzionale ha stabilito che il Tribunale, per una
equa valutazione della quota proporzionale di pensione
spettante al coniuge superstite e all'ex coniuge, deve
considerare oltre alla durata temporale del matrimonio
anche altri importanti elementi, quali la posizione
economica del coniuge divorziato e quella del coniuge
superstite.
2.
I figli (legittimi, legittimati, adottivi,
affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della
morte del genitore:
-
non abbiano ancora compiuto i 18 anni;
-
siano inabili e a carico del genitore, qualunque sia
l'età;
-
siano studenti di scuole medie o professionali con
età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del
genitore e che non prestino lavoro retribuito;
-
siano studenti universitari di età non superiore ai
26 anni e non oltre la durata del corso legale di
laurea, a carico del genitore e che non prestino
lavoro retribuito.
Tuttavia
con sentenza 42/99, la Corte Costituzionale ha
stabilito che i figli, titolari di pensione di
reversibilità a carico del genitore, anche se
svolgono attività lavorative precarie e saltuarie per
le quali percepiscono un piccolo reddito che può
migliorare momentaneamente la situazione economica,
non perdono la qualifica di studente e di conseguenza
continuano ad avere diritto alla quota di pensione di
reversibilità.
Con
sentenza n. 180/99, la Corte Costituzionale ha incluso
tra i destinatari diretti ed immediati della pensione
di reversibilità i nipoti minori e
viventi a carico degli ascendenti. Per la vivenza a
carico richiesta dalla sentenza occorrono le seguenti
condizioni:
3.
I genitori ultrasessantacinquenni o inabili che
non siano titolari di pensione e che, alla data del
decesso, risultino a carico del pensionato o
dell'assicurato e solo in mancanza del coniuge, dei
figli e dei nipoti.
4.
I fratelli e le sorelle, non coniugati, inabili al
lavoro (anche se di età inferiore ai 18 anni) e che,
alla data del decesso, risultino a carico del
pensionato o dell'assicurato e solo in mancanza del
coniuge, dei figli, dei
nipoti e dei genitori.
REQUISITI
DEL CARICO
Per
conceder la pensione ai figli ed equiparati
maggiorenni e studenti o inabili, l'Inps chiede il
requisito del «carico» alla data del
decesso del genitore. Per il «carico»
sono richieste le seguenti condizioni:
I
criteri adottati dall'Inps per valutare il requisito
del «carico»
sono:
-
per
i figli ed equiparati maggiorenni studenti il
limite di reddito è pari all'importo del
trattamento minimo maggiorato del 30%: per l'anno
2001 è pari a lire 1.040.618
mensili;
-
per
i figli maggiorenni inabili il limite di reddito
è quello previsto per il riconoscimento del
diritto alla pensione degli invalidi civili
assoluti: per l'anno 2001 è pari a lire
2.00.534 mensili;
-
per
i figli maggiorenni inabili, titolari
dell'indennità di accompagnamento, il limite di
reddito è quello previsto per gli invalidi civili
totali aumentato dell'importo dell'indennità di
accompagamento: per l'anno 2001 è
pari a lire 2.823.864 mensili;
INDENNITà
UNA TANTUM
Nel
caso di morte dell'assicurato senza che siano maturati
i requisiti per la pensione di reversibilità al
coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori,
studenti o inabili spetta un'indennità una tantum in
proporzione all'entità dei contributi versati a
favore del defunto e a condizione che nei 5 anni
precedenti la data del decesso risulti versato almeno
un anno di contribuzione.
L'importo
dell'indennità non può essere comunque inferiore a lire
43.200 né superiore a lire 129.600.
MISURA
DELLA PENSIONE
Le
pensioni di reversibilità o indirette sono pari ad
una percentuale della pensione diretta già percepita
dal defunto o, se trattasi di un lavoratore non ancora
pensionato, di quella che gli sarebbe spettata in caso
di pensionamento diretto.
Le percentuali, da
rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a
seconda della categoria degli aventi diritto e sono:
Se
hanno diritto alla pensione solo i figli o i nipoti,
le percentuali di reversibilità sono:
-
70% a un figlio;
-
80% a due figli;
-
100% a tre o più figli.
Ai
nipoti spettano le stesse aliquote di reversibilità
fissate per i figli.
Se
hanno diritto alla pensione soltanto i genitori, le
aliquote di reversibilità previste sono:
-
15% ad un genitore;
-
30% a due genitori.
Se
hanno diritto alla pensione solo i fratelli o le
sorelle, le percentuali di reversibilità sono:
-
15% ad un fratello o sorella;
-
30% a due fratelli o sorelle;
-
45% a tre fratelli o sorelle;
-
60% a quattro fratelli o sorelle;
-
75% a cinque fratelli o sorelle;
-
90% a sei fratelli o sorelle;
-
100% a sette fratelli o sorelle.
La
sentenza n. 495/93 ha stabilito che le quote spettanti
ai superstiti del titolare di pensione integrata al
minimo vengono calcolate sull'ammontare effettivamente
corrisposto al defunto. Le quote spettanti ai
superstiti di un assicurato vengono calcolate sulla
pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento
della morte, comprensiva di eventuale integrazione al
trattamento minimo.
CUMULO
DELLA PENSIONE CON ALTRI REDDITI
La
legge di riforma del sistema pensionistico ha
introdotto delle novità in materia di cumulo della
pensione con altri redditi. Infatti, se il pensionato
gode di altri redditi la pensione viene ridotta del:
-
25% se il pensionato oltre la pensione dispone di un
reddito annuo superiore a tre volte il trattamento
minimo che per il 2001 è pari a £
28.873.650;
-
40% se il pensionato oltre la pensione dispone di un
reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento
minimo che per il 2001 è pari a £ 38.498.200;
-
50% se il pensionato oltre la
pensione dispone di un reddito annuo superiore a cinque
volte il trattamento minimo che per il 2001
è pari a £ 48.122.750.
Sono
esclusi dal computo dei redditi:
-
i trattamenti di fine rapporto e le relative
anticipazioni;
-
le competenze arretrate soggette a tassazione
separata;
-
il reddito catastale della casa di abitazione;
-
la stessa pensione di reversibilità e ogni altra
pensione di reversibilità di cui l'interessato è
titolare.
L'importo
della pensione può essere cumulato con qualsiasi
altro reddito se titolari della pensione sono i figli
minori studenti o inabili.
La
pensione ai superstiti non può essere corrisposta se
l'INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di morte
per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale. Se la rendita liquidata dall'INAIL è
di importo inferiore alla pensione corrisposta
dall'INPS, il titolare ha diritto a riscuotere la
differenza tra le due prestazioni. Dal
1° settembre 1995, tale normativa si applica anche alle pensioni già
esistenti che continuano ad essere corrisposte con la
"cristallizzazione" degli importi a tale
data e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri
miglioramenti.
ECCEZIONE
Se
titolari della pensione sono anche i figli minori
studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con
qualsiasi reddito.
LA
DECORRENZA
La
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla morte del pensionato o dell'assistito,
indipendentemente dalla data di presentazione della
domanda.
LA
DOMANDA
La
domanda di pensione può essere presentata presso un
qualunque ufficio INPS direttamente o tramite uno
degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che
hanno il compito di assistere gratuitamente i
lavoratori.
DOCUMENTI
UTILI
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (S01) disponibile presso un qualunque
ufficio INPS o uno degli Enti di Patronato;
-
atto notorio da cui risulti che tra i coniugi non è
stata pronunciata sentenza di separazione con addebito
e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo
matrimonio;
-
il libretto di pensione del defunto, se già
pensionato;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda
o relative dichiarazioni sostitutive rilasciate anche
presso le sedi INPS.
SE
IL CONIUGE SI RISPOSA
Al
coniuge superstite che contrae successivo matrimonio
viene revocata la pensione di reversibilità.
Contemporaneamente in suo favore viene disposta la
liquidazione della cosiddetta «doppia
annualità», pari a 26 volte l'ammontare
spettante alla data del nuovo matrimonio. La
liquidazione della doppia annualità viene anche
riconosciuta nel caso in cui restino titolari della
pensione i figli superstiti. Per ottenere la doppia
annualità, il coniuge superstite che contrae nuovo
matrimonio deve presentare all'INPS un'apposita
domanda includendo il certificato di matrimonio. Nella
domanda devono essere indicati i dati anagrafici, la
data del matrimonio e il numero della pensione. Devono
inoltre essere restituiti il libretto di pensione
e il certificato di pensione (mod. Obis/M).
I
figli superstiti che percepiscono la pensione di
reversibilità, insieme al genitore, hanno diritto ad
un aumento della propria quota se il genitore stesso
che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla
pensione. Per ottenere questo aumento, è necessario
presentare presso l'INPS apposita documentazione
attestante l'avvenuto matrimonio del genitore
superstite.
IL
RICORSO
Se
la domanda di pensione ai superstiti viene respinta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato
provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla
comunicazione. Il ricorso, redatto in carta semplice
ed indirizzato al Comitato provinciale, può essere:
-
presentato presso gli sportelli della sede INPS che ha
respinto il ricorso;
-
inoltrato alla sede INPS per posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al
ricorso devono essere allegati tutti i documenti che
si ritengono utili ai fini del suo accoglimento.
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