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Il
medico di famiglia o medico di fiducia o medico di medicina
generale o di base, è la persona scelta da ciascun
cittadino per garantirsi l’assistenza nell’intervento
sanitario di primo livello, intendendo per tale quello all’esterno
dell’ospedale. A differenza dello specialista, il medico
di fiducia cura la salute dei suoi pazienti nel complesso,
conosce ed educa i suoi assistiti alla salute.
La
scelta del medico di fiducia richiede che il cittadino si
rechi presso l’ASL di residenza con la sua tessera
sanitaria e individui il nominativo in una lista di medici
di zona disponibili. Ciascun medico di fiducia può prendere
in carico al massimo 1.500 assistiti, ad eccezione di quelli
che, prima dell’entrata in vigore della legge che
stabiliva un tetto massimo, disponevano di un numero di
scelte più ampio e di quelli professionalmente più
anziani. E’ possibile che il congiunto di un paziente già
in carico ad un medico di fiducia possa effettuare la sua
scelta a vantaggio dello stesso medico derogando al tetto
massimo.
Inoltre
l’Azienda sanitaria, sentito il parere di un apposito
comitato, può autorizzare la scelta di un medico di
famiglia non appartenente alla ASL di residenza.
La
scelta del medico di fiducia per i cittadini non residenti
ha validità variabile da un minimo di tre mesi fino ad un
massimo di un anno ed è prorogabile. Per i cittadini
residenti ha validità di un anno ed è automaticamente
rinnovata alla scadenza se non intervengono variazioni.
Chi
decide di cambiare il suo medico di famiglia deve
comunicarlo alla ASL di residenza, esibire la sua vecchia
tessera sanitaria e procedere alla scelta di un altro
medico. D’altro canto il medico di fiducia, in caso di
motivi gravi ed accertati come ad esempio l’impossibilità
a fornire assistenza, può rifiutare la scelta di un
cittadino comunicando la sua decisione alla ASL di
appartenenza
LA
VISITA AMBULATORIALE
Viene eseguita presso lo studio del medico, aperto per 5
giorni alla settimana, con un orario, affisso nella sala di
attesa, strutturato tra la mattina e il pomeriggio,
stabilito in relazione al numero degli assistiti e ad un
tempo medio di attesa non superiore ai 30 minuti. A tal
fine, il medico è tenuto a differenziare l'orario dedicato
agli informatori scientifici da quello dell'attività
ambulatoriale.
Il medico di base deve tenere e aggiornare per ogni
assistito una scheda sanitaria, che presenti un preciso
quadro anamnestico anche in rapporto al contesto familiare e
ha il compito di prescrivere sul ricettario regionale
farmaci, richieste di visite o indagini specialistiche,
proposte di ricovero e cure termali. Sia la
prescrizione di farmaci che la richiesta di indagini
specialistiche possono essere effettuate anche su richiesta
di un familiare. La proposta di ricovero, invece, deve
essere accompagnata da un'apposita scheda che riporti tutti
i dati del paziente, nonché tutti gli esami diagnostici e
di laboratorio effettuati.
Il medico di base è anche tenuto a rilasciare
certificazioni ai propri assistiti, quali quelle ai fini
dell'ammissione o riammissione alla scuola dell'obbligo,
agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole
secondarie superiori, certificati di idoneità allo
svolgimento di attività sportive non agonistiche
nell'ambito scolastico, certificati per l'incapacità
temporanea al lavoro, e così via. Per certificazioni
adibite ad altro uso, il medico può esigere il pagamento.
LA
VISITA A DOMICILIO
La visita a domicilio viene effettuata nel caso in cui le
condizioni del paziente siano tali da impedirgli di recarsi
allo studio del medico. Quando la richiesta perviene entro
le ore 10, deve essere eseguita nel corso della stessa
giornata. Quando invece la richiesta perviene dopo le ore
10, deve essere effettuata entro le 12 del giorno
successivo. Quando la chiamata riveste carattere di urgenza,
deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. Il sabato
o nei giorni prefestivi il medico non è tenuto a
svolgere attività ambulatoriale, ma deve eseguire le visite
domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno e
quelle non effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno
precedente.
COMPITI
DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Il
contratto stabilisce che il medico di fiducia ha specifici
compiti da assolvere nei confronti dei suoi assistiti.
Il
medico di famiglia deve eseguire le visite in ambulatorio e
quelle a domicilio avvalendosi, se necessario, di supporti
tecnologici e terapeutici atti a migliorare le sue
prestazioni; può chiedere il consulto con uno specialista
che si effettua negli ambulatori pubblici della zona o a
domicilio; può accompagnare il suo assistito in ospedale
e seguire le fasi di degenza e di dimissione; deve tenere
costantemente aggiornata la scheda sanitaria intestata a
ciascun paziente; deve rilasciare i certificati previsti
dalla legge per la riammissione agli asili nido, alla scuola
materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole di
istruzione secondaria, il certificato di idoneità allo
svolgimento di attività sportive e quello di incapacità
temporanea a lavorare; deve prestare assistenza nelle
località disagiate (incluse le isole più piccole) in base
ad accordi con la Regione; deve assicurare l’assistenza
programmata con il paziente presso il suo domicilio e quella
programmata nelle collettività e nelle zone protette; deve
assicurare le visite occasionali.
CERTIFICATI
PER ASSENZA SUL LAVORO
Il
medico di fiducia deve anche certificare l’inizio e la
continuazione della malattia causa dell’assenza dal
lavoro del suo assistito. Il certificato viene redatto
su apposito ricettario in duplice copia. Una copia viene
spedita mediante raccomandata postale con ricevuta di
ritorno alla sede INPS di appartenenza entro due giorni dal
rilascio. Il lavoratore ammalato, in questo caso, riceverà
la visita del medico fiscale che può aver luogo in tutti i
giorni (inclusi quelli festivi) tra le 10 e le 12 o le 17 e
le 19. Se il medico fiscale in queste ore non dovesse
trovarlo a casa, il lavoratore dovrà recarsi, nel giorno
successivo alla visita, al controllo in ambulatorio. La
seconda copia del certificato deve essere recapitata al
datore di lavoro, già informato dell’assenza, entro due
giorni dal rilascio. Anche questo certificato è rilasciato
gratuitamente dal medico di famiglia. Sono, invece,
rilasciati a pagamento il certificato per uso
assicurativo,quello di guarigione, quello di buona salute,
quello di invalidità, quello per la patente ed altri ad uso
privato.
PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Il
medico di fiducia può fornire, sempre gratuitamente, altre
prestazioni eseguite nel suo studio o presso il domicilio
del suo assistito e per le quali sarà remunerato a parte
dalla ASL. Alcune di queste prestazioni possono essere
eseguite senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda
sanitaria. Sono tali la medicazione eseguita su una ferita
non ancora medicata (prima medicazione), la sutura di lievi
ferite e le sue medicazioni, la rimozione dei punti di
sutura e la medicazione, il cateterismo uretrale sia nell’uomo
che nella donna, la lavanda gastrica, la vaccinazione
antitetanica, la fleboclisi, l’iniezione sottocutanea
desensibilizzante e il tampone faringeo.
Altre
prestazioni, invece, possono essere eseguite dietro
autorizzazione sanitaria; sono tali i cicli di fleboclisi, i
cicli curativi di iniezioni endovenose, i cicli aerosol o
inalazioni caldo-umide e le vaccinazioni non obbligatorie.
PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA REGIONE
Prestazioni
aggiuntive possono essere fornite dal medico di famiglia in
base ad accordi regionali, ad esempio test
psico-attitudinali, test per la valutazione di abilità e
socializzazione, test verbali e non per la valutazione
cognitiva. Inoltre possono avere ad oggetto la prevenzione,
la diagnosi e il controllo di:
-
patologie
infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica,
vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di
vaccinoprofilassi;
-
patologie
sociali croniche (diabete mellito,
ipertensione
arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie):
elettrocardiogramma, esame del fondo oculare,
diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle
24 ore, disaggio dei lipidi plasmatici, etc.);
-
neoplasie:
prelievo vaginale per esame oncocitologico, ricerca di
sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo
vescicale, lavande vescicali, iniezioni endovenose
singole o a cicli (ad esempio antiblastici), fleboclisi
singole o a cicli;
-
patologia
reumatica e osteoarticolare: riduzione di lussazione,
artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi,
marconiterapia;
-
patologia
respiratoria (asma, bronchite
cronica, allergie):
spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti,
tampone faringeo per es. batteriologico, cicli di
aerosol;
-
patologia
genito-urinaria e disturbi nell’urinare: cateterismo,
massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale
per studio ormonale;
-
pazienti
sottoposti a manovre chirurgiche o che necessitano di
interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione
di ascessi, toeletta e sutura di ferite superficiali,
prime medicazioni e successive, riduzione di ernia
intasata senza intervento chirurgico, tamponamento
nasale anteriore, rimozione di punti di sutura.
LA
RICETTA DEL MEDICO
Al
medico di famiglia spetta la prescrizione di farmaci,
analisi e indagini. La prescrizione avviene in base alle
modalità fissate dalla legge e dal prontuario terapeutico
nazionale. Sulla ricetta deve essere indicato il diritto all’esenzione
al pagamento dei tickets disciplinata dalla legge sulle
esenzioni nazionali da reddito e attestata dalla ASL di
residenza. L’opportunità di fornire siringhe, presidi,
prodotti dietetici e altri generi di ausilio viene rilevata
dal medico di fiducia una volta l’anno, ma all’erogazione
di tali prodotti provvede la ASL in base all’organizzazione
regionale.
PRESTAZIONI
NON OBBLIGATORIE
Le
prestazioni non comprese tra gli obblighi del medico di
famiglia rientrano nell’attività di libero professionista
che il medico può svolgere, a pagamento, nei riguardi dei
suoi pazienti.
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