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A
CHI SPETTA
I
titolari di pensione a carico di forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria
per la invalidità, vecchiaia e superstiti, ove
possano vantare in detta assicurazione obbligatoria
periodi di contribuzione di per sé insufficienti per
l'ottenimento di una pensione autonoma (e non
intendano optare per la ricongiunzione di tali periodi
al Fondo di appartenenza), possono chiedere, al
raggiungimento dell'età stabilita per la pensione di
vecchiaia, o a seguito del riconoscimento dello stato
di invalidità, la liquidazione da parte dell'INPS di
una pensione supplementare.
REQUISITI
L'interessato
può chiedere la liquidazione della pensione
supplementare a condizione che:
-
sia titolare di pensione di un Fondo sostitutivo,
esclusivo o esonerativo (Stato, Enti locali, Fondi
elettrici, telefonici, etc.) dell'assicurazione
generale obbligatoria INPS;
-
abbia versato contributi nell'assicurazione generale
obbligatoria INPS insufficienti per il raggiungimento
della pensione di vecchiaia;
-
abbia compiuto l'età pensionabile;
-
abbia cessato l'attività lavorativa, se lavoratore
dipendente;
-
sia in possesso, in caso di invalidità, dei requisiti
richiesti per l'ottenimento dell'assegno ordinario
di invalidità (riduzione permanente della
capacità lavorativa di oltre un terzo in occupazioni
riguardanti le attitudini del lavoratore).
A
CHI NON SPETTA
La
pensione supplementare non spetta:
-
ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per
liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici,
etc.);
-
ai titolari di pensione a carico dell'Ente Nazionale
Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Le norme che
disciplinano i rapporti tra l'ENPALS e l'INPS
prevedono che agli iscritti ad uno dei due Enti deve
essere corrisposto un solo trattamento per i
contributi da lavoro dipendente versati presso i due
Enti.
Da
questa limitazione sono esclusi i lavoratori
parasubordinati iscritti alla gestione separata
dell'INPS che ottengono la pensione supplementare
nella loro gestione anche se sono titolari di pensioni a
carico dell'ENPALS e delle Casse dei liberi
professionisti.
LA
DECORRENZA
La
pensione supplementare decorre:
-
dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda;
-
dallo stesso mese di decorrenza della pensione a
carico del Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo
dell'assicurazione generale obbligatoria, se la
domanda di pensione supplementare, di vecchiaia o di
invalidità viene presentata prima del pensionamento
nel Fondo.
IMPORTO
L'importo
della pensione supplementare viene determinato in base
ai contributi versati, senza integrazione al
trattamento minimo. Se il pensionato versa nuovi
contributi dopo la decorrenza della pensione
supplementare ha diritto al supplemento di
pensione.
LA
DOMANDA
La
domanda di pensione può essere presentata presso un
qualsiasi ufficio INPS, direttamente o tramite uno
degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge. La
domanda può anche essere inoltrata per posta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, ai
fini della decorrenza della pensione supplementare, si
fa riferimento alla data del timbro postale.
DOCUMENTI
UTILI
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello
di domanda disponibile presso qualsiasi sede INPS
o Ente di patronato;
-
certificato di pensione a carico del Fondo esclusivo,
esonerativo o sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti ed
autonomi;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda
o dichiarazioni sostitutive di essi rilasciate anche
presso le sedi INPS.
RICORSO
Se
la domanda di pensione supplementare viene respinta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato
provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla
comunicazione. Il ricorso, redatto in carta semplice,
può essere:
-
presentato agli sportelli della sede INPS che ha
respinto la domanda;
-
inoltrato alla sede INPS per posta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentato tramite uno degli Enti di patronato
riconosciuti per legge.
Alla
domanda di ricorso devono essere allegati tutti i
documenti ritenuti utili ai fini del suo accoglimento.
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