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Il
trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato,
tramite l'INPS, eroga al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi
versati risulta di importo tale da non garantire
quella capacità di sostentamento che costituisce,
secondo il dettato costituzionale, una delle finalità
prevalenti della previdenza sociale. In questo caso
l'importo della pensione viene "integrato"
fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno
dalla legge.
LIMITI
DI REDDITO
Pensioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2001
Hanno
diritto all'integrazione al minimo:
-
le persone non coniugate o legalmente ed
effettivamente separate con redditi propri soggetti ad
IRPEF per un importo inferiore a lire 19.211.400 (pari a
due volte l'importo annuo della pensione minima INPS),
calcolato sulla base dell'importo del mese di gennaio
2001;
-
le
persone coniugate e non legalmente ed
effettivamente separate che dispongono di redditi
propri per un importo inferiore a lire
19.211.400 o di redditi cumulati con
quelli del coniuge per un importo non superiore a lire
38.422.800 annue (pari a quattro volte
l'importo annuo della pensione minima INPS).
Pensioni
con decorrenza precedente al 1° gennaio 2001
-
Ai fini dell'integrazione al minimo per le pensioni
con decorrenza precedente al 1994 si considerano solo
i redditi del pensionato.
-
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 si
considerano sia i redditi dell'interessato sia i
redditi cumulati con quelli del coniuge che devono
essere inferiore a cinque volte l'ammontare annuo
della pensione minima (l'importo per il 2001 è di lire
48.028.500).
-
Per le pensione con decorrenza dal 1995 in poi il
limite di reddito cumulato con quello del coniuge
corrisponde a quattro volte la pensione minima INPS
(l'importo per il 2001 è di lire 38.422.800).
L'integrazione
al minimo non può in ogni caso essere concessa alle
persone coniugate se il reddito individuale supera i
limiti di legge, anche se il reddito cumulato risulta
inferiore.
L'integrazione
inoltre non può essere assegnata se il reddito
individuale è inferiore al limite prefissato ma il
reddito cumulato supera tale limite.
Reddito
individuale
| ANNO |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE INTERA |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE RIDOTTA |
NON
SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA |
| DA
LIRE |
A
LIRE |
| 1996 |
lire
8.583.900 |
8.583.901 |
17.167.799 |
lire
17.167.800 |
| 1997 |
lire
8.918.650 |
8.918.651 |
17.837.299 |
lire
17.837.300 |
| 1998 |
lire
9.070.100 |
9.070.101 |
18.140.199 |
lire
18.140.200 |
| 1999 |
lire
9.233.250 |
9.233.251 |
18.466.499 |
lire
18.466.500 |
| 2000 |
lire
9.380.800 |
9.380.801 |
18.761.599 |
lire
18.761.600 |
| 2001 |
lire
9.605.700 |
9.605.701 |
19.211.399 |
lire
19.211.400 |
Reddito
cumulato con quello del coniuge - Pensioni con
decorrenza nel 1994
| ANNO |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE INTERA |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE RIDOTTA |
NON
SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA |
| DA
LIRE |
A
LIRE |
| 1996 |
lire
34.335.600 |
34.335.601 |
42.919.499 |
lire
42.919.500 |
| 1997 |
lire
35.674.600 |
35.674.601 |
44.593.249 |
lire
44.593.250 |
| 1998 |
lire
36.280.400 |
36.280.401 |
45.350.499 |
lire
45.250.500 |
| 1999 |
lire
36.933.000 |
36.933.001 |
46.166.249 |
lire
46.166.250 |
| 2000 |
lire
37.523.200 |
37.523.201 |
46.903.999 |
lire
46.904.000 |
| 2001 |
lire
38.422.800 |
38.422.801 |
48.028.499 |
lire
48.028.500 |
Reddito
cumulato con quello del coniuge - Pensioni con
decorrenza successiva al 1994
| ANNO |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE INTERA |
LIMITI
DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE RIDOTTA |
NON
SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA |
| DA
LIRE |
A
LIRE |
| 1996 |
lire
25.751.700 |
25.751.701 |
34.335.599 |
lire
34.335.600 |
| 1997 |
lire
26.755.950 |
26.755.951 |
35.674.599 |
lire
35.675.600 |
| 1998 |
lire
27.210.300 |
27.210.301 |
36.280.399 |
lire
36.280.400 |
| 1999 |
lire
27.699.750 |
27.699.751 |
36.932.999 |
lire
36.933.000 |
| 2000 |
lire
28.142.400 |
28.142.401 |
37.523.199 |
lire
38.523.200 |
| 2001 |
lire
28.817.100 |
28.817.101 |
38.422.799 |
lire
38.422.800 |
REDDITI
ESCLUSI
Dal
computo dei redditi sono esclusi oltre ovviamente
l'importo della pensione da integrare al minimo:
-
i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra,
pensioni degli invalidi civili, rendite INAIL, etc.);
-
i trattamenti di fine rapporto e le relative
anticipazioni;
-
il
reddito della casa di abitazione;
-
le competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata.
-
l'importo
delle pensioni da integrare al minimo.
La
legge di riforma del sistema pensionistico prevede che
il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo
non si applica nel caso di pensione contributiva. I
soggetti che hanno iniziato a lavorare per la prima
volta dal 1° gennaio 1996 in poi non hanno più
diritto alla pensione al minimo: la rendita viene
rapportata ai contributi versati senza integrazione al
minimo.
TITOLARI
DI PIù
PENSIONI
Se
il pensionato è titolare di due o più pensioni, per
stabilire su quale pensione spetta il trattamento
minimo è necessario rispettare determinati criteri.
Gestioni
diverse
In
caso di pensioni a carico di gestioni diverse (ad
esempio: Gestione lavoratori autonomi e Fondo
lavoratori dipendenti), l'integrazione deve essere
attribuita sulla pensione con trattamento minimo più
elevato ovvero, a parità di importo, sulla pensione
con decorrenza più remota.
Stessa
gestione
Per
le pensioni dirette e ai superstiti a carico della
stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla
pensione diretta. Se una delle pensioni è costituita
da un numero di contributi obbligatori non inferiore a
781 settimane, l'integrazione al minimo
scatta su tale pensione (si considera la contribuzione
effettiva e figurativa con esclusione della volontaria
e della contribuzione relativa a periodi successivi la
decorrenza della pensione).
MAGGIORAZIONI
SOCIALI
In
favore dei titolari di pensioni integrate al
trattaemnto minimo è prevista la concessione, su
domanda dell'interessato, di un'ulteriore
maggiorazione sociale. Dal 1° gennaio 2001 sono
previsti importi diversi a seconda che il pensionato
sia in possesso di redditi non superiori a determinati
limiti stabiliti dalla legge e abbia:
-
un'età
pari o superiore a 75 anni;
-
un'età
compresa tra i 65 e i 75 anni;
-
un'età
superiore a 60 anni.
Ai
fini della concessione di tale maggiorazione si
considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo
familiare ovvero dagli assegni familiari. La
maggiorazione è concessa per intero o in misura
ridotta a seconda della situazione reddituale
dell'interessato e del coniuge non legalmente
separato.
IMPORTO
DELLA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2001
La
concessione della maggiorazione è subordinata alle
seguenti condizioni:
-
se il titolare della pensione non è coniugato deve
disporre di un reddito non superiore alla somma
dell'importo annuo del trattamento minimo più
l'importo annuo della maggiorazione sociale stessa;
-
se il titolare della pensione è coniugato deve
disporre di un reddito non superiore all'importo annuo
del trattamento minimo aumentato dell'ammontare annuo
dell'assegno sociale e dell'ammontare annuo della
maggiorazione sociale.
Pensionati
con 75 anni o più
L'importo
della maggiorazione sociale è di lire 180.000 per 13
mensilità
|
LIMITE
DI REDDITO INDIVIDUALE |
LIMITE
DI REDDITO CUMULATO CON IL CONIUGE |
|
Fino a lire
9.605.700 |
Maggiorazione
intera |
Fino a lire
18.181.150 |
Maggiorazione
intera |
|
Da lire 9.605.701 a
lire 11.945.700 |
Maggiorazione
ridotta |
Da lire 18.181.151 a £
20.521.150 |
Maggiorazione
ridotta |
Pensionati
con età compresa tra i 65 e i75 anni
L'importo
della maggiorazione sociale è di lire 160.000 per 13
mensilità
| LIMITE
DI REDDITO INDIVIDUALE |
LIMITE
DI REDDITO CUMULATO CON IL CONIUGE |
|
Fino a lire
9.605.700 |
Maggiorazione
intera |
Fino a lire
18.181.150 |
Maggiorazione
intera |
|
Da lire 9.605.701 a
lire 11.685.700 |
Maggiorazione
ridotta |
Da £ 18.181.151 a £
20.261.150 |
Maggiorazione
ridotta |
Pensionati
ultrasessantenni
L'importo
della maggiorazione sociale è di lire 50.000 per 13
mensilità
| LIMITE
DI REDDITO INDIVIDUALE |
LIMITE
DI REDDITO CUMULATO CON IL CONIUGE |
|
Fino a lire
9.605.700 |
Maggiorazione
intera |
Fino a lire
18.181.150 |
Maggiorazione
intera |
|
Da lire 9.605.701 a
lire 10.255.700 |
Maggiorazione
ridotta |
Da £ 18.181.151 a £
18.831.150 |
Maggiorazione
ridotta |
COMUNICAZIONE
DEI REDDITI
Tutti
i trattamenti pensionistici integrati al minimo sono
corrisposti dall'INPS a seconda dei redditi posseduti
dal pensionato, dal coniuge e, in alcuni casi, anche
dai figli. Le prestazioni correlate al reddito sono,
ad esempio, le pensioni integrate al minimo, le
maggiorazioni sociali sulle pensioni, i trattamenti di
famiglia, gli assegni di invalidità, ecc. Per tali
prestazioni i pensionati sono tenuti a comunicare ogni
anno l'ammontare dei redditi personali e del proprio
nucleo familiare.
MODELLI
"RED"
Il
pensionato è tenuto a comunicare all'INPS tutte le
variazioni dei propri redditi per consentire
l'aggiornamento dell'importo della pensione. Dal 1999
la comunicazione dei redditi non va più resa
direttamente all'Ente previdenziale, ma ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) e ai consulenti tributari,
consulenti del lavoro e ragionieri commercialisti che
hanno stipulato appositi accordi con l'INPS. Tali
consulenti offrono assistenza gratuita e provvedono
successivamente a trasmettere le informazioni all'INPS
per via telematica.
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