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LOMBARDIA: APPROVATA LA LEGGE REGIONALE DI RIFORMA DELLE II.PP.A.B. 2003/01

 

È diventata legge della Regione Lombardia la proposta di riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza create nel 1890 da Francesco Crispi. La nuova legge regionale consente alle II.PP.A.B. che lo riterranno opportuno di scegliere la propria forma organizzativa e statutaria: si potranno configurare come enti di diritto privato senza scopo di lucro – Fondazioni, Associazioni (riprendendo la forma giuridica originale) - ovvero restare Aziende di Servizio alla Persona con natura giudica pubblica.  

 

La riforma è una diretta conseguenza della recente formulazione del Titolo V della Costituzione italiana che ha definito le potestà legislative regionali in modo innovativo.  

 

Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. potranno effettuare la scelta senza limitazioni di alcun tipo. In ogni caso, qualunque sia la tipologia della natura giuridica che le istituzioni verranno ad assumere, le nuove forme organizzative potranno rivestire il ruolo di istituzione sussidiaria degli enti pubblici cui compete la gestione degli interessi della collettività.  

 

La nuova legge regionale 2003/01 non disciplina il funzionamento degli enti con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, cioè le Fondazioni e le Associazioni giuridicamente riconosciute - in quanto la normativa di riferimento di questi enti è già definita nel Codice Civile, nel DPR 361/2000 e nel Regolamento Regionale 2/2001 - la legge detta invece le norme sul funzionamento delle Aziende di Servizio alla Persona (ASP) per le quali, a differenza di quanto avveniva con la precedente "legge Crispi", sono precisati ambiti operativi e finalità istituzionali.  

 

Alcune delle novità più importanti sono rappresentate, almeno per le istituzioni che sceglieranno di assumere la natura giuridica di Azienda di Servizi alla Persona, dalla precisa determinazione della composizione dell’organo di amministrazione delle aziende che attribuisce alla Regione Lombardia ed al Comune di sede legale dell’azienda la nomina di un pari numero di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente ai quali dovrà aggiungersi un ulteriore consigliere nominato, secondo le previsioni contenute nello statuto, tra i discendenti dei fondatori o in accordo con le finalità originarie dell'istituzione.  

 

Inoltre le Aziende di Servizio alle Persone pur in possesso della personalità giuridica di diritto pubblico, dovranno impostare una forma di amministrazione imperniata sul controllo di gestione e sulla contabilità tipica delle società di capitale come disciplinata dalle direttive della Comunità Europea e dalle disposizioni del Codice Civile.  

 

Una ulteriore precisazione deve essere fatta in tema di controlli; gli enti con personalità giuridica di diritto privato saranno sottoposti, come già succede ad oggi, al controllo della Regione Lombardia attraverso le ASL territoriali, mentre le ASP saranno sottoposte al controllo di commissioni nominate dai consigli dei sindaci presenti in seno alle Aziende Sanitarie Locali.  

 

Anche in questo caso si è realizzato un forte processo di decentramento in favore degli enti locali sul cui territorio opereranno le aziende pubbliche.  

 

La legge è stata pubblicata sul 1º supplemento ordinario al B.U.R.L. del 13 febbraio 2003 ed è quindi in vigore.

 

 

     Dott. Giovanni Soliani

  (12/3/2003)

 

    

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