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causa di carenze legislative, è purtroppo
presente e assai ramificato, nel settore della
Riabilitazione, il fenomeno dell'abusivismo.
"A fronte di circa 40.000
Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione
abilitati ad esercitare la professione, ci sono
in Italia almeno 100.000 personaggi, non
altrimenti definibili che con il nome di
millantatori, che senza essere edotti di cosa
sia la Riabilitazione, né possedere titoli e
prerogative per esercitarla, disinvoltamente
praticano le loro sciagurate 'manipolazioni' su
sprovveduti quanto inconsapevoli cittadini"
(da un Documento dell'Associazione Italiana
Terapisti della Riabilitazione - A.I.T.R.).
Il fenomeno è preoccupante, perché
"…almeno il 5% degli italiani che
giornalmente si affidano a interventi di
Riabilitazione, incappando in sedicenti
riabilitatori, subiscono danni gravi, talvolta
addirittura irreversibili….La falsa
Riabilitazione non si annida solo presso
compiacenti cliniche o studi privati, ma
prospera spesso anche presso pubbliche strutture
nosocomiali, create, invece, per salvaguardare
al meglio la salute del cittadino" (Documento
A.I.T.R. citato). Sono inoltre da
considerare abusivi della Riabilitazione,
quegli operatori, del comparto sanità e non,
che in possesso di altre competenze e formati
per altre attività, si "autopromuovono"
Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione ed
"esercitano" la professione. Non
sono così da considerare
Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione i professori
di educazione fisica, i cosiddetti ISEF, in
quanto operatori formati per il settore
dell'istruzione e dello sport, o, al massimo,
per l'area "della prevenzione e
dell'educazione (non riabilitazione)
motoria adattata, finalizzata a soggetti di
diversa età e a soggetti disabili". La
recente Legge istitutiva della "Laurea in
Scienze Motorie" (D.L. 8 maggio 1998 n.178,
pubblicato sulla G.U. n.131 dell'8.6.'98) che
riguarda tali operatori, stabilisce infatti testualmente,
al punto 7 dell'art.2 che: "Il Diploma di
laurea in scienze motorie non abilita
all'esercizio delle attività professionali
sanitarie di competenza dei laureati in medicina
e chirurgia e di quelle di cui ai profili
professionali disciplinati ai sensi
dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni e integrazioni", fra cui,
appunto, si trova il Profilo del
Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione. Non
sono da considerare Fisioterapisti/Terapisti
della Riabilitazione neppure i cosiddetti cinesiologi.
La "cinesiologia", cioè lo studio del
movimento, é disciplina comune sia agli ISEF
che ai fisioterapisti, ma curare il movimento o
con il movimento, spetta esclusivamente a chi
svolge un'attività sanitaria abilitata.
Non sono da considerare Fisioterapisti/Terapisti
della Riabilitazione neppure i cultori di quelle
che vengono definite "medicine
naturali" o "terapie non
convenzionali", come l'osteopatia (sistema
terapeutico basato sulle manipolazioni), la
chiropratica (metodo terapeutico consistente in
manipolazioni delle vertebre, sia con massaggi,
sia con colpi diretti ed indiretti), lo
schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale,
l'auricoloterapia, altre discipline della
Medicina Orientale, ecc. L'efficacia terapeutica
di molte medicine naturali e terapie non
convenzionali è ampiamente dimostrata, ma ,
poiché esse intervengono nella sfera della
salute e della patologia, il loro esercizio e la
loro pratica si ritiene debbano essere di
esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie
abilitate alla pratica terapeutica (come
il Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione)
e non di operatori (o individui) privi di
formazione di base specifica (vedasi a questo
proposito la voce "Chi è il
Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione).
Non devono essere confusi terapia e soggetto
che la pratica. "L'esistenza di una
terapia o di una metodica terapeutica, non
individua necessariamente una professione
(ovvero un profilo professionale). Ogni terapia
o metodica terapeutica costituisce solamente uno
strumento a disposizione del professionista
sanitario, deputato al suo utilizzo, che la
applicherà in scienza e coscienza, a seconda
dell'opportunità o della effettiva necessità
della persona assistita" (da un
Documento dell'A.I.T.R. al riguardo). In
altre parole, non possono essere
considerati Fisioterapisti/Terapisti della
Riabilitazione l'osteopata, il chiropratico,
lo schiatzuterapista, l'auricoloterapista,
ecc., perché la conoscenza della terapia non
abilita automaticamente al suo esercizio e non
denomina un operatore sanitario specifico. Non
è al momento assimilabile al
Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione
neppure il massofisioterapista, operatore
sanitario del medesimo settore, ma in possesso
di una preparazione professionale inferiore e di
mansioni differenti, né tantomeno il massaggiatore
sportivo, i cui compiti sono definiti dalla
sua stessa denominazione. L'abusivismo in
riabilitazione produce anche un danno
economico, sia all'utente (in termini di tariffe
spesso esagerate, non giustificate dalla
necessaria professionalità e sovente neppure
fatturate), sia agli Enti legalmente preposti
all'erogazione di simili prestazioni (che si
vedono sottrarre pazienti), sia allo Stato (in
termini di evasione fiscale). Tale attività
illegale può configurarsi come vera e propria
truffa e, opportunamente sensibilizzati al
riguardo dalle Associazioni di categoria e dalle
Associazioni dei consumatori, se ne stanno
occupando con sempre maggior frequenza i Nuclei
Antisofisticazioni (N.A.S.), che hanno
intensificato i controlli su tutto il Territorio
Nazionale. A ribadire ulteriormente la
diffusione e la pericolosità del fenomeno
dell'abusivismo in riabilitazione, sta anche il
fatto che nel 1997 è stata fondata, a Trento,
l'Associazione Nazionale Vittime
dell'Abusivismo in Riabilitazione (A.N.V.A.R.),
con lo scopo di tutelare ed informare pazienti
ed operatori del settore. Fondatrice una giovane
signora trentina, vittima di gravi lesioni
fisiche permanenti, causate da un "riabilitatore"
a cui si era con fiducia (e poca informazione)
affidata.
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