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Decreto 14 settembre 1994, n.741
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del
9.1.1995
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto l'art.6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, recante: "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992,
n.421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate
disposizioni, spetta al Ministro della sanità
di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli
provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del
fisioterapista;
Ritenuto che nell'ambito del profilo del
fisioterapista vadano ricondotte, come
formazioni complementari, le figure del
terapista occupazionale e del terapista della
psicomotricità;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con
cui lo schema di regolamento è stato trasmesso,
ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, al Presidente del consiglio
dei Ministri;
ADOTTA Il seguente regolamento:
Art.1
1. è
individuata la figura del fisioterapista
con il seguente profilo: il fisioterapista è
l'operatore sanitario, in possesso del diploma
universitario abilitante, che svolge in via
autonoma, o in collaborazione con altre figure
sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione nelle aree della motricità,
delle funzioni corticali superiori, e di
quelle viscerali conseguenti a eventi
patologici, a varia eziologia, congenita o
acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell'ambito delle
proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe
multidisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione volto
all'individuazione ed al superamento del
bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività
terapeutica per la rieducazione funzionale
delle disabilità motorie, psicomotorie e
cognitive utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili,
ne addestra all'uso e ne verifica
l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia
riabilitativa attuata agli obiettivi di
recupero funzionale.
3. Svolge attività di studio, didattica e
consulenza professionale, nei servizi sanitari
ed in quelli dove si richiedono le sue
competenze professionali.
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione
complementare, integra la formazione di base
con indirizzi di specializzazione nel settore
della psicomotricità e della terapia
occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità
consente al fisioterapista di svolgere anche
l'assistenza riabilitativa sia psichica che
fisica di soggetti in età evolutiva con
deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia
occupazionale consente al fisioterapista di
operare anche nella traduzione funzionale
della motricità residua, al fine dello
sviluppo di compensi funzionali alla
disabilità, con particolare riguardo
all'addestramento per conseguire l'autonomia
nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo
libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari
tipi di ausili in dotazione alla persona o
all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con
decreto del Ministro della sanità e si
conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce
titolo preferenziale per l'esercizio delle
funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo
il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è
strettamente legata alla sussistenza di
obiettive necessità del servizio e recede in
presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività
professionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Art.2
1. Il diploma universitario di fisioterapista
conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, abilita all'esercizio
della professione.
Art.3
1.Con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento,
che sono equipollenti al diploma universitario
di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso
ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1996 Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei conti il 24
dicembre 1994
Registro n.1 Sanità, foglio n.357
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