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L’assistenza
sanitaria all’estero è garantita al cittadino
italiano con modalità diverse a seconda delle
esigenze terapeutiche e del Paese presso cui ci si
trova o in cui è necessario andare per essere curati.
In quest’ultimo caso bisogna distinguere i Paesi
dell’Unione Europea e quelli con i quali l’Italia
ha stipulato apposite convenzioni bilaterali da quelli
extra Unione Europea.
E’
necessario effettuare una distinzione tra l’assistenza
sanitaria presso i centri di altissima
specializzazione all’estero per prestazioni di
diagnosi, cura e riabilitazione che non sono
ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia e
l’assistenza erogata a coloro che si trovano
temporaneamente all’estero e hanno bisogno di cure
urgenti.
Per
l’assistenza sanitaria presso i centri di altissima
specializzazione all’estero, le norme nazionali e
regionali individuano due modalità diverse di
assistenza:
indiretta e diretta. Nel caso di assistenza
indiretta le prestazioni sanitarie fornite dalla
struttura estera sono a carico del cittadino che ha
diritto, previa autorizzazione, ad un parziale
rimborso da parte dell’ASL di appartenenza. Nel caso
di assistenza diretta il cittadino, previa
autorizzazione, si rivolge alla struttura estera, le
cui prestazioni sanitarie sono pagate direttamente
dall’ASL di residenza: rimane a carico del cittadino
il prezzo del ticket applicato nel Paese dove è
ubicato il centro di altissima specializzazione. La
forma diretta si applica solo per le strutture situate
nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea o dei
Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni
bilaterali; la forma indiretta si riferisce a
prestazioni sanitarie erogate in Paesi dell’Unione
Europea, in cliniche private non convenzionate e in
Paesi extra Unione Europea.
L’assistenza
sanitaria a favore dei cittadini italiani che si
trovano temporaneamente all’estero per motivi di
lavoro, di studio o di turismo è assicurata solo nei
Paesi dell’Unione Europea o con i quali ha stipulato
convenzioni bilaterali ed è erogata in forma diretta.
PRESTAZIONI
SANITARIE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA
SPECIALIZZAZIONE
ALL’ESTERO IN FORMA INDIRETTA
Le
ASL ai sensi del D.M. del 3 novembre 1989 sono tenute
ad autorizzare prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione presso centri di altissima
specializzazione all’estero se al cittadino non può
essere garantita un’adeguata assistenza in Italia,
per tempi di attesa troppo lunghi o per mancanza di
attrezzature appropriate o perché non rientrano tra
le prestazioni erogate dai presidi sanitari pubblici o
privati convenzionati.
Affinché
il cittadino si possa avvalere dei centri ad altissima
specializzazione all’estero per ottenere prestazioni
sanitarie rimborsabili parzialmente, è necessaria l’autorizzazione
dell’ASL di appartenenza. Per ottenere tale
autorizzazione è necessario presentare una domanda
agli uffici competenti dell’ASL di appartenenza
corredata dalla richiesta motivata di un medico
specialista di trattamenti non eseguibili o eseguibili
in tempi non adeguati alle esigenze del paziente nelle
strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale,
sulla quale deve essere indicato il centro estero che
effettuerà la prestazione. Questa richiesta viene
trasmessa direttamente dall’ASL, entro 3 giorni, al
Centro regionale di riferimento competente per il tipo
di patologia il quale deve comunicare la sua risposta
all’Azienda sanitaria entro 7 giorni. Il Centro
regionale di riferimento ha la facoltà di richiedere
ulteriore documentazione e rinviare la sua risposta
per altri 7 giorni. In caso di mancata risposta nei
tempi previsti, la valutazione si intende positiva ed
autorizzabile da parte dell’ASL. Contro il parere
negativo del Centro regionale di riferimento è
possibile presentare ricorso amministrativo entro 15
giorni dalla notifica. Sono previste deroghe alla
procedura standard per l’autorizzazione nei casi di
gravità ed urgenza.
Le
spese di carattere strettamente sanitario (intendendo
per tali quelle riferite agli onorari professionali,
alla degenza, alla diagnostica strumentale e di
laboratorio, ai farmaci, protesi, ecc.) sostenute
presso centri privati sono rimborsabili nella misura
massima dell’80% delle tariffe applicate nelle
strutture pubbliche o private senza scopo di lucro. Il
cittadino deve produrre apposita documentazione
vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane dalla quale risulti l’importo
delle tariffe relative alle prestazioni erogate.
Le
spese di trasporto o di viaggio del paziente sono
rimborsabili nella misura dell’80% della tariffa
ferroviaria più economica (seconda classe) o di altro
mezzo di trasporto (anche aereo) se autorizzato
preventivamente dal Centro regionale di riferimento.
Anche le spese di trasporto o di viaggio dell’accompagnatore
sono rimborsabili nella stessa misura nel caso di
minori di 18 anni, di persone non autosufficienti o di
persone per le quali il Centro regionale di
riferimento abbia autorizzato l’accompagnatore.
Le
spese per le prestazioni erogate da personale non
dipendente della struttura estera, ma in essa operante
in qualità di libero professionista sono rimborsabili
nella misura del 40%.
I
cittadini che si trovano in una situazione di
indigenza hanno diritto ad un acconto sul rimborso
spettante, anche prima del trasferimento all’estero
o del rientro in Italia, in considerazione della
particolare entità della spesa o delle modalità di
pagamento utilizzate presso la struttura estera. Gli
acconti non possono superare il 70% del prevedibile
rimborso spettante.
Non
sono rimborsabili le spese di soggiorno nella
località estera ad eccezione di quelle sostenute
dalle persone handicappate e dai loro accompagnatori
nei casi in cui nei centri esteri non sia previsto il
ricovero ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, in quanto il soggiorno in
alberghi o strutture collegate al centro è da
considerarsi equiparato alla degenza ospedaliera per
cui rimborsabile.
Infine,
l’ASL, sentita la Regione, può concedere un
rimborso, parziale o totale, per le spese rimaste a
carico del paziente (20%) qualora esse siano
particolarmente elevate in relazione al reddito del
nucleo familiare.
Per
ottenere il rimborso di quanto dovuto è necessario
presentare le fatture o altra documentazione
quietanzata, vistate dal consolato italiano presso il
Paese in cui sono state effettuate le prestazioni, all’ASL
di residenza; il pagamento verrà effettuato entro
qualche mese.
PRESTAZIONI
SANITARIE EFFETTUATE ALL’ESTERO
IN
FORMA DIRETTA
Nei
Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi con i quali il
Ministero della Sanità ha stipulato apposite
convenzioni, per prestazioni sanitarie non
effettuabili nel territorio nazionale o effettuabili
in tempi non adeguati alle esigenze terapeutiche, è
possibile fruire di due forme di assistenza: quella
indiretta e quella diretta.
La
forma di assistenza diretta prevede che il cittadino,
previa autorizzazione dell’ASL di residenza, riceva
all’estero le prestazioni sanitarie pagando solo l’importo
del ticket sanitario qualora sia previsto dalle norme
vigenti in quel Paese. Le disposizioni dei Paesi
esteri in tema di esenzione ticket non sono identiche
a quelle italiane per cui è necessario verificare
quale documentazione il Paese di destinazione richiede
per potersi avvalere di eventuali agevolazioni
riconosciute ai disabili.
Se
il costo della prestazione rimasto a carico del
cittadino è elevato rispetto al reddito complessivo
del nucleo familiare (in particolare, è superiore al
10%), è possibile ottenere un rimborso parziale o
totale.
Per
usufruire dell’assistenza all’estero in forma
diretta è necessario il rilascio di un’autorizzazione,
il cosiddetto Modello E 112. Per ottenere tale
autorizzazione il cittadino deve presentare domanda
all’ASL di residenza allegando la cartella clinica e
la richiesta di un medico specialista. L’Azienda
sanitaria, entro 3 giorni dalla presentazione della
domanda, invia la documentazione al Centro regionale
di riferimento che deve valutare l’esistenza dei
presupposti per l’autorizzazione. Entro 7 giorni il
Centro regionale di riferimento deve comunicare all’ASL
l’esito positivo o negativo della valutazione oppure
rinviare la risposta di altri 7 giorni per ulteriori
accertamenti. Ricevuto il parere favorevole del Centro
regionale di riferimento, o trascorsi i 7 giorni senza
alcuna comunicazione, l’ASL di appartenenza provvede
al rilascio del Modello E 112.
Al
rientro in Italia è opportuno presentare all’ufficio
competente dell’ASL di residenza la documentazione
relativa al pagamento di quanto rimasto a carico e una
copia della cartella clinica.
PRESTAZIONI
SANITARIE EROGATE NEI PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
AI CITTADINI ITALIANI IN SOGGIORNO TEMPORANEO
I
cittadini italiani che si recano all’estero per
motivi di lavoro, di studio o di turismo possono
ottenere prestazioni sanitarie nei casi di urgenza
solo nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi con i
quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni
bilaterali.
Per
usufruire di questo tipo di assistenza, in caso di
soggiorno nei Paesi dell’Unione Europea, è
necessario richiedere all’ASL di residenza il
rilascio dell’apposito modello E 111.
In
caso di soggiorno nei Paesi extra Unione non esiste un
unico modello, ma per ogni Paese è stato predisposto
un modulo in relazione al contenuto della convenzione
bilaterale. In genere, queste convenzioni prevedono l’assistenza
sanitaria solo ad alcune categorie di persone, come i
lavoratori o i pensionati che percepiscono una
pensione da lavoro, ed ai familiari a carico.
Il
modello E 111 è rilasciato dall’ASL di residenza
per assicurare al cittadino italiano, temporaneamente
in un Paese dell’Unione Europea, le prestazioni
sanitarie urgenti ed eventuali ricoveri ospedalieri in
tutto il periodo di permanenza nella nazione estera.
Possono ottenere questo modello tutti i cittadini
italiani e comunitari iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale; ne sono esclusi i cittadini extracomunitari
anche se residenti e lavoratori iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, ad eccezione di quelli che
risultano a carico di lavoratori cittadini italiani.
La
condizione di urgenza è valutata dalla struttura
sanitaria estera che deve fornire la prestazione per
il periodo riportato sul modello E 111.
La
validità del modello E 111 è normalmente di un mese,
massimo tre; in caso di necessità, per malattie
insorte entro il periodo autorizzato, può essere
prorogata per consentire la guarigione.
Nel
caso in cui sia rilasciato un modello con validità
superiore ad un mese, è necessario operare la
sospensione del medico di famiglia.
Se
il cittadino italiano non é in grado di esibire il
modello perché sprovvisto, è possibile che la
struttura estera lo richieda direttamente all’ASL di
residenza.
Se
il modello non può essere esibito o accettato dalla
struttura estera, per motivi non imputabili all’interessato,
il cittadino è tenuto a pagare l’intero importo
delle prestazioni ottenute.
L’interessato,
al rientro in Italia, può chiedere il rimborso di
quanto l’ASL avrebbe speso se la malattia fosse
stata assistita direttamente dall’istituzione del
luogo di soggiorno. Per ottenere questo rimborso è
necessario presentare, entro tre mesi, una richiesta
all’ASL di residenza allegando la cartella clinica e
la documentazione originale attestante il pagamento
delle prestazioni sanitarie ottenute all’estero.
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