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È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 5 maggio scorso il decreto interministeriale
del 29 gennaio 2004 che dà attuazione all'incentivo
all'occupazione per i lavoratori anziani previsto dal comma
5 dell'articolo 75 della legge finanziaria 2001.
Secondo il provvedimento i lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno raggiunto
un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del
raggiungimento dell'età pensionabile (60 anni se donna e 65
anni se uomo), e che scelgono di restare in attività,
possono incrementare l'ammontare della loro pensione con una
quota calcolata secondo il metodo contributivo.
Il rinvio del pensionamento può essere
esercitato a condizione che il lavoratore stipuli con il
datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato
di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento
dell'età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga
prima della scadenza del biennio.
La facoltà di parziale rinuncia alla
contribuzione può essere esercitata più volte e, dopo il
primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e
comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia.
La contribuzione relativa al periodo di
rinvio è destinata, per il 40 per cento, alla Regione di
residenza, ai fini del finanziamento di attività di
assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle
famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il
sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare
della pensione, a decorrere dal compimento dell'età di
quiescenza.
(11/5/2004)
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